Sentenza — n. 32372/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADel Gaudio Vincenzo ricorre avverso l'ordinanza in data 8/2/2021 del Tribunale di Bologna che ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza in data 25/1/2020 con cui il G.i.p. del Tribunale di Parma aveva parzialmente accolto la sua istanza cautelare, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di tentativo di estorsione aggravata. Deduce 1 2.--- 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 393, cod.pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che il tribunale ha erroneamente escluso la configurabilità del reato di tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonostante fosse stata provata la legittimità della pretesa economica a mezzo delle indagini difensive prodotte nel procedimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 32372/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL GAUDIO VINCENZO nato a CASTELLAMARE DI STABIA il 23/04/1982; avverso l'ordinanza in data 08/02/2021 del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Del Gaudio Vincenzo ricorre avverso l'ordinanza in data 8/2/2021 del Tribunale di Bologna che ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza in data 25/1/2020 con cui il G.i.p. del Tribunale di Parma aveva parzialmente accolto la sua istanza cautelare, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di tentativo di estorsione aggravata. Deduce 1 2.--- 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 393, cod.pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che il tribunale ha erroneamente escluso la configurabilità del reato di tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonostante fosse stata provata la legittimità della pretesa economica a mezzo delle indagini difensive prodotte nel procedimento.
A sostegno dell'assunto viene ricostruito il fatto risaltandosi -tra l'altro- come non fossero imputabili a Del Gaudio minacce o violenze. Si precisa che il ricorso è inteso a denunciare l'omessa valutazione degli elementi forniti dalla difesa, del tutto obliterati dal tribunale, con specifico riferimento alla ritenuta impossibilità di Padovan di soddisfare la pretesa creditoria di Nicolini verso Balasso. Il ricorrente illustra i contenuti dell'ordinanza impugnata anche al fine di evidenziare i vizi di motivazione che l'affliggono.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo delle medesime questioni affrontate e risolte dal tribunale, perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria evidenziando gli elementi dai quali ha ricavato la piena consapevolezza e partecipazione di Del gaudio alla vicenda delittuosa; ha escluso la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mancando la prova dell'esistenza di un titolo utile a giustificare la pretesa creditoria d Nicolini nei confronti di Padovan.
A fronte di ciò il ricorrente obietta che il tribunale non avrebbe valutato una serie di elementi esposti con l'atto di appello. Tale doglianza, in realtà, costituisce una la generica prospettazione di una valutazione di merito alternativa a quella del tribunale che -nel confermare i gravi indizi di colpevolezza e nel qualificare il fatto- ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.
Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in È atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali è stato precisato che « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presid