Sentenza — n. 32585/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: ZEROUALI YASSER nato a MONTECCHIO EMILIA il 17/01/1995 avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32585/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.
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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: ZEROUALI YASSER nato a MONTECCHIO EMILIA il 17/01/1995 avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 4 aprile 2019, la corte di appello di Bologna, confermava la pronuncia del G.U.P. del tribunale di Reggio Emilia che aveva condannato Zerouali Yasser alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Mario Di Frenna, il quale deduceva, con plurimi motivi, violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità; in particolare, la sentenza impugnata aveva violato il disposto dell'art. 530 comma secondo cod.proc.pen. e, comunque, doveva ritenersi affetta anche da difetto di motivazione quanto alla valutazione delle prove. 1.3 Nelle conclusioni depositate in cancelleria il Procuratore Generale evidenziava come:" I Giudici di merito hanno valorizzato il dato indiziario del riconoscimento fotografico, rispetto al quale, in particolare relativamente alla non assoluta certezza dell'individuazione operata, hanno fatto riferimento ad altri elementi indiziari di riscontro probatorio di natura logica al fine di completare il quadro probatorio ritenuto necessario per giungere alla condanna.
A tal fine appaiono rilevanti le dichiarazioni rese dai due testimoni-in particolare la descrizione degli autori dell'azione -la pacifica presenza sul posto nel momento di realizzazione della condotta illecita del ricorrente ed infine il comportamento tenuto subito dopo i fatti. La valutazione complessiva degli elementi indiziari indicati e posti a fondamento della motivazione, appare immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, emergendo un percorso argomentativo logico e coerente con i dati evidenziati" . CONSIDERATO IN DIRMO 2.1 Tutti i motivi sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte.
Invero, la corte di appello, non è incorsa né in violazione dell'art. 530 comma secondo cod. proc.pen. né in difetti di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità dell'imputato; al proposito va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837).
Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito dall'accertata presenza dello stesso all'interno della stazione ferroviaria nella quale veniva consumato il fatto di reato, nella fuga dello stesso unitamente ad altro soggetto alla vista degli operatori di P.G. e nel riconoscimento con elevata probabilità da parte della teste Bertoluzzi.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Peraltro, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Né sussiste in alcun modo la violazione di legge denunciata poiché l'analisi dei sopra indicati elementi, unitamente all'accertamento della stabile consumazione da parte del ricorrente di altri fatti analoghi, ha proprio fatto concludere per l'accertamento della colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 8 luglio 2021 I CONSIGLIERE EST tt I.nazio • IL