Sentenza — n. 32136/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da REVIGLIO MARCO n. a Crotone 11/8/1985 avverso l'ordinanza resa il 19/3/2021 dal Tribunale del Riesame di Milano dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Giovanni Giannicco, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32136/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Reviglio, Avv. Giovanni Giannicco, il quale con unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. nonché all'art. 125, comma 2, cod.proc.pen. La difesa lamenta che il Tribunale cautelare ha erroneamente ed acriticamente ritenuto la sussistenza a carico del prevenuto delle esigenze ex art. 274, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da REVIGLIO MARCO n. a Crotone 11/8/1985 avverso l'ordinanza resa il 19/3/2021 dal Tribunale del Riesame di Milano dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Giovanni Giannicco, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse di Reviglio Marco avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale che, in data 15/2/2021, aveva applicato nei confronti del ricorrente la misura degli arresti domiciliari per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere aggravata, finalizzata all'appropriazione, distrazione e sviamento delle risorse economiche della Società nazionale di mutuo soccorso "Cesare Pozzo" e della controllata Fondo Salute S.C.E. e all'appropriazione indebita pluriaggravata della liquidità dei predetti enti.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Reviglio, Avv. Giovanni Giannicco, il quale con unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. nonché all'art. 125, comma 2, cod.proc.pen. La difesa lamenta che il Tribunale cautelare ha erroneamente ed acriticamente ritenuto la sussistenza a carico del prevenuto delle esigenze ex art. 274, lett.
a) e c), cod.proc.pen. senza spiegare il ruolo determinante del Reviglio rispetto ai fatti appropriativi, attesa l'assenza di contatti diretti con i coindagati Messineo e Matera e la sua estraneità alla vicende della "Cesare Pozzo", né ha chiarito il suo esatto coinvolgimento nel c.d. gruppo del Lopez con la conseguenza che non si comprende l'affermazione circa la possibile reiterazione del reato da parte del prevenuto né l'affermato pericolo di inquinamento probatorio. Il collegio cautelare ha trascurato, inoltre, la richiesta di sostituzione della misura cautelare avanzata in via subordinata negli scritti difensivi e corredata da elementi che risultano pretermessi. In particolare, l'ordinanza impugnata non ha considerato che il ricorrente domicilia in provincia di Cosenza, a distanza di centinaia di chilometri da Milano, luogo in cui si sarebbero svolti i fatti in contestazione, è del tutto incensurato e di giovane età sicché le esigenze ritenute avrebbero potuto essere salvaguardate con una misura di carattere non detentivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura autodetentiva. I giudici cautelari, dopo aver ampiamente scrutinato la gravità indiziaria in relazione ai capi A) e D), provvisoriamente ascritti al prevenuto (profilo rimasto estraneo alle doglianze difensive), ha ritenuto la sussistenza del rischio di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, avuto riguardo alla predisposizione di strutture societarie intese all'emungimento di risorse dall'ente mutualistico, alla protrazione nel tempo delle condotte illecite ma -soprattutto- all'intenzione, palesata dalle conversazioni intercettate, di proseguire nell'attività, a dimostrazione della vitalità del vincolo associativo e del progetto di rovesciare la governance attuale della "Cesare Pozzo", riportando al vertice il coindagato Matera.
L'ordinanza impugnata ha richiamato le intercettazioni del 28 luglio, 15 agosto e 9 settembre 2020, nel corso delle quali il Lopez allude a ritorsioni e possibili intimidazioni nei confronti della nuova leadership societaria e, in punto di inquinamento probatorio, ha passato in rassegna le plurime iniziative del Matera e del Messineo, intese ad occultare ovvero alterare le risultanze documentali e contabili della società. Le strette correlazioni e l'interconnessione operativa tra le società Pandora Innovation s.r.I., ELLEGI s.r.I., LOWER s.r.I.,FCM BUILDINGS s.r.l. e tra gli indagati Lopez Fausto, Faga Mirko, Marco Reviglio e Madeo Christian sono state oggetto di esaustiva illustrazione alle pagg. 5 e segg. dell'ordinanza impugnata, i cui esiti valutativi la difesa non ha fatto oggetto di censura, rinunziando, pertanto, a qualsivoglia contestazione circa la concludenza indiziaria degli elementi raccolti a sostegno della prospettazione accusatoria, che postula una coordinata gestione delle predette società, sotto l'accorta regia del Lopez, funzionale al disegno espropriativo in danno della "Cesare Pozzo". 3.1 II Tribunale ha, altresì, spiegato che la necessità di adozione della misura autodetentiva consegue non solo al fine di impedire la reiterazione degli illeciti ma anche di interrompere il rapporto tra gli associati, precludendo i rapporti interpersonali, obiettivo non attingibile con misure diverse da quella autocustodiale imposta.
Del tutto insussistente s'appalesa, dunque, il vizio di omessa motivazione circa le deduzioni difensive in punto di adeguatezza della misura, avendo l'ordinanza impugnata dato persuasivo conto delle ragioni alla base della reiezione delle doglianze difensive, compiutamente richiamate alle pagg. 4 e 5, e stimate recessive rispetto alle esigenze di neutralizzare il rischio di recidivanza degli indagati e il pericolo di inquinamento probatorio, profili ritenuti di assorbente attualità alla luce degli esiti delle captazioni telefoniche.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 1 luglio 2021 Il