Sentenza — n. 32584/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GUAZZEROTTI Fabrizio nato a Roma il 30/05/1965 avverso la sentenza dell'01/07/2019 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Cesare Gai del foro di Roma che ha insistito per l'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod. pen, art. 393 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32584/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non assume rilevanza quindi la tematica del concorso del terzo nel reato proprio ex art. 393 cod. proc. pen., in quanto per pacifica giurisprudenza il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si caratterizza per la tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, requisito che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare per la configurabilità del reato stesso (cfr. Cass. sez. 2, sent. n. 52525 del 10/11/2016 - dep. 12/12/2016 - Rv. 268764) e che nel caso di specie non risulta in alcun modo provato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GUAZZEROTTI Fabrizio nato a Roma il 30/05/1965 avverso la sentenza dell'01/07/2019 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Cesare Gai del foro di Roma che ha insistito per l'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO 1.
Con sentenza dell'01/07/2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca il 13/04/2016, confermava il giudizio di responsabilità dell'appellante Guazzerotti Fabrizio per il reato contestatogli di rapina aggravata, rideterminando la pena per effetto dell'esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. v 2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi, con i quali ha eccepito: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del reato, trattandosi di condotta riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 393 cod. pen. (l'azione era caratterizzata dall'intento di far valere le ragioni di credito del coimputato Landi nei confronti di Giusti Paolo, in mancanza di prova circa la consumazione della rapina, risultando le dichiarazioni della persona offesa non attendibili e contraddette dalla madre); - violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa dichiarazione d'improcedibilità, essendo il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perseguibile a querela di parte.
3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, incentrati sulla affermata diversa qualificazione giuridica della condotta delittuosa contestata, posta in essere in danno di Giusti Paolo e della madre Mazzanti Maria Sandra.
4. Sostiene il ricorrente che il coimputato non ricorrente Landi era creditore nei confronti della Mazzanti, circostanza che, a priori, non esclude la rapina in danno del Giusti, attesa l'insussistenza — nella stessa prospettazione di parte — di un rapporto obbligatorio da far valere, ancorché in modo arbitrario. Per quanto attiene alla sottrazione della somma di euro 500 alla Mazzanti, l'esistenza di un credito verso quest'ultima è estranea all'accertamento di merito, come si evince dal testo delle sentenze; sul punto, la censura, oltre ad introdurre un accertamento fattuale in sede di legittimità, è oltremodo generica, per il vago riferimento a "ricevute di vaglia postali" ed ammissioni del Giusti (pag. 3 del ricorso).
Non assume rilevanza quindi la tematica del concorso del terzo nel reato proprio ex art. 393 cod. proc. pen., in quanto per pacifica giurisprudenza il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si caratterizza per la tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, requisito che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare per la configurabilità del reato stesso (cfr. Cass. sez. 2, sent. n. 52525 del 10/11/2016 - dep. 12/12/2016 - Rv. 268764) e che nel caso di specie non risulta in alcun modo provato.
5. La motivazione non presenta altresì profili di illogicità, essendo state ritenute attendibili le dichiarazioni delle persone offese, riscontrate dal ritrovamento, nella disponibilità degli imputati, dei beni sottratti.
6. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla condizione di procedibilità, è assorbito.7. L'inammissibilità del ricorso determina a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente LLigi Agostinacchio Matilde Cammin