Sentenza — n. 32586/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SERGIO Antonio nato a Napoli il 03/11/1962 avverso la sentenza del 29/03/2019 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattati con contraddittorio orale su richiesta del difensore; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. Antonio Barbieri del foro di Roma in sostituzione dell'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32586/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso determina a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SERGIO Antonio nato a Napoli il 03/11/1962 avverso la sentenza del 29/03/2019 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattati con contraddittorio orale su richiesta del difensore; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. Antonio Barbieri del foro di Roma in sostituzione dell'avv.
Pasquale Davide De Marco del foro di Santa Maria Capua Vetere che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 29/03/2019 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 22/12/2017, confermava la condanna dell'appellante Sergio Antonio per il reato di ricettazione - così riqualificata la contestazione di cui al capo 10 della rubrica - riconoscendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo: - la nullità della sentenza per mancanza di motivazione relativamente alle censure proposte in appello, definite con acritico richiamo ai punti della pronuncia di primo grado; - violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva (testimonianza di Gallotti Salvatore, coimputato che avrebbe chiarito il ruolo svolto dall'imputato nella vicenda); - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della ricettazione, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che il Sergio si era limitato al trasporto ed alla consegna di merce per conto del Gallotti, senza essere a conoscenza della provenienza illecita della stessa; - violazione di legge e vizio di motivazione circa l'omessa derubricazione della ricettazione in incauto acquisto ovvero, in subordine, per il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che reiterano censure compiutamente esaminate dalla corte territoriale. È infatti principio acquisito in giurisprudenza che non supera il vaglio di ammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 20377 dell'11/03/2009 - dep. 14/05/2009 - Rv. 243838).
4. Con motivazione immune da vizi logici, con doppia pronuncia conforme di condanna, i giudici di merito hanno accertato il possesso da parte dell'imputato di merce rubata (circostanza in sé non oggetto di contestazione); il dolo di ricettazione ossia la consapevolezza della provenienza furtiva della stessa, desumibile dalla mancanza di documenti non solo fiscali ma (obbligatori) di trasporto, incompatibile con l'affermazione di una spedizione occasionale ed improvvisata; il profitto derivante dall'obiettivo di immissione sul mercato dei beni, consegnati presso un deposito commerciale; il consistente valore della merce (circa trentamila euro) ostativo al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è esente da censura, trattandosi di evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente alla (esclusa) insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti.
5. L'inammissibilità del ricorso determina a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente