Sentenza — n. 32131/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi privi di specificità. 1.1 Con riguardo ai limiti entro i quali la Corte di cassazione può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, deve premettersi che, secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate» (Cass. pen., Sez. un., n. 11 del 22 marzo 2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p, art. 311 c.p, art. 89 d.p.r. n. 309/90, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32131/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Collegio del riesame ha preso in considerazione la circostanza della fruizione del regime degli arresti domiciliari ex art. 89 d.p.r. n. 309/90 ma ha insindacabilmente ritenuto che il quadro personale descritto induceva a qualificare in termini di eccezionale rilevanza le esigenze cautelari e che il percorso terapeutico, ivi espletato, era in via di esaurimento, essendo prevista la chiusura del programma nell'aprile 2021. Con siffatte argomentazioni, logiche e corrette, le censure articolate dal ricorrente non si sono confrontate specificamente, così omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso l'ordinanza, oggetto di impugnazione (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CACACE ALBERTO, nato a Napoli il 19 giugno 1987 avverso l'ordinanza emessa il primo febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Napoli, Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 12 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a CACACE ALBERTO la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 648 c.p.. Contro tale provvedimento l'indagato (con l'ausilio di un avvocato iscritti all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.273 c.p.p., per essere carente la motivazione sul riconoscimento operato dalla persona offesa; - inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'art.274 c.p.p., per essere irragionevole la decisione del Tribunale del riesame, che non si sarebbe confrontata con la documentazione e le risultanze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi privi di specificità. 1.1 Con riguardo ai limiti entro i quali la Corte di cassazione può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, deve premettersi che, secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate» (Cass. pen., Sez. un., n. 11 del 22 marzo 2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez.
IV, n. 22500 del 3 maggio 2007, Rv. 237012). Si è osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez.
V, n. 46124 dell'8 ottobre 2008, Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8 marzo 2012, Rv. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti. 1.2 Alla luce di queste necessarie premesse possono essere esaminati i motivi dell'odierno ricorso. 1.2.1 Quanto al primo motivo deve rilevarsi che il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si è confrontato con la necessaria specificità, ha rimarcato che la persona offesa aveva fornito una versione dei fatti e una descrizione dei rapinatori costante e precisa.
A conferma dell'affidabilità della persona offesa il Collegio del riesame ha evidenziato che la persona offesa aveva riconosciuto, quali autori del fatto, solo quattro dei cinque soggetti, arrestati per una analoga rapina, ed aveva esposto anche le ragioni per cui aveva ritenuto di essere in grado di effettuare i riconoscimenti, essendo stata in balia dei malviventi per lungo tempo. Il menzionato Tribunale ha aggiunto che non poteva condividersi l'assunto del Giudice per le indagini preliminari sulla fallacia del ricordo della persona offesa, che non aveva confermato il riconoscimento del Mauro e del Brullino nell'atto di individuazione personale.
Difatti, la persona offesa aveva mostrato assoluta certezza nel confermare l'individuazione di Cacace Alberto e di un altro coindagato. A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa e risolventesi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 1.2.2 Priva di specificità è anche la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha valorizzato le allarmanti modalità dell'azione (v. f. 5), l'inquietante collegamento con apparati delle istituzioni e l'allarmante personalità dell'indagato, "come dimostrato dai numerosi e gravi precedenti e carichi di cui è gravato, che denota una stabile dedizione al crimine, nonostante le numerose condanne e le esperienze carcerarie, rivelatesi del tutto inidonee a neutralizzarne la tendenza al delitto".
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Collegio del riesame ha preso in considerazione la circostanza della fruizione del regime degli arresti domiciliari ex art. 89 d.p.r. n. 309/90 ma ha insindacabilmente ritenuto che il quadro personale descritto induceva a qualificare in termini di eccezionale rilevanza le esigenze cautelari e che il percorso terapeutico, ivi espletato, era in via di esaurimento, essendo prevista la chiusura del programma nell'aprile 2021. Con siffatte argomentazioni, logiche e corrette, le censure articolate dal ricorrente non si sono confrontate specificamente, così omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso l'ordinanza, oggetto di impugnazione (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838).
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. [sec. Cod. Proc. Pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. [sec. Cod. Proc. Pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del 12 maggio 2021 Il Consigliere esten