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Sentenza — n. 32366/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls aggravated penalty for joint action due to acquittal of accomplice, leaving other appeal grounds inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32366/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the appellate court's decision regarding an aggravated penalty for joint action in an extortion case. The appellant argued that the accomplice's presence should not count as joint action because he was acquitted, while the prosecutor sought annulment of this specific aggravating circumstance. The court ruled that since the accomplice was acquitted of the crime, his presence could not be legally valued as part of the joint action, necessitating a new penalty calculation without this aggravation.

Regesto Legislator

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Art. 612 comma 2 cod. pen.; Art. 61 cod. pen.: The acquittal of an alleged accomplice precludes the legal valuation of their presence as constituting the aggravating circumstance of joint action in extortion.

Parole chiave

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joint action extortion acquitted accomplice aggravating circumstance annulment penalty reduction appellate remand aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina formazione della pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 612 comma 2 cod. pen.
b) e c), in relazione alla mancata riqualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 612 comma 2, cod.pen., alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa Alessandro Lavelli".
Art. 61 cod. pen.
b) e c), in relazione alla mancata riqualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 612 comma 2, cod.pen., alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa Alessandro Lavelli".
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 23 comma 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FONSECA DE CARVALHO BEATRIZ nata in BRASILE il 30/07/1990 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODERONI, che ha concluso per c-M13issr) l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante delle più persone riunite, con rinvio alla Corte di appello per la determinazione della pena e per l'inammissibilità nel resto; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN PATITI 1. Fonseca De Carvalho Beatriz ricorre avverso la sentenza in data 18/5/2020 della Corte di appello di Brescia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 12/9/2019 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo riducendo la pena inflittale per il reato di tentativo di estorsione aggravata dalla minaccia commessa da più persone riunite.Deduce: 1.1. "Ricorso ai sensi dell'art. 606 lett.

b) e c), in relazione alla mancata riqualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 612 comma 2, cod.pen., alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni della persona offesa Alessandro Lavelli". Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce il travisamento del significato delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dalla cui corretta lettura e interpretazione si doveva ricavare la configurazione del reato di minaccia e non quello di estorsione. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante delle più persone riunite. Con il secondo motivo si sostiene che l'aggravante delle più persone riunite non poteva ritenersi configurata, sia perché il correo era stato assolto, sia perché questi - comunque- era rimasto in auto e la vittima del reato non aveva mai avuto la percezione della sua presenza, né quello aveva potuto influire sul metus ingenerato nella persona offesa.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata, dunque, letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODERONI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante delle più persone riunite, con rinvio alla Corte di appello per la determinazione della pena e per l'inammissibilità nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone la medesima questione di merito affrontata e risolta dalla Corte di appello che ha spiegato che è stata la stessa imputata a dichiarare che le (pacifiche e non contestate) minacce da lei rivolte erano intese a ottenere le somme di denaro, inizialmente pretese nella misura di 20.000,00 euro, poi salita a 60.000,00 euro. Somme che non le erano in alcuna maniera dovute, non essendovi traccia in giudizio di una promessa vincolante fatta dalla vittima del reato. Da qui la compresenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione e non di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

A fronte di ciò, il motivo di ricorso -con il quale si propone una lettura alternativa delle emergenze processuali, con particolare riguardo al contenuto delle dichiarazioni di Lavelli - non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. E' pacifico che la minaccia (l'ultima delle tante) che ha condotto all'arresto in flagranza dell'imputata veniva da ella profferita a mezzo del telefono, a distanza, nel mentre Lavelli si trovava in caserma a sporgere denuncia nei suoi confronti. La minaccia veniva perciò udita dai Carabinieri, perché la persona offesa aveva attivato il sistema di ascolto a "viva voce" del dispositivo. Proprio tale ascolto "in diretta" induceva i militari dell'Arma ad attivarsi per individuare la posizione della donna che, effettivamente, veniva rintracciata (in auto), in compagnia di Hamzi Mohamed.

La Corte di appello ha così ritenuto configurata l'aggravante delle più persone riunite, sul presupposto che a tal fine sia sufficiente la presenza di due o più persone nel luogo e nel momento della minaccia, risultando indifferente che la vittima abbia avuto percezione di tale compresenza. Tale determinazione della Corte di appello, però, risulta fallace già in punto di fatto, visto che Hamzi Mohamed è stato assolto "per non aver commesso il fatto", sicché nessuna valenza può essere attribuita alla sua presenza nel momento in cui Fonseca de Carvalho inviava minacce alla ui;3 vittima per il mezzo del telefono, non potendosi in alcuna maniera valorizzare in termini di concorso la condotta di taluno che sia stato ritenuto estraneo al delitto.

Tale unica notazione risolve ogni questione circa la possibilità di ritenere la sussistenza dell'aggravante in questione, giacché manca il presupposto fattuale indispensabile ai fini che qui interessano, ossia il coinvolgimento di due (o più) persone nella violenza o minaccia utilizzata al fine di perseguire l'ingiusto profitto. Da ciò consegue l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia che provvederà alla rideterminazione della pena tenendo conto dell'esclusione dell'aggravante dell'avere agito in più persone riunite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'aver agito in più persone riunite e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 26/5/2021 Il Consigliere est. Il Pres