Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged factual reconstruction rather than legal application of precautionary measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to value the time elapsed since the crime, which had led to a change in precautionary measures. The Court ruled that such factual assessments fall within the exclusive domain of the trial judge and cannot be re-evaluated by the Court of Cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.; Art. 292 c.p.p.; Art. 299 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual circumstances or the 'silent time' passed since the crime when reviewing precautionary measures, as these matters are reserved for the trial judge's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COCOZZA UMBERTO, nato a Napoli il 14 settembre 1991 avverso l'ordinanza emessa il 16 febbraio 2021 dal Tribunale del riesame di Napoli, Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 12 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento con cui la Corte della stessa città aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata a COCOZZA UMBERTO, condannato per il reato di associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di truffe in danno di compagnie di assicurazione. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stato valorizzato il tempo trascorso dai fatti, che, del resto, aveva determinato la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora in Napoli. Il 29 marzo 2021 sono pervenuti motivi nuovi, con cui il ricorrente ha rappresentato che lo stato di convivenza more uxorio tra sé e Sacco Alessia, presso la cui abitazione il primo era ristretto agli arresti domiciliari, risultava comprovato dalla certificazione rilasciata dalla Casa circondariale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008, Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012, Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non si presta a rilievi censori.
Il Collegio del riesame ha affermato che la gravità dei fatti commessi dall'imputato nonché la non comune spregiudicatezza e l'insidiosità del modus operandi consentivano di ritenere sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura in atto. Il menzionato Collegio ha aggiunto che il mero decorso del tempo, al pari del rispetto delle prescrizioni, imposte con la misura cautelare, non erano idonei a ribaltare il giudizio negativo già espresso dalla Corte d'appello. Siffatte argomentazioni sono immuni da vizi mentre i rilievi, mossi dal ricorrente, si sostanziano in censure di fatto, rivolte ad una non consentita rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle circostanze, esaminate dal Tribunale.
Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 12807 del 19/2/2020, Rv. 278999) ha già avuto modo di affermare che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p., da parte del giudice che emette l'ordinanza applicativa di misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 c.p.p. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è ( quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dei 12 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppi