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Sentenza — n. 32133/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32133/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32133/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Dal momento che il provvedimento impugnato è stato reso all'esito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, occorre ripercorrere la precedente decisione di legittimità al fine di individuare puntualmente quali siano le questioni demandate al nuovo esame del TDL calabrese. Invero, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 627 cod.proc.pen., il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità o vizi verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 627 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32133/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 627 cod.proc.pen., il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità o vizi verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. 1.1.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti arresto ritardo ingiustificato dell'azione penale precedenti penali rilevanti recidiva nell'infrazione azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 627 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRISALES GOMEZ ANDRES FELIPE nato il 07/01/1988 avverso l'ordinanza del 12/01/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI per il rigetto del ricorso udito il difensore avvocato MARTINO MARCO TULLIO che chiede l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1. Il difensore di GRISALES GOMEZ Andres Felipe propone ricorso avverso l'ordinanza del 12.1.2021 con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, pronunciando in sede di rinvio dopo l'annullamento disposto con sentenza n. 36585 del 2020 di questa Suprema Corte, ha confermato l'ordinanza emessa il 15.5.2019 dal GIP del medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale intramuraria, poi sostituita con gli arresti domiciliari, in relazione ai reati di associazione finalizzata al narcotraffico (capo Z) nonché ai delitti scopo (operazioni di importazione) rappresentati dalle vicende contestate ai capi AA) e BB) .

Fatti risalenti al 2012 1.1. Invero, con precedente ordinanza in data 7.2.2020, il TDL reggino, pur annullando la misura custodiale in relazione ad ulteriore addebito - il capo CC), per il quale è stato ravvisato il difetto di giurisdizione- aveva confermato il provvedimento cautelare. Avverso detta ordinanza del 7.2.2020 la difesa dell'indagato aveva però proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con la citata sentenza n. 36585 del 2020, ha annullato con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari. Secondo il Collegio di legittimità, pur prendendosi atto dell'intervenuta sostituzione, fin dal 9.7.2020, della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, risultava fondata la censura rivolta alla motivazione con la quale era stata ravvisata la sussistenza delle esigenze cautelari.

Ed invero le stesse devono "essere commisurate all'epoca di commissione dei fatti, essendo destinate ad affievolirsi fino a scomparire in rapporto al trascorrere del tempo, in assenza di elementi di segno diverso (sul punto Sez. U. n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377). Ciò vale anche nei casi in cui operi la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen., dovendosi prendere in considerazione il tempo trascorso, soprattutto nei casi lo stesso risulti consistente. Nel caso di specie il Tribunale, sebbene i fatti risalgano ad epoca non successiva al 2012 e dunque sia decorso un rilevantissimo lasso di tempo, ha ritenuto che la valenza della presunzione non potesse dirsi superata, ma in concreto non ha dato conto di manifestazioni successive, idonee a corroborare il giudizio e ha per contro valorizzato profili parimenti risalenti all'epoca dei fatti.

Inoltre, con riguardo al pericolo di fuga ha con motivazione generica ed apodittica omesso di considerare la rilevanza del contegno tenuto nel corso del tempo dal ricorrente, anche nel periodo in cui pendeva l'esecuzione di un mandato di arresto europeo". In base a-dette considerazioni, l'ordinanza in data 7.2.2020 del TDL reggino è stata annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale di Reggio Calabria. 1.2. Con l'ordinanza del 12.1.2021, pronunciata in sede di rinvio, il TDL di Reggio Calabria ha nuovamente confermato la misura cautelare, ravvisando la permanenza e l'attualità delle esigenze cautelari.

2. Con il presente ricorso per cassazione ulteriormente presentato dal difensore del Grisales Gomez si chiede l'annullamento dell'ordinanza in relazione al seguente articolato motivo: - violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ricorrenza delle esigenze cautelari, nella specie ravvisate, ai sensi dell'art. 275 comma 1 bis CPP, sul solo sopravvenire di condanna di primo grado, senza considerare che i fatti risalgono a ben 9 anni addietro e non sussistono elementi ulteriori sui quali fondare il pericolo di recidiva o di fuga atteso il comportamento perfettamente rispettoso delle regole tenuto per tutti questi anni dal ricorrente, sin dal momento in cui non si è sottratto all'esecuzione del mandato di arresto europeo. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Dal momento che il provvedimento impugnato è stato reso all'esito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, occorre ripercorrere la precedente decisione di legittimità al fine di individuare puntualmente quali siano le questioni demandate al nuovo esame del TDL calabrese. Invero, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 627 cod.proc.pen., il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità o vizi verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. 1.1.

Dal tenore letterale della richiamata sentenza n. 36585 del 2020 di questa Suprema Corte si evince che l'addebito rivolto al Grisales Gonzalez si focalizza nell'accusa di concorso in importanti operazioni di importazione di stupefacenti dall'Olanda. Invero, le risultanze di indagine davano ampio conto dello stretto collegamento del Grisales con Contreras Gomez Roberto e con gli acquirenti italiani dello stupefacente, facenti capo a vari soggetti (Bellocco e Germano nonché Arcuri e Cortese), personaggi con i quali aveva avuto anche diretti contatti, ospitando i narcotrafficanti italiani in vista delle operazioni culminate nella prima importazione di droga, sequestrata al porto di Gioia Tauro.Risultavano inoltre vari móvimenti del ricorrente nelle fasi riguardanti la seconda importazione, allorché dopo essersi mantenuto in contatto con Contreras e gli altri, si era recato in Equador ed era rientrato in Olanda per poi spostarsi ad Anversa, dove avrebbe dovuto giungere un carico partito dall'Equador.

Il gruppo associativo appariva inoltre dedito a complesse e assai rilevanti operazioni di narcotraffico, implicanti modalità consolidate, rapporti fiduciari, disponibilità di strumenti di comunicazione idonei e cospicue risorse economiche, elementi capaci di suffragare uno stabile sodalizio, avente di mira un programma non limitato ad una specifica operazione, ma inserito nel traffico di stupefacenti a livello internazionale e dedito all'organizzazione di significative importazioni di droga. 1.2. Se quindi il corredo della gravità indiziaria è stato giudicato immune da vizi rilevanti in sede di legittimità, non altrettanto è stato detto a proposito delle esigenze cautelari, atteso che, come già ricordato, i fatti risalgono ad epoca non successiva al 2012; e dunque, in relazione al decorso di un rilevantissimo lasso di tempo e, pur in presenza della presunzione normativa quanto alle esigenze cautelari, ad avviso della Suprema Corte il TDL non aveva dato conto di manifestazioni successive, idonee a corroborare quel giudizio di permanenza, limitandosi a valorizzare solo profili risalenti all'epoca dei fatti.

Inoltre, con riguardo al pericolo di fuga non era stato considerato il contegno tenuto nel corso del tempo dal ricorrente, che aveva dimostrato capacità di autocontenimento anche nel periodo in cui pendeva l'esecuzione di un mandato di arresto europeo. Da tali ragionamenti è scaturito l'annullamento dell'ordinanza in data 7.2.2020 del TDL reggino limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al medesimo Tribunale di Reggio Calabria.

2. Alla luce di tale mandato, il TDL ha legittimamente e doverosamente concentrato la propria attenzione sul profilo indicato dalla Suprema Corte, valorizzando l'intervento della sentenza di condanna di primo grado a dodici anni di reclusione unitamente ad ulteriori plurimi profili logicamente idonei a dimostrare l'attualità e la concretezza del pericolo di fuga, trattandosi di soggetto privo di legami con il territorio italiano, affettivamente legato a persone residenti all'estero e disposte ad accoglierlo, assai abile negli spostamenti internazionali e capace di assumere false generalità (essendosi in alcuni casi avvalso anche di documenti falsi).

3. Tanto premesso, evidente pare al Collegio che il TDL, come richiesto dalla sentenza di annullamento, abbia effettivamente, adeguatamente e non illogicamente valorizzato gli elementi utili ad attualizzare il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, incentrato non solamente sul gopravvenire di sentenza di condanna, ma anche su quest'ultimo aspetto, come imposto dall'art. 275 comma ibis cod.proc.pen. (secondo il quale, in presenza di una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari deve tener conto anche dell'esito del procedimento, nella specie giunto a pesante condanna a pena detentiva). Previsione che la condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017, Rv. 273305 - 01) ritiene applicabile non solo nel momento in cui la misura cautelare viene disposta, ma anche allorchè si effettua la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede di applicazione della misura custodiale.

4. Ciò posto, occorre ulteriormente considerare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: lyesposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

5. Alla luce delle considerazioni espresse, a fronte di motivazione effettiva e non illogica, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.6. Al giudizio di .inammissibilità consegue la condanna in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in camera di consiglio il 20 maggio 2021. Il relatore ) Il