Sentenza — n. 32583/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 06/10/2020 la Corte di appello di Genova ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, avendo ritenuto fondato il motivo di appello proposto dall'imputato quanto alla nullità del decreto di citazione a giudizio, al quale, pur essendo stato richiamato, quanto alla merce contraffatta, l'elenco contenuto nel decreto di sequestro, non era stato allegato il decreto predetto, con ciò realizzandosi una nullità del decreto di citazione "poiché solo la lettura del capo di imputazione completo (quale era quello pensato originariamente dall'accusa e poi non permessa dall'omissione materiale della notifica dell'allegato verbale di sequestro) consentiva di valutare le problematiche giuridiche come quella sull'applicabilità dell'ipotesi attenuata della ricettazione".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 32583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1. In via preliminare occorre considerare come secondo la formulazione del capo di imputazione al ricorrente risultava contestato il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. "perché, senza avere concorso nella contraffazione, deteneva per la vendita etichette, scarpe, borse foulard, portafogli e cinture (meglio specificati nell'allegato verbale di sequestro del 02/02/2016) , tutti contraffatti", nonché il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. "perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto acquistava o comunque riceveva la merce contraffatta indicata nel capo a)".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: NDIAYE AMADOU nato il 10/11/1978 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ex art. 23, comma 8, del d.l. n.137 del 2020, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 06/10/2020 la Corte di appello di Genova ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, avendo ritenuto fondato il motivo di appello proposto dall'imputato quanto alla nullità del decreto di citazione a giudizio, al quale, pur essendo stato richiamato, quanto alla merce contraffatta, l'elenco contenuto nel decreto di sequestro, non era stato allegato il decreto predetto, con ciò realizzandosi una nullità del decreto di citazione "poiché solo la lettura del capo di imputazione completo (quale era quello pensato originariamente dall'accusa e poi non permessa dall'omissione materiale della notifica dell'allegato verbale di sequestro) consentiva di valutare le problematiche giuridiche come quella sull'applicabilità dell'ipotesi attenuata della ricettazione".
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di legge attesa la completa descrizione del fatto nell'ambito dell'imputazione contestata (artt. 474 e 648 cod. pen.), in assenza di qualsiasi incertezza e violazione di legge quanto alla descrizione della condotta nel capo di imputazione, lamentando la difesa semplicemente l'indicazione del numero di capi e oggetti contraffatti, comunque nella disponibilità della parte stessa, atteso che il verbale di sequestro era a piena conoscenza del ricorrente e della difesa, sia perché sottoscritto dal Ndiaye e rilasciato allo stesso in copia, che perché allegato al fascicolo procedimentale.
Il Procuratore generale ha conseguentemente rilevato che la Corte di appello non ha applicato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che ritiene legittimo nell'ambito del capo di imputazione il rinvio ad atti del fascicolo processuale , purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dell'imputato.
3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa del NDIAYE ha presentato memoria di replica nell'ambito della quale manifestava piena condivisione quanto alla motivazione resa dal giudice di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. In via preliminare occorre considerare come secondo la formulazione del capo di imputazione al ricorrente risultava contestato il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. "perché, senza avere concorso nella contraffazione, deteneva per la vendita etichette, scarpe, borse foulard, portafogli e cinture (meglio specificati nell'allegato verbale di sequestro del 02/02/2016) , tutti contraffatti", nonché il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. "perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto acquistava o comunque riceveva la merce contraffatta indicata nel capo a)".
La valutazione ed analisi, anche meramente letterale, del capo di imputazione richiamato rende in modo del tutto puntuale, a parere della Corte, la descrizione della condotta, con conseguente possibilità per il NDIAYE di esercitare in modo pieno e completo il proprio diritto di difesa. 1.2. Le caratteristiche dell'azione allo stesso contestata, ovvero il detenere per la vendita beni di vario genere contraffatti senza aver partecipato alla attività di contraffazione e l'aver ricevuto tali beni al fine di procurarsi un profitto, è chiaramente evincibile dalla contestazione, che richiama, ed è questo un dato inequivoco, a mero fine di specificazione l'allegato verbale di sequestro. 1.3.
Ciò premesso, occorre considerare come sia stato travisato dal giudice di appello il significato della frase riportata nel capo d'imputazione tra parentesi "(di cui all'allegato verbale di sequestro)", che non ha significato univoco di allegato al capo di imputazione, potendo essere chiaramente riferito alla modalità tipica di allegazione del verbale di sequestro, quale atto irripetibile, al fascicolo per il dibattimento, e, dunque, certamente presente all'interno dello stesso ( Sez.5, n. 15800 del 19/03/2019, Thiam, Rv. 275630-01, Sez. 3, n. 2576 del 06/11/2018, Crepaldi, Rv. 275739-01, Sez.6, n. 36210 del 09/04/2013, PGc/ Mammoliti, Rv. 257095-01).
Colgono nel segno le osservazioni critiche del Procuratore generale presso la Corte di appello, che hanno evidenziato l'assenza di genericità del capo d'imputazione e la strumentalità dell'eccezione sul punto proposta, anche in considerazione delle circostanze nelle quali veniva riscontrata la disponibilità di tale merce contraffatta in capo al NDIAYE, con verbale allo stesso contestato e dallo stesso sottoscritto. 1.4. Il giudice di appello si è, dunque, discostato dal costante principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi sostanzialmente analoghi secondo il quale: "Ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato. (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà.
Rv. 269455 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 54159 del 21/09/2016, Zanardelli, Rv. 268752-01, Sez. 2, Sentenza n. 36438 del 21/07/2015, Bilotta, Rv. 264772 01, Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014, B. Rv. 264877 - 01). Si è inoltre affermato, con principio che qui si intende ribadire, che: "Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito."(Sez. 2, 2741 del 11/12/2015, Ferrante Rv. 265825-01, Sez. 3, Sentenza n. 20858 del 07/11/2017, Dorini, Rv. 272788 -01, Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758-01).
Nello stesso senso si è esplicitato anche che: "Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito." 8 Sez,. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741-01).
Il giudice di appello non ha fatto buon governo dei principi enunciati in modo costante e risalente nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità, mentre è di immediata percezione la completa descrizione della condotta oggetto di contestazione.
2. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il 4 giugno 2021. Il Consigliere estensore Marzia Minutillo Turtur