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Sentenza — n. 32370/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32370/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32370/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tihu Vasile ricorre avverso la sentenza in data 11/11/2019 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 9/11/2016 del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.406, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 8 e 9 c.p.p.". Secondo il ricorrente il giudice competente per territorio sarebbe il Tribunale di Trieste, in quanto non è stata raggiunta la prova del perfezionamento dell'acquisto a Milano. 1.2. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 648 e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 581 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32370/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., connma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.2.

Parole chiave

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assoggettamento all'IVA luogo del reato divieto di doppia punibilità grado di colpa delitto responsabilità per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 581 c.p
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria totale di inamnnissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIHU VASILE nato in UCRAINA il 01/06/1963 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per Thammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Tihu Vasile ricorre avverso la sentenza in data 11/11/2019 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 9/11/2016 del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.406, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 8 e 9 c.p.p.". Secondo il ricorrente il giudice competente per territorio sarebbe il Tribunale di Trieste, in quanto non è stata raggiunta la prova del perfezionamento dell'acquisto a Milano. 1.2. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 648 e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett.

e) c.p.p. in relazione all'art. 530, co. 2, c.p.p.". Con il secondo motivo si sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione con riguardo alla posizione di Tihu Vasile. A sostegno dell'assunto vengono illustrati e compendiati gli elementi valorizzati nella doppia sentenza conforme, al fine di evidenziare l'assenza di un contributo partecipativo dell'imputato. 1.3. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 648, comma 1, 62-bis e 163 c.p.".

L'ultimo motivo di ricorso si rivolge al trattamento sanzionatorio, che si reputa eccessivo alla luce delle concrete modalità del fatto, inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., erroneamente esclusa dalla Corte di appello. Si aggiunge che i giudici di merito hanno negato le circostanze attenuanti generiche ritendo l'insussistenza di elementi positivi di valutazione, così trascurando lo stato di incensuratezza dell'imputato, il suo ruolo marginale, il contegno processuale e la definizione del giudizio con rito abbreviato.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Veniva letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle questioni proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che:

a) ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio osservando come dall'ascolto delle intercettazioni -nel corso delle quali gli interlocutori si accordavano sui beni e sulle modalità della consegna- emergesse come il reato si fosse consumato con la consegna dei beni ricettati nella città di Milano;

b) ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi del delitto anche nei riguardi di Tihu, in ragione della sua disponibilità dei beni ricettati (dei quali veniva trovato in possesso, mentre li custodiva sotto il sedile posteriore del veicolo da lui condotto), della loro provenienza illecita e della sua piena consapevolezza di ciò;

c) a tale ultimo, in particolare, ha osservato: che l'imputato aveva avuto in consegna il telefono (pure ritrovato nella sua disponibilità al momento del controllo del 28/2/2015) del correo Tiganesco, che veniva utilizzate esclusivamente per discutere di acquisto e consegna beni di provenienza illecita; che la consegna e l'affidamento di tale utenza dimostravarra piena consapevolezza dell'imputato dei traffici illeciti; che lo stesso imputato ha avuto contatti diretti con i fornitori, ai quali ripeteva di non parlare al telefono dei beni oggetto di furto, così dimostrando di essere pienamente consapevole dell'attività illecita e dei rischi a essa connessi; che in due occasioni si è accordato per incontrarsi direttamente con i fornitori in prossimità di Piazzale Cuoco (ossia in prossimità della base logistica dell'attività illecita), così comprovando il suo pieno coinvolgimento nell'attività delittuosa; che ha fornito precise indicazioni sul alcuni beni di provenienza illecita; che era alla guida del veicolo utilizzato per trasportare i beni all'estero, così vestendo una posizione di particolare delicatezza; che tre mesi dopo i fatti è stato nuovamente controllato insieme a Tiganesco alla guida del medesimo veicolo, così dimostrandosi ulteriormente la sua piena partecipazione e consapevolezza alle condotte di Tiganesco;

d) ha negato l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, connma secondo, cod.pen. in considerazione del valore dei beni e del contesto organizzativo in cui l'imputato si è mosso;

e) ha negato le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi e avendo riguardo al precedente penale che grava sull'imputato;

f) ha ritenuto la pena congrua in ragione del valore dei beni e del contesto organizzato dell'attività delinquenziale. 1.1. A fronte di tali motivazioni -adeguate, logiche e prive di contraddizioni- il ricorrente persiste nelle identiche argomentazioni contenute nell'atto di gravame, senza mai illustrare alcun vizio scrutinabile in sede di legittimità. Si deve a tal proposito ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, nnotivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., connma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.2.

A ciò si aggiunga che -conseguentemente- tutti i motivi non espongono violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.

Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.3. Va ancora rilevato come i motivi di ricorso siano basati su una lettura parziale della motivazione, che viene in gran parte ignorata, così che il ricorrente sfugge a un reale confronto con essa e incorre nel vizio di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Tutto ciò conduce all'inammissibilità del ricorso.

3. La declaratoria totale di inamnnissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemil