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Sentenza — n. 32137/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32137/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32137/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DIANA ROBERTO n. a Matera il 27/7/1981 avverso l'ordinanza resa in data 1/3/2021 dal Tribunale del Riesame di Bologna dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Sebastiano Tanzola, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento e ha confutato le conclusioni del P.g.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32137/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere. I giudici dell'appello cautelare, dopo aver ripercorso gli snodi essenziali della vicenda che ha portato all'applicazione nei confronti del prevenuto della misura intramuraria per il delitto di rapina aggravata commesso in data 11/12/2019 in danno della Cassa di Risparmio di Cento, hanno evidenziato come l'illecito sia stato reiterato a distanza di pochi giorni, sempre ai danni dello stesso istituto, vicenda per la quale il prevenuto è sottoposto ad altro provvedimento cautelare di natura coercitiva.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione criminalità persistente precedenti penali rilevanti riabilitazione carcerazione preventiva eccessiva capacità di subire la carcerazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DIANA ROBERTO n. a Matera il 27/7/1981 avverso l'ordinanza resa in data 1/3/2021 dal Tribunale del Riesame di Bologna dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Sebastiano Tanzola, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento e ha confutato le conclusioni del P.g.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Bologna rigettava l'appello proposto nell'interesse di Diana Roberto avverso il provvedimento del Gip che, in data 14/1/2021, aveva disatteso la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Diana, Avv. Sebastiano Tanzola, il quale con unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Assume la difesa che l'ordinanza impugnata, in contrasto con le coordinate ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attualità e concretezza del rischio di recidivanza, si è limitata a richiamare i precedenti del ricorrente che non contribuiscono a delineare in termini attuali il rischio di ricaduta. Nè il collegio cautelare ha correttamente valutato l'intervallo temporale che si frappone tra i fatti per cui è stata adottata la cautela e la richiesta di attenuazione della misura intramuraria, sebbene il rilevante lasso temporale trascorso incida, accentuandolo, sull'onere motivazionale del giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia in carcere. I giudici dell'appello cautelare, dopo aver ripercorso gli snodi essenziali della vicenda che ha portato all'applicazione nei confronti del prevenuto della misura intramuraria per il delitto di rapina aggravata commesso in data 11/12/2019 in danno della Cassa di Risparmio di Cento, hanno evidenziato come l'illecito sia stato reiterato a distanza di pochi giorni, sempre ai danni dello stesso istituto, vicenda per la quale il prevenuto è sottoposto ad altro provvedimento cautelare di natura coercitiva.

Hanno evidenziato, alla luce delle modalità esecutive del delitto contestato, la specifica professionalità del ricorrente, desunta dall'attenta pianificazione del reato, dai precedenti specifici che militano a suo carico, dall'assenza di stabile occupazione, qualificando come particolarmente intenso il rischio di recidiva. L'ordinanza impugnata ha, inoltre, segnalato l'impossibilità di neutralizzare il rilevato pericolo di reiterazione con la misura alterativa degli arresti domiciliari, anche ove ausiliata da presidi elettronici di controllo, in considerazione dell'impossibilità di confidare nell'adempimento da parte del prevenuto degli obblighi alla stessa connessi, attesi i precedenti per evasione a suo carico e il rilievo che le due rapine, oggetto di contestuale trattamento cautelare, sono state commesse mentre il Diana era sottoposto alla sorveglianza speciale di P.s. 3.1 Con detti argomenti la difesa ricusa il confronto critico, esaurendo la propria confutazione nel richiamo di principi giurisprudenziali pacifici e condivisi che, tuttavia, devono essere declinati in rapporto alle specifiche circostanze oggetto di valutazione giudiziaria, operazione che, nella specie, attinge esiti non censurabili alla luce della coerente ed esaustiva motivazione resa dal provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 1 luglio 2021 Il Consigliere