Sentenza — n. 32138/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'1.4.2021 il Tribunale di Bari - Sezione per le Misure Cautelari Personali - ha deciso sull'appello proposto dal PM contro il provvedimento del Tribunale dibattimentale del capoluogo pugliese che, in data 8.6.2020, aveva sostituito con quella degli arresti domiciliari con il "braccialetto elettronico" la misura della custodia cautelare in carcere che era stata applicata a Giovanni Raggi in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. e per cui, in data 13.5.2020, l'odierno ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa, previa esclusione della aggravante delle "più persone riunite" ma con conferma della aggravante del "metodo mafioso"; accogliendo il gravame del PM, il Tribunale ha infatti applicato al Raggi la misura della custodia cautelare in Carcere;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen, art. 309 comma 7 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32138/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, è vero che, secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, la "doppia presunzione" prevista per i reati aggravati ai sensi dell'attuale art. 416bis.1 cod. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, e tra le tante, Cass. Pen., 5, 11.6.2018 n. 35.848, Trifirò; Cass.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Raggi Giovanni, nato a Bari il 15.8.1993, contro l'ordinanza del Tribunale di Bari dell'1.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'1.4.2021 il Tribunale di Bari - Sezione per le Misure Cautelari Personali - ha deciso sull'appello proposto dal PM contro il provvedimento del Tribunale dibattimentale del capoluogo pugliese che, in data 8.6.2020, aveva sostituito con quella degli arresti domiciliari con il "braccialetto elettronico" la misura della custodia cautelare in carcere che era stata applicata a Giovanni Raggi in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. e per cui, in data 13.5.2020, l'odierno ricorrente era stato condannato in primo grado alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa, previa esclusione della aggravante delle "più persone riunite" ma con conferma della aggravante del "metodo mafioso"; accogliendo il gravame del PM, il Tribunale ha infatti applicato al Raggi la misura della custodia cautelare in Carcere;
2. ricorre per cassazione il difensore del Raggi lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per assenza, illogicità e contraddittorietà: rileva la parzialità della valutazione operata dal Tribunale del Riesame circa i presupposti che erano stati giudicati idonei a giustificare la attenuazione delle esigenze cautelari per il cui contenimento era stato ritenuto idoneo il ricorso alla misura degli arresti domiciliari presidiati dal "braccialetto elettronico"; richiama le considerazioni spese dal giudice "a quo" per giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari valorizzando la entità della pena inflitta in primo grado, come anche la condotta processuale ed il periodo di carcerazione già sofferto; ma, anche, l'avvenuta definizione del processo quantomeno in primo grado con il ridimensionamento della vicenda sia per le modalità della condotta che per la esclusione della aggravante delle "più persone riunite" (come, ancora, di quella dell'"uso delle armi"); evidenzia, ancora, gli aspetti che anche sotto il profilo della condotta processuale il giudice "a quo" aveva ritenuto di poter utilmente valorizzare, talune delle quali suscettibili di influire sulla determinazione del trattamento sanzionatorio ma, altre (come il risarcimento del danno e la mancata contestazione dell'addebito), sicuramente idonee a riflettersi anche sulla valutazione cautelare; evidenzia come il periodo di carcerazione già sofferto non fosse stato indicato come elemento esclusivo ma piuttosto inserito in una valutazione complessiva ed unitaria della vicenda; osserva che la affermazione del Tribunale circa la assenza di elementi comprovanti la idoneità della misura domiciliare era smentita dalla stessa circostanza secondo cui il ricorrente, all'atto del deposito della motivazione, aveva già trascorso in regime di AA.DD. circa dieci mesi senza alcun rilievo da parte degli organi di PG deputati al controllo il cui carattere "saltuario" (pure richiamato dal Tribunale) è "superato" dalla applicazione del "braccialetto elettronico" il cui monitoraggio è invece continuativo;
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato; rileva, infatti, che il Tribunale della Libertà, nel'accogliere l'appello del PM, non si è adeguatamente confrontato le argomentazioni difensive circa gli elementi di valutazione positiva che erano stati evidenziati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e per i motivi di cui appresso. 1.1 II Tribunale di Bari, con l'ordinanza dell'1.4.2021, ha accolto l'appello proposto dal PM contro il provvedimento del Tribunale dibattimentale che, in data 8.6.2020, su istanza della difesa, aveva sostituito con quella degli arresti domiciliari con il ricorso al "braccialetto elettronico", la misura della custodia cautelare in carcere che era stata applicata a Giovanni Raggi in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. e per il quale, con sentenza del 13.5.2020, il predetto era stato condannato in primo grado alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa, con esclusione della aggravante delle "più persone riunite" ma con conferma del "metodo mafioso"; in accoglimento del gravame che era stato avanzato dal PM, il Tribunale del Riesame ha infatti applicato al Raggi la misura della custodia cautelare in Carcere. 1.2 I giudici dell'appello cautelare hanno dato atto che la sostituzione della misura di massimo rigore era stata disposta, dal giudice del dibattimento, in considerazione della entità della pena detentiva inflitta in primo grado (pari anni 3 e mesi 6 di reclusione) e del periodo di carcerazione preventiva già sofferto dall'odierno ricorrente che, alla data dell'8.6.2020, era pari a circa un anno e sei mesi.
Il Tribunale ha a sua volta ribadito che si procede per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. e che, in tal caso, opera la "doppia presunzione" relativa sia per quanto concerne la esistenza delle esigenze cautelari che del tipo di misura da adottarsi. Ha sottolineato che, pacifica la esistenza di esigenze cautelari, quella concernente la adeguatezza della sola misura carceraria è suscettibile di essere vinta in tal caso soltanto dimostrando la idoneità, nel caso concreto, di misure diverse da quella di massimo rigore a tutelare le predette esigenze risultando comunque irrilevante il tempo trascorso in applicazione della misura inframuraria.
I giudici dell'appello cautelare hanno sostenuto che taluno degli elementi di valutazione indicati dal Tribunale (quali, in particolare, il corretto comportamento processuale ed il risarcimento del danno) sono suscettibili di essere valorizzati ai fini della quantificazione della pena ma non, a loro avviso, per superare la presunzione di (in)adeguatezza di misure diverse da quella carceraria; hanno di contro evidenziato una serie elementi a loro avviso ostativi ad una prognosi positiva e, in particolare: l'inserimento della attività estorsiva nell'ambito di una attività organizzata operante anche fuori della città di Bari; l'indicazione del Raggi (da parte del c.d.g.
Laraspata) quale affiliato al clan Strisciuglio; il timore di ritorsioni che aveva caratterizzato la deposizione dei testi d'accusa nell'episodio in esame dandosi atto, dalla Corte di Appello, del carattere sintomatico del timore esercitato su di loro dal Raggi; il fatto che l'indagine non era nata da una denuncia ma da una attività intercettiva in corso e che, a loro avviso, si trattava di una attività estorsiva "a tappeto" nell'ambito di una attività organizzata e di una consorteria criminale e le intercettazioni (pag. 5 del provvedimento impugnato); da ultimo, hanno richiamato i precedenti desumibili dal certificato penale ovvero una condanna per il delitto di cui all'art.496 cod. pen. e per due episodi di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 DL 152 del 1991.
2. Tanto premesso, è vero che, secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, la "doppia presunzione" prevista per i reati aggravati ai sensi dell'attuale art. 416bis.1 cod. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, e tra le tante, Cass. Pen., 5, 11.6.2018 n. 35.848, Trifirò; Cass.
Pen., 5, 24.7.2020 n. 26.371, Carparelli; Cass. Pen., 5, 1.12.2020 n. 91, Panese; Cass. Pen., 5, 28.9.2020 n. 33.139, Manzari; Cass. Pen., 18.12.2020 n. 4.321, Morabito; Cass. Pen., 2, 12.2.2021 n. 7.837, Manzo). Secondo altro orientamento, il dato del tempo trascorso rispetto ai fatti contestati non può essere trascurato dovendo perciò il giudice, soprattutto nel caso di un "tempo silente" particolarmente ampio, motivare in ordine sia alla persistente attualità delle esigenze cautelari che, anche, alla adeguatezza della misura adottata (cfr., Cass.
Pen., 5, 19.7.2016 n. 36.569, Cosentino; Cass. Pen., 5, 23.9.2016 n. 52.628, Gallo ed altri; Cass. Pen., 6, 4.5.2017 n. 29.807, Nocerino ed altri; Cass. Pen., 6, 11.5.2017 n. 25.517, Fazio; Cass. Pen., 5, 13.3.2018 n. 25.670, Gullo; Cass. Pen., 6, 20.3.2018 n. 16.867, Morabito; Cass. Pen., 3, 16.1.2019 n. 6.284, Pianta; Cass. Pen., 1, 19.7.2019 n. 42.714, Terminio; Cass. Pen., 1, 25.9.2020 n. 28.991, Felice). Al di là del contrasto, spesso - alla luce delle specifiche fattispecie esaminate - più apparente che reale, quel che rileva è comunque la necessità di ribadire il carattere "relativo" della "doppia presunzione" che, soprattutto a fronte di specifiche deduzioni difensive (ovvero, come nel caso di specie, di un provvedimento di segno contrario), impongono al giudice della cautela di prendere in considerazione gli elementi potenzialmente idonei a consentirne il superamento senza limitarsi ad invocare il "titolo" del reato (o della aggravante) esimendosi dall'esaminarne la valenza.
3. Nel caso in esame, il Tribunale dibattimentale, nel ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del "braccialetto elettronico", aveva considerato, per un verso, la entità della pena detentiva inflitta in primo grado (pari a tre anni e 6 mesi di reclusione) a fronte del periodo di custodia cautelare già sofferto (corrispondente, in quel momento, ad un anno e sei mesi); per altro verso, l'atteggiamento processuale dell'imputato che aveva risarcito il danno e non aveva contestato la sua responsabilità tanto da aver acconsentito alla acquisizione ed all'utilizzo, ai fini della decisione, di quasi tutti gli atti delle indagini preliminari; sotto altro profilo, ed in termini di adeguatezza della misura domiciliare, i giudici del dibattimento avevano evidenziato il "ridimensionamento" della vicenda anche alla luce delle "accertate modalità della condotta" ed alla esclusione della aggravante delle "più persone riunite".
Il Tribunale del Riesame ha ritenuto di dover ripristinare la misura della custodia cautelare richiamando una serie di elementi fattuali giudicati indicativi di una persistente inadeguatezza della misura extramuraria e giudicando invece quelli evidenziati nel provvedimento impugnato, con particolare riferimento all'avvenuto risarcimento del danno ed al corretto comportamento processuale, come idonei ad incidere esclusivamente sulla corretta parametrazione del trattamento sanzionatorio: ciò, tuttavia, senza argomentare in alcun modo sul perché la condotta tenuta nel corso del processo non potesse rilevare ai fini della complessiva valutazione della intensità delle esigenze cautelari e della impossibilità di fronteggiarle con il ricorso ad una misura diversa da quella della custodia in carcere.
Né, per altro verso, ha considerato il periodo di detenzione a fronte della pena irrogata che, al momento della decisione sull'appello del PM, era pari a due anni e 10 mesi dovendo, necessariamente, riconsiderare questo dato all'interno di una valutazione complessiva della (in)adeguatezza della misura domiciliare adottata.
4. Il provvedimento va perciò annullato con rinvio al medesimo Tribunale di Bari che procederà ad una nuova valutazione degli elementi acquisiti ai fini di una più completa ed esaustiva valutazione delle condizioni per ritenere nel caso concreto superabile la presunzione di (in)adeguatezza di misure diverse da quella di massimo rigore.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma iter disp. att. cod. proc. pen.. Così dec