Sentenza — n. 32140/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 7 agosto 2020, depositata in pari data e comunicata al difensore il successivo 18 febbraio 2021 e all'indagato il 22 febbraio 2021, il tribunale di Bologna -adito dal difensore di Antonio Muto, ex art. 310 cod. proc. pen., che chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura in corso di esecuzione per intervenuto decorso dei termini massimi di fase della custodia cautelare (artt. 297, connma 3 e 303, comma 1, cod. proc. pen.)- ha rigettato l'appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 128 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32140/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, giacché tardivo. 1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma uno, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Marotta, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio ed altri, Rv. 195096 - 01). 1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MUTO Antonio, nato a Crotone il 18/11/1971, avverso la ordinanza in data 7/8/2020 del tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 7 agosto 2020, depositata in pari data e comunicata al difensore il successivo 18 febbraio 2021 e all'indagato il 22 febbraio 2021, il tribunale di Bologna -adito dal difensore di Antonio Muto, ex art. 310 cod. proc. pen., che chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura in corso di esecuzione per intervenuto decorso dei termini massimi di fase della custodia cautelare (artt. 297, connma 3 e 303, comma 1, cod. proc. pen.)- ha rigettato l'appello.
2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, deducendo, a motivi della impugnazione la violazione della legge processuale prevista a pena di inefficacia della misura ed il vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo il tribunale rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato, pur in presenza di tutte le condizioni e i presupposti processuali previsti per la retrodatazione della data di decorrenza della seconda misura dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in caso contestazione c.d. a catena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, giacché tardivo. 1.1. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma uno, del codice di rito è di dieci giorni e decorre dalla data di comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (in tal senso il chiaro disposto normativo, già evidenziato da Sez. 4, Sentenza n. 21340 del 09/04/2013, Marotta, Rv. 256393 - 01; Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio ed altri, Rv. 195096 - 01). 1.2. Con riguardo alle questioni aventi natura processuale (quale è certamente la verifica officiosa di tempestività del ricorso), la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez.
U., n. 42792, del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01, in motivazione). 1.3. Ciò premesso, dall'esame degli atti accessibili emerge che: 1.3.1. L'ordinanza impugnata risulta depositata, contestualnnente al dispositivo, il 7 agosto 2020, con avviso di deposito notificato al difensore (a mezzo p.e.c.) il 18 febbraio 2021 ed all'appellante detenuto il successivo 22 febbraio 2021, come emerge anche dagli avvisi, ex art. 128 cod. proc. pen., trasmessi; 1.3.2. il ricorso, depositato presso la cancelleria del tribunale di Paola 11 marzo 2021, è tuttavia pervenuto, a mezzo posta, presso la cancelleria del tribunale di Bologna (cfr. timbro sul frontespizio del ricorso) solo in data 8 marzo 2021.2.
A norma dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., «il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione (..)», senza quindi alcun richiamo alle disposizioni previste dagli artt. 582 (il cui comma 2 consente alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace de/luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ...) e 583 dello stesso codice. 2.1. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Messora, Rv. 187018 01) ebbe subito modo di osservare che «le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione»; se ne è desunto, per quanto in questa sede rileva, che la presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà va presentata nella cancelleria di tale tribunale, con esclusione di qualsivoglia alternativa. 2.2.
Senz'altro dominante è oggi l'orientamento (sostenuto esplicitamente da Sez. feriale, n. 35125 del 19/08/2008, Milazzo ed altro, Rv. 240668; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno ed altro, Rv. 245391- 01; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, P.M. in proc. Nardo ed altro, rv. 252072-01; Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. Di Giorgi ed altri, Rv. 270559 - 01; Sez. 2, n. 3261, del 30/11/2018, Rv. 274894; Sez. 6, n. 13420, del 5/3/2019, Rv. 275367; da ultimo, consacrato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 1626, del 24/9/2020, Rv. 280127) secondo il quale il ricorso per cassazione, presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato, non è radicalmente inammissibile (come ritenuto dalle prime decisioni in tema), ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, quale che sia il percorso seguito per guadagnare la destinazione giudiziaria competente, giacché nell'incidente cautelare vige una disciplina dei mezzi e delle forme di impugnazione del tutto autonoma, espressamente tipizzata in tali sensi e governata dal principio di massima sollecitudine del procedere e del decidere. 2.3.
Il Collegio, col conforto anche del più recente ed autorevole arresto nomofilattico, condivide l'orientamento fin qui maggioritario, che rispetta anche i principi generali in tema di conservazione degli atti processuali non intimamente viziati e del favor impugnationis (quest'ultimo espressamente desumibile dalla disciplina di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.). 2.4. Ciò nonostante, l'odierno ricorso risulta ugualmente tardivo, essendo pervenuto presso la cancelleria del tribunale distrettuale di Bologna, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, solo 1'8 marzo 2021, oltre il termine di giorni 10 dalla notificazione dell'ultimo avviso di deposito (22 febbraio 2021) del provvedimento stesso.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione, sussistendo evidente colpa nella intempestività della proposta impugnazione. 3.2. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il P esidente Massimo Perrotti D2flenico Gall DEPOS