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Sentenza — n. 32128/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32128/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32128/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo - in funzione di giudice dell'appello cautelare - ha confermato il rigetto della richiesta del PM di sequestro preventivo anche per equivalente a carico di SPADARO Antonino in relazione ai delitti di cui all'art. 640 bis cod pen 2. Propone ricorso per cassazione il PM territoriale. Il ricorrente premette che • la AVEL Onlus di Palermo - ente no profit che gestiva il servizio di trasporto per emodializzati - era in verità gestita da alcuni esponenti mafiosi tra cui lo SPADARO; • gli autisti di tale ente apparivano come volontari ma in realtà erano dei meri dipendenti stipendiati da tali soggetti;

Regesto Legislator

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art. 640 bis cod. pen, art. 512 bis cod. pen; Sentenza — n. 32128/2021 — snpen · Corte di Cassazione: • beneficiari economici del denaro della AVEL sarebbero gli stessi indagati; • il controllo sulla ONLUS sarebbe sempre stato esercitato dagli indagati senza che sia possibile individuare alcun altro soggetto. 2.4. Violazione e falsa applicazione dell'ad. 512 bis cod pen perché la finalità di elusione dei requisiti antimafia per l'ottenimento delle convenzioni con l'ASP non sarebbe incompatibile con il dolo specifico della elusione delle misure di prevenzione patrimoniali. 2.5. Omessa motivazione in relazione alla possibilità di riqualificare le condotte di cui al capo 10 della incolpazione successive al 31 gennaio 2019 in termini di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'ad. 61 n. 11 cod pen.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni flussi finanziari illeciti appropriazione indebita di fondi irregolarità finanziarie indennità e spese finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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art. 640 bis cod. pen
Violazione e falsa applicazione dell'art. 640 bis cod. pen.
art. 512 bis cod. pen
Violazione e falsa applicazione dell'art. 512 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMOnei confronti di: SPADARO ANTONINO nato a PALERMO il 03/10/1956 avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore dell'indagato, Avv. ROSANNA VELLA che si è associata alle conclusioni del Procuratore Generale. \/-

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo - in funzione di giudice dell'appello cautelare - ha confermato il rigetto della richiesta del PM di sequestro preventivo anche per equivalente a carico di SPADARO Antonino in relazione ai delitti di cui all'art. 640 bis cod pen 2. Propone ricorso per cassazione il PM territoriale. Il ricorrente premette che • la AVEL Onlus di Palermo - ente no profit che gestiva il servizio di trasporto per emodializzati - era in verità gestita da alcuni esponenti mafiosi tra cui lo SPADARO; • gli autisti di tale ente apparivano come volontari ma in realtà erano dei meri dipendenti stipendiati da tali soggetti;

• tale ONLUS risultava quindi avere - nella sostanza -fine di lucro e organizzazione imprenditoriale; • che di conseguenza non vi erano i presupposti per la conclusione di alcuna convenzione per il trasporto di emodializzati e quindi per la corresponsione di alcuna somma; e, sulla base di tali considerazioni, articola i seguenti motivi. 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 640 bis cod. pen. dovendosi ritenere erroneo l'assunto - propalato nel provvedimento impugnato - per cui non sarebbe possibile individuare nelle somme versate dall'ente pubblico erogante "sovvenzioni, contributi o finanziamenti" visto che l'ente non era obbligato a svolgere alcuna attività e che lo stesso Decreto Assessorile della Regione Sicilia 1993/2011 qualificava le somme corrisposte come rimborso spese.

Inoltre, il danno per la P.A. avrebbe dovuto essere individuato nella stessa stipulazione della convenzione con soggetto privo dei requisiti. 2.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 512 bis cod. pen. dovendosi ritenere che il riferimento alla finalità elusiva di misura di prevenzione debba comprendere le fattispecie previste dagli artt. 34 e 34 bis D Lgs 159/2011 rendendo irrilevante la identificazione della provenienza dei beni e qualificante la sussistenza di infiltrazioni mafiose nella compagine sociale. 2.3. Omessa motivazione in ordine alla fattispecie di cui agli artt. 512 bis cod pen non avendo i giudici territoriali compiutamente valutato che la provenienza delle risorse economiche da soggetto che intendeva eludere la misura di prevenzione sarebbe stata desumibile dal fatto che • i locali dove ha svolto la propria attività la AVEL sono di proprietà della famiglia degli indagati;

• beneficiari economici del denaro della AVEL sarebbero gli stessi indagati; • il controllo sulla ONLUS sarebbe sempre stato esercitato dagli indagati senza che sia possibile individuare alcun altro soggetto. 2.4. Violazione e falsa applicazione dell'ad. 512 bis cod pen perché la finalità di elusione dei requisiti antimafia per l'ottenimento delle convenzioni con l'ASP non sarebbe incompatibile con il dolo specifico della elusione delle misure di prevenzione patrimoniali. 2.5. Omessa motivazione in relazione alla possibilità di riqualificare le condotte di cui al capo 10 della incolpazione successive al 31 gennaio 2019 in termini di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'ad. 61 n. 11 cod pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto nemmeno la qualificazione delle somme de quibus quale rimborso spese appare superare la valutazione del Tribunale del riesame per cui non sarebbe comunque possibile individuare nel caso di specie alcuna erogazione gratuita o connotata da onerosità attenuata posto che lo stesso rimborso spese si parametra alle sole spese vive e non costituisce alcuna forma di corrispettivo. Correttamente il GIP aveva al proposito escluso che " la provenienza pubblica delle somme che retribuiscono la prestazione sia da sola sufficiente a ricondurla nell'ambito di quelle erogazioni connotate da onerosità attenuata fino alla gratuità che costituiscono il presupposto delle fattispecie in esame" Altrettanto corretta ed insuperata appare la considerazione - svolta sin dal provvedimento del GIP - per cui" non consta né è stata segnalata alcuna previsione relativa a uno specifico vincolo pubblicistico nella destinazione delle somme né tantomeno obblighi di restituzione, peraltro scarsamente compatibili con pagamenti di carattere postumo rispetto alla prestazione contrattualmente resa" .

Irrilevante rimane poi la prospettazione della sussistenza di una truffa contrattuale vedendosi in tema di cautela reale e risultando pacifico lo svolgimento della attività di trasporto oggetto della convenzione con conseguente insussistenza di un profitto illecito suscettibile di confisca.

3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso di ricorso sono inammissibili. Va infatti rilevato che l'originaria richiesta del PM - secondo l'incontestata ricostruzione del Tribunale - aveva ad oggetto il sequestro preventivo ex ad 321 c. 1 c.p.p., in via diretta o per equivalente, della somma di euro 3.902.433,44, ritenuta profitto del delitto di cui all'ad 640 bis c.p. contestato Spadaro Antonino, n.q. di gestore di fatto della Onlus Avel. Di conseguenza, esclusa la sussistenza di un profitto ricollegabile alle condotte descritte nel capo 9), nessuna rilevanza ai fini della legittimità del diniego di sequestro ha la sussistenza o meno del delitto di intestazione fittizia contestata al capo 10).

4. Il quinto motivo risulta ulteriormente inammissibile posto che con esso il PM propone una riqualificazione giuridica dei fatti che va ben oltre il nucleo fattuale oggetto della contestazione posto che la qualificazione in termini di appropriazione indebita di fatti originariamente contestati a titolo di frode in pubbliche forniture - in difetto si "alcuna previsione relativa a uno specifico vincolo pubblicistico nella destinazione delle somme né tantomeno obblighi di restituzione" implica una modificazione in punto soggetti danneggiati, modalità del fatto e interesse tutelato che determina una completa rivalutazione che esorbita dai poteri del giudice. Peraltro, considerati i limiti connessi al ricorso avente ad oggetto misure reali, nemmeno è possibile individuare le fonti da cui la ricostruzione alternativa troverebbero fondamento.

5. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dal PM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in a, il 12 maggio 2021 Il Consiglie e estensore Il Presidente (Vincenzo utinelli) (Dpnenic