Sentenza — n. 32368/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAImhandegbelo Sunday ricorre avverso la sentenza in data 16/9/2019 della Corte di appello di Torino che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione - ha confermato la sentenza in data 26/10/2016 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce: 1.1. "Carenza e illogicità della motivazione ex art. 606, lettera e), c.p.p., con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva ovvero concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32368/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMHANDEGBELO SUNDAY nato in NIGERIA il 01/05/1986 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Imhandegbelo Sunday ricorre avverso la sentenza in data 16/9/2019 della Corte di appello di Torino che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione - ha confermato la sentenza in data 26/10/2016 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce: 1.1. "Carenza e illogicità della motivazione ex art. 606, lettera e), c.p.p., con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva ovvero concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva".
Il ricorrente si duole dell'illogicità e della contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'imputato inserito nel circuito dei piccoli trafficanti locali e abitualmente dedito all'attività di spaccio. Secondo la difesa tale convincimento è stato raggiunto sulla base di elementi di scarso significato (l'avere fornito il proprio numero di telefono all'acquirente, l'essere privo di una stabile occupazione e il rinvenimento di 170,00 euro nel corso della perquisizione) e trascurando di considerare la contenuta gravità oggettiva della cessione di una quantità pari a 0,5 grammi di cocaina e la distanza temporale rispetto al precedente posto a base della recidiva, risalente a 4 anni e sette mesi prima.
Aggiunge che il riferimento alla somma di 170 euro si mostra in contraddizione con la sentenza di primo grado, dove il giudice confiscava soltanto 40 euro, mentre restituiva la restante somma di 130 euro, così dimostrandosi la penale irrilevanza della stessa. Il ricorrente conclude affermando che il «nuovo episodio delittuoso, oggettivamente, non è manifestazione di una più accentuata colpevolezza o pericolosità, ma è al contrario indice di una mera occasionale ricaduta nel delitto», così che la sentenza impugnata presenta i medesimi vizi che hanno provocato il primo annullamento.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Veniva letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che la Corte di cassazione, nel disporre l'annullamento della sentenza n. 796/2018 della Corte di appello di Torino, aveva affidato al giudice del rinvio il compito di valutare «se il reato per il quale si procede sia effettivo sintomo di una accresciuta pericolosità e, nel caso di giudizio affermativo, valuti con adeguata motivazione la comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva». La Corte di appello ha svolto il compito affidatole dalla Corte di cassazione ,._,,A.ji. vs-...1.- •,_, e ha ritenuto che il reato in esame fosse sintomatico di una maggiore pericolosità rilevando che:
a) l'episodio contestato si poneva in continuità con il precedente, trattandosi in entrambi i casi del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, a fini di spaccio, così che la condotta non poteva reputarsi occasionale;
b) l'imputato -appena perfezionata la vendita- forniva all'acquirente il suo numero di telefono cellulare, in vista di futuri acquisti;
c) il posto in cui Imhandegbelo è stato sorpreso a vendere droga è un luogo abituale di spaccio;
d) l'imputato è privo di stabile occupazione e soggiorna irregolarmente in Italia;
e) in sede di perquisizione è stato trovato in possesso di 170,00 euro, di cui 40 euro provenienti dalla vendita per cui si ha giudizio. Tali elementi di fatto -unitariamente considerati- hanno portato la Corte di appello a ritenere che «le circostanze di fatto e le condizioni inerenti la persona dell'imputato sopra ricordate conducono a escludere che la ricaduta in analogo delitto sia avvenuta per circostanze contingenti, deponendo invece per il diuturno inserimento del predetto nel circuito dei piccoli trafficanti locali, sicché deve ritenersi che l'episodio oggetto d'imputazione nel presente processo fotografi soltanto un piccolo segmento dell'attività di spaccio cui egli è abitualmente dedito in questa città e costituisca sicuro sintomo dell'accresciuta pericolosità di Imhandegbelo Sunday, il quale ha pervicacemente continuato a delinquere, facendo malgoverno della fiducia accordatagli dal giudice con la concessione della sospensione condizionale della pena in relazione al fatto reato precedentemente giudicato».
Sulla base di ciò la Corte di appello ha altresì ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. A fronte di una motivazione che non può certo definirsi mancante e che, in quanto tale, mostra la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, va rilevato come il ricorso non sia volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, opponendo a queste la valorizzazione del tempo decorso e della parziale riconducibilità del denaro al fatto di reato in esame.
Tali circostanze, però, sono state evidentemente ritenute recessive dalla Corte di appello, nel momento in cui ha sottolineato la continuità che legava le due condotte, che dovevano considerarsi solo uno spaccato di una più ampia condotta delinquenziale posta in essere dall'imputato. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in 3 A, cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/202