Sentenza — n. 32127/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il Tribunale di Perugia ha disposto l'archiviazione del procedimento ìn cui gli odierni ricorrenti risultavano essere persone offese denuncianti 2. Propongono ricorso per cassazione SOLFAROLI Danilo e FAUSTINI Fausta nella qualità di persone offese articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 415 codice di procedura penale e abnormità del provvedimento impugnato. I ricorrenti evidenziano che questa Corte, con sentenza 26 ottobre 2018 numero 53948 allegata al ricorso, aveva annullato un precedente decreto di archiviazione emesso nell'ambito del medesimo procedimento "rilevando necessario un approfondimento delle relazioni tra presunta vittima e presunto autore del reato (...) Sulla base delle indagini suppletive analiticamente indicate nell'atto di opposizione)", che - all'esito di tale pronuncia e dopo la fissazione di udienza e di deposito di memorie da parte dei denuncianti- -il GIP di Perugia aveva nuovamente disposto l'archiviazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 32127/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile 2. L'articolo 410 bis codice di procedura penale prevede la nullità dell'ordinanza di archiviazione solamente nei casi previsti dall'articolo 127 comma 5 codice di procedura penale e quindi in caso di mancato avviso alle parti, le persone interessate ai difensori, alla denegata facoltà di disporre ai soggetti avvisati e comparsi, alla mancata previa audizione dell'interessato detenuto detenuto, alla mancata valutazione del legittimo impedimento del soggetto sottoposto ad indagini che abbia chiesto di essere sentito personalmente e non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SOLFAROLI DANILO nato a SPOLETO il 10/05/1956 FAUSTINI FAUSTA nato a SPOLETO il 14/09/1954 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Perugia ha disposto l'archiviazione del procedimento ìn cui gli odierni ricorrenti risultavano essere persone offese denuncianti 2. Propongono ricorso per cassazione SOLFAROLI Danilo e FAUSTINI Fausta nella qualità di persone offese articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 415 codice di procedura penale e abnormità del provvedimento impugnato. I ricorrenti evidenziano che questa Corte, con sentenza 26 ottobre 2018 numero 53948 allegata al ricorso, aveva annullato un precedente decreto di archiviazione emesso nell'ambito del medesimo procedimento "rilevando necessario un approfondimento delle relazioni tra presunta vittima e presunto autore del reato (...) Sulla base delle indagini suppletive analiticamente indicate nell'atto di opposizione)", che - all'esito di tale pronuncia e dopo la fissazione di udienza e di deposito di memorie da parte dei denuncianti- -il GIP di Perugia aveva nuovamente disposto l'archiviazione.
L'impugnata pronuncia del Tribunale interveniva all'esito del reclamo proposto avverso tale provvedimento perché, a parere dei ricorrenti avrebbe dovuto darsi avviso al soggetto sottoposto alle indagini che sarebbe risultato individuabile e l'archiviazione non poteva essere disposta e perché erano necessari comunque delle ulteriori indagini come statuito da questa stessa Corte.
3. Il PG ha depositato note scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile 2. L'articolo 410 bis codice di procedura penale prevede la nullità dell'ordinanza di archiviazione solamente nei casi previsti dall'articolo 127 comma 5 codice di procedura penale e quindi in caso di mancato avviso alle parti, le persone interessate ai difensori, alla denegata facoltà di disporre ai soggetti avvisati e comparsi, alla mancata previa audizione dell'interessato detenuto detenuto, alla mancata valutazione del legittimo impedimento del soggetto sottoposto ad indagini che abbia chiesto di essere sentito personalmente e non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
3. Nessuno di tali vizi risulta affliggere il provvedimento reso dal GIP e sul punto risulta corretta la statuizione del provvedimento impugnato. Infatti, pur rientrando nelle opzioni decisorie del giudice stesso quella di invitare il pubblico ministero ad iscrivere nel registro degli indagati soggetti già individuabili nei cui confronti possa svolgersi l'indagine (Sez. 3, Sentenza n. 28531 del 11/05/2018 Rv. 273351 - 01), il mancato esercizio di tale facoltà non determina, nel caso in cui la notitia criminis e sia considerata priva di fondamento, alcuna nullità del provvedimento stesso ne permette di ipotizzare la sussistenza di una omessa citazione rispetto a cui la persona offesa non avrebbe nemmeno alcun concreto interesse. • Del tutto improprio poi il richiamo al disposto della sentenza 26 ottobre 2018 n. 53948 che non poteva in alcun modo considerarsi un provvedimento di imputazione coatta o vincolare il GIP ad emanare un provvedimento di tale fatta.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deci6 in Roma, il 12 maggio 2021 Il Con