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Sentenza — n. 32139/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32139/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32139/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Torino accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 31 dicembre 2020 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che aveva accolto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicando nei confronti del ricorrente la misura coercitiva non detentiva dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 292 cod. proc. pen.). 1.1.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 292 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32139/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 31 dicembre 2020 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che aveva accolto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicando nei confronti del ricorrente la misura coercitiva non detentiva dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 292 cod. proc. pen.). 1.1.

Parole chiave

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domanda di sequestro attentato contro la sicurezza militare assunzione di prove a titolo cautelare carcerazione cautelativa ricorso all'autorità di vigilanza diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Torino accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero, ex art. 310 cod.
art. 292 cod. proc. pen
art. 273 cod. proc. pen
Il tribunale, nella incontestata sussistenza dei gravi indizi di reità di cui all'art. 273 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: NAJI Imad, nato in Marocco il 17/2/1999, avverso la ordinanza del 15/3/2021 (dep 19/3/2021) del Tribunale per il riesame di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Torino accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 31 dicembre 2020 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che aveva accolto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicando nei confronti del ricorrente la misura coercitiva non detentiva dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 292 cod. proc. pen.). 1.1.

Si procede per delitto di ricettazione di un apparecchio di tracciamento satellitare asportato dall'interno di una vettura. Il tribunale, nella incontestata sussistenza dei gravi indizi di reità di cui all'art. 273 cod. proc. pen., ha ravvisato -diversamente dal giudice che procede- attualità e concretezza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, desumendola dai precedenti penali e giudiziari specifici e dalla successiva condotta omogena per la quale era pure intervenuta sentenza di condanna in primo grado. Quanto a scelta della misura, il tribunale della cautela, richiesto dall'appellante della misura di massima afflittività, ha optato per l'applicazione della misura coercitiva non detentiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in ragione della modesta offensività e disvalore che il fatto esprime, misura comunque ritenuta idonea a costituire presidio impeditivo rispetto alle pulsioni recidivanti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto: 2.1. vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà, avendo il tribunale applicato una misura cautelare diversa da quella richiesta dall'appellante (in spregio evidentemente del principio devolutivo che ispira la materia delle impugnazioni) ed avendo lo stesso tribunale giustificato la scelta della misura stimando il fatto come assolutamente modesto in termini di offensività e disvalore penale.

3. Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondata è la censura relativa al lamentato travalicamento, nel disporre misura non richiesta dalla parte pubblica con l'appello, dei limiti dell'effetto devolutivo. 3.1. L'indirizzo assolutamente dominante della giurisprudenza di legittimità (contrastato da una isolata pronuncia del secolo breve), condiviso dal Collegio, afferma il principio di diritto in ragione del quale nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale di massima afflittività, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale del riesame debba decidere (senza discrezionalità verticale) nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di misure meno restrittive del bene della libertà (Sez. 6, n. 1832, del 17/12/2019, Rv. 278105;

Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Rv. 269532; Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, Rv. 261612; Sez. 5, n. 24139 del 14/03/2012, Rv. 253760). Diversamente opinando si rischierebbe infatti di offuscare il principio per cui «la peculiarità del procedimento de libertate attribuisce al tribunale del riesame, in funzione di giudice di appello, poteri coercitivi e dispositivi sostanzialmente simili a quelli del giudice procedente» ed anche quello per il quale «il limite del tantum devolutum quantum appellatum opera solo nel senso del divieto di reformatio in peius rispetto alla domanda cautelare della parte pubblica» (Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, Di Giambattista, cit.)». 3.2.

Correttamente poi il tribunale della cautela, pur evidenziando la modesta offensività che il fatto esprime, ha indicato, come significativa ai fini del decidere, la manifestata dedizione al crimine di settore. Tali profili cautelari risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale e, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede.

4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

5. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina in euro duemila, in ragione del grado di colpa mostrato nella proposizione di una impugnazione manifestamente infondata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2021. ensore DEPOS