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Sentenza — n. 32129/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32129/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32129/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello proposto dal PM confermando il rigetto dell'istanza di sequestro preventivo a carico di LO IACONO Carmelo di cui agli articoli 640 bis, 416,479 codice penale). Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il PM territoriale il quale premette che • dovrebbe ritenersi raggiunta la prova del fatto che l'effettivo gestore della cooperativa SAN GIUSEPPE di Bagheria risulterebbe l'odierno indagato LO IACONO Pietro che si farebbe scudo di fittizie intestazioni;

Regesto Legislator

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articolo 640 bis cod. pen; Sentenza — n. 32129/2021 — snpen · Corte di Cassazione: • la finalità elusiva relativa di possibili misure di prevenzione potrebbe riguardare anche la misure previste dagli articoli 34-34 bis del decreto legislativo 159/2011;• i beneficiari economici del denaro della SAN GIUSEPPE sono gli indagati; non risulta che vi sia altro soggetto che abbia mai gestito la medesima SAN GIUSEPPE; • la presunzione di disponibilità dei beni del proposto tramite propri parenti contemplata dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 159/2011 non avrebbe impedito l'ipotizzabile del delitto relativo alla fittizia intestazione.

Parole chiave

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occultamento di beni cooperazione giudiziaria in materia penale appropriazione indebita di fondi cooperativa di previdenza flussi finanziari illeciti cooperativismo

Disposizioni normative citate

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articolo 640 bis cod. pen
Violazione e falsa applicazione dell'articolo 640 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMOnei confronti di: LO IACONO CARMELO nato a PALERMO il 10/10/1975 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, Avv. SALVATORE PRIOLA, che si è associato alle richieste del Procuratore Genrale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello proposto dal PM confermando il rigetto dell'istanza di sequestro preventivo a carico di LO IACONO Carmelo di cui agli articoli 640 bis, 416,479 codice penale). Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il PM territoriale il quale premette che • dovrebbe ritenersi raggiunta la prova del fatto che l'effettivo gestore della cooperativa SAN GIUSEPPE di Bagheria risulterebbe l'odierno indagato LO IACONO Pietro che si farebbe scudo di fittizie intestazioni;

• gli utili di tale cooperativa andrebbero vantaggio dei nipoti; • di conseguenza, la SAN GIUSEPPE sarebbe stato uno schermo per stipulare una convenzione per il trasporto di emodializzati e percepirne i corrispettivi e, ciò premesso, articola i seguenti motivi. 2.1. Omessa motivazione in ordine alla mancata riconduzione della SAN GIUSEPPE a LO IACONO Pietro in conseguenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FLAMINIA, LOMBARDO ANDREA, LOMBARDO FRANCESCO e BISCONTI,da ritenersi riscontrate reciprocamente. 2.2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 640 bis cod. pen. dovendosi ritenere erroneo l'assunto - propalato nel provvedimento impugnato - per cui non sarebbe possibile individuare nelle somme versate dall'ente pubblico erogante "sovvenzioni, contributi o finanziamenti visto che la SAN GIUSEPPE non era obbligato a svolgere alcuna attività e che lo stesso Decreto Assessorile della Regione Sicilia 1993/2011 qualificava le somme corrisposte come "rimborso spese.

Inoltre, il danno per la P.A. avrebbe dovuto essere individuato nella stessa stipulazione della convenzione con soggetto privo dei requisiti. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 512 bis cod pen non avendo i giudici territoriale compiutamente valutato che la provenienza delle risorse economiche da soggetto che intendeva eludere la misura di prevenzione sarebbe stata desumibile dal fatto che • le uniche risorse finanziarie della SAN GIUSEPPE derivano dalle condotte qualificate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 640 bis codice penale;

• la finalità elusiva relativa di possibili misure di prevenzione potrebbe riguardare anche la misure previste dagli articoli 34-34 bis del decreto legislativo 159/2011;• i beneficiari economici del denaro della SAN GIUSEPPE sono gli indagati; non risulta che vi sia altro soggetto che abbia mai gestito la medesima SAN GIUSEPPE; • la presunzione di disponibilità dei beni del proposto tramite propri parenti contemplata dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 159/2011 non avrebbe impedito l'ipotizzabile del delitto relativo alla fittizia intestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto sussiste motivazione effettiva sia sotto un aspetto grafico che sotto l'aspetto sostanziale. Infatti, il Tribunale del riesame ha evidenziato che nemmeno la qualificazione delle somme de quibus quale rimborso spese appare superare la valutazione del Tribunale del riesame per cui non sarebbe comunque possibile individuare nel caso di specie alcuna erogazione gratuita o connotata da onerosità attenuata posto che lo stesso rimborso spese si parannetra alle sole spese vive e non costituisce alcuna forma di corrispettivo.

Correttamente il GIP aveva al proposito escluso che " la provenienza pubblica delle somme che retribuiscono la prestazione sia da sola sufficiente a ricondurla nell'ambito di quelle erogazioni connotate da onerosità attenuata fino alla gratuità che costituiscono il presupposto delle fattispecie in esame" Altrettanto corretta ed insuperata appare la considerazione - svolta sin dal provvedimento del GIP - per cui" non consta né è stato segnalata alcuna previsione relativa a uno specifico vincolo pubblicistico nella destinazione delle somme né tantomeno obblighi di restituzione, peraltro scarsamente compatibili con pagamenti di carattere postumo rispetto alla prestazione contrattualmente resa".

Irrilevante rimane poi la prospettazione della sussistenza di una truffa contrattuale vedendosi in tema di cautela reale e risultando pacifico lo svolgimento della attività di trasporto oggetto della convenzione con conseguente insussistenza di un profitto illecito suscettibile di confisca.

3. Le plurime doglianze riguardanti i diversi profili di erronea applicazione dell'ad. 512 bis cod pen sono inammissibili. Va innanzitutto rilevato come non solo effettiva ma anche logica e congrua sia stata la valutazione del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia il cui contenuto e le cui inesattezze in ordine ai soggetti cui si faceva riferimento o alla sede del soggetto cui si faceva riferimento non permetteva un favorevole giudizio di credibilità. Il ricorrente nemmeno si confronta con la logica di valutazioni che andavano ben al di là della mera valutazione della mancanza di riscontri.

Va poi considerato che l'originaria richiesta del PM - secondo l'incontestata ricostruzione del Tribunale - aveva ad oggetto il sequestro preventivo ex art 321 c. 1 c.p.p., in via diretta o per equivalente, della somma ritenuta profitto del delitto di cui all'ad 640 bis c.p. Di conseguenza, esclusa la sussistenza di un profitto ricollegabile alle condotte derivanti dall'illecito di cui all'art. 640 bis cod pen, nessuna rilevanza ai fini della legittimità del diniego di sequestro ha la sussistenza o meno del delitto di intestazione fittizia per come contestata.

5. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dal PM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in