Sentenza — n. 32126/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione degli artt. 416 c.p. e 273 c.p.p. nonché mancanza di motivazione sull'esistenza del grave quadro indiziario indicativo dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio, oltre che del ruolo di organizzatore e della presenza del dolo specifico. Secondo il ricorrente, dalle conversazioni intercettate, come indicate nell'ordinanza impugnata, non emergerebbero indizi della sua partecipazione ad un sodalizio stabile ed organizzato, anche rudimentalmente. Al ricorrente sarebbe stato contestato di avere messo a disposizione dei sodali il chiavino per la forzatura delle serrature delle autovetture ma il Tribunale del riesame non avrebbe indicato da quale fonte dimostrativa ciò si ricaverebbe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 416 c.p, art. 274 c.p, art. 275 c.p, art. 606 c.p, art. 311 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32126/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si è precisato (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Rv. 261272) che il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. Ipotesi, queste, non emerse nel caso in esame. 1.4 Alla luce di quanto precede il ricorso va rigettato e a ciò consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FONDACARO SAVERIO ALESSANDRO, nato a Gioia Tauro il primo novembre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 23 luglio Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 30.4.2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza emessa il 15 giugno 2020 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi, con cui è stata applicata a FONDACARO SAVERIO ALESSANDRO la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 416 c.p. e 273 c.p.p. nonché mancanza di motivazione sull'esistenza del grave quadro indiziario indicativo dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio, oltre che del ruolo di organizzatore e della presenza del dolo specifico. Secondo il ricorrente, dalle conversazioni intercettate, come indicate nell'ordinanza impugnata, non emergerebbero indizi della sua partecipazione ad un sodalizio stabile ed organizzato, anche rudimentalmente. Al ricorrente sarebbe stato contestato di avere messo a disposizione dei sodali il chiavino per la forzatura delle serrature delle autovetture ma il Tribunale del riesame non avrebbe indicato da quale fonte dimostrativa ciò si ricaverebbe.
Anche il reato di ricettazione dell'autovettura SUV Audi Q5 dell'agosto del 2017, per il quale non vi sarebbe ancora sentenza di condanna irrevocabile, non presenterebbe alcuna valenza al fine della sussistenza del reato associativo, per la mancanza di dati accusatori di natura associativa, perché tra il presunto autore Fosco Gabriele e il ricorrente non sarebbe stato accertato alcun rapporto di frequentazione né di mera conoscenza né di contatti significativi di una stabilità di rapporti illeciti e sinergici in un comune disegno criminoso. Del resto, il Tribunale del riesame avrebbe annullato l'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di Giovinazzo Rocco, avendo ritenuto insussistente indizi del reato associativo.
Sarebbe stato trascurato dal Collegio giudicante il profilo della inesistenza del dolo specifico della partecipazione alla contestata associazione per delinquere;
2) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al ruolo di organizzatore dell'associazione per delinquere, atteso che la consegna di un chiavino, ove pure fosse provata, individuerebbe il contributo dato alla vita dell'associazione ma non il ruolo di organizzatore;
3) violazione dell'art. 274 c.p.p. e mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari nonché violazione dell'art. 275 c.p.p. in ordine ai criteri di adeguatezza e proporzione nella scelta della misura detentiva. Sarebbe stato trascurato che, dopo la ricettazione del 2017, il ricorrente avrebbe interrotto ogni rapporto con Giovinazzo e non avrebbe avuto alcuna segnalazione da parte delle forze dell'ordine;
4) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per effettuare la retrodatazione del termine di durata della misura cautelare, atteso che i fatti, per i quali era stata emessa la prima misura, si desumerebbero dalla stessa ordinanza applicativa ed erano quindi noti al Collegio, sicché non sussisteva l'onere, indicato nell'ordinanza impugnata, di produrre l'ordinanza; i fatti, oggetto della seconda misura, sarebbero anteriori, atteso che la permanenza dell'associazione sarebbe cessata con l'arresto, avvenuto nel 2017; 2 9 / la Corte costituzionale con la pronuncia n. 89 del 1996 e le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 21957 del 2005 avrebbero affermato che, al fine della retrodatazione, basterebbe la connessione e non anche la desumibilità dagli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato, perché nel complesso infondato. 1.1 n primo e il secondo motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla ritenuta appartenenza del ricorrente al sodalizio criminoso, non sono consentite e difettano di specificità. Giova premettere che, secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate» (Sez. un., n. 11 del 22.3.2000, Rv. 215828;
Sez. IV, n. 22500 del 3.5.2007, Rv. 237012). Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non si presta a rilievi censori. Il Tribunale del riesame ha affermato che le intercettazioni e le videoriprese effettuate avevano consentito di scoprire l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale, nell'ambito della quale spicca la figura di Tudor Mihai, promotore ed organizzatore, oltre che di Fosco Gabriele, esecutore materiale, ora assieme a Tudor Mihai, ora assieme ad altri, di molti dei furti posti in essere. Quanto al ricorrente, il Tribunale del riesame ha rimarcato che dalla intercettazione registrata il 16 marzo 2017 a bordo della sua autovettura e da altre intercettazioni (il cui contenuto è stato riportato nell'ordinanza impugnata) era emerso che Fondacaro Saverio Alessandro aveva svolto in favore del gruppo criminale compiti di ricettazione e riciclaggio, agevolato dalla sua professione, essendo titolare di una rivendita di veicoli, e dalla sua spiccata capacità nell'utilizzare specifici strumenti, idonei ai furti di autovetture, quali centraline elettroniche da sostituire alle originali, e i c.d. chiavini, comunemente utilizzati per forzare le serrature degli autoveicoli.Il Tribunale del riesame, inoltre, ha avuto cura di disattendere le doglianze difensive, sottolineando anche che doveva riconoscersi l'aggravante di organizzatore, atteso il ruolo svolto dall'indagato sia nella preparazione delle singole azioni delittuose, mediante il rifornimento al gruppo degli strumenti da scasso, sia nel relativo perfezionamento avendo egli il compito ben preciso di ricettare e riciclare i beni oggetto dei furti, commessi dagli altri associati.
A fronte di siffatte argomentazioni è evidente che la motivazione del provvedimento impugnato è immune da vizi mentre i rilievi, mossi dal ricorrente, si sostanziano in censure di fatto, rivolte ad una non consentita rivalutazione da parte del giudice di legittimità delle circostanze, esaminate dal Tribunale. 1.2 Anche il terzo motivo è privo di specificità. Il Tribunale del riesame ha affermato che "la pervicacia mostrata nel delinquere, la continuità dell'attività delittuosa nel tempo, l'assenza di qualsiasi segno di respiscenza, come dimostrato dai plurimi precedenti penali per reati dello stesso tipo di quelli per cui si procede, oltre al carico pendente per il reato di riciclaggio, denotano una personalità particolarmente allarmante e dedita al crimine, che induce a una prognosi negativa circa il pericolo di recidivanza, minimamente scalfito dalle precedenti condanne" e scongiurabile solo con la massima misura cautelare della custodia in carcere.
Quanto al profilo dell'attualità il menzionato Tribunale ha evidenziato che al momento del controllo, eseguito il 18 novembre 2019, presso il capannone in Taurianova nella disponibilità del partecipe Ascone, ingiustificatamente fuggito dal controllo, dove il ricorrente si trovava con Tudor, erano stati rinvenuti "uno jammer e strumentazione professionale da scasso, ovvero proprio quei mezzi usati abitualmente dalla banda del buco; il che lascia desumere con elevata probabilità che il gruppo fosse ancora attivo". Trattasi di motivazione che sfugge ad ogni rilievo censorio, in quanto esente da errori di diritto e vizi logici. 1.3 L'ultimo motivo è infondato.
Secondo il ricorrente, si dovrebbe retrodatare la custodia cautelare al momento dell'applicazione della prima misura coercitiva, disposta a suo carico in ordine al reato di riciclaggio in data 31 agosto 2017, tenuto conto del fatto che il quel momento tutti gli elementi, valorizzati nella presente misura detentiva, sarebbero già stati conosciuti dall'ufficio di Procura. Il Tribunale del riesame ha osservato che difettava il primo presupposto per l'applicabilità dell'istituto invocato dal ricorrente, ossia l'anteriorità dei fatti oggetto del secondo titolo cautelare rispetto alla data di emissione della prima ordinanza.
Ciò in quanto "l'associazione a delinquere, della quale è gravemente indiziato il Fondacaro nel presente procedimento, è contestata con condotta perdurante, sicché la stessa era ancora permanente al momento dell'emissione del titolo custodiale per il reato di riciclaggio. Così argomentando il Collegio del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 16595 del 6/05/2020, Rv. 279222), secondo cui, in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza.
Ipotesi questa che non sussiste nella specie, non potendosi condividere l'assunto del ricorrente sulla cessazione della permanenza al momento del suo arresto. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (cfr., Sez. 1, n. 12907 del 23/11/2000,Boscolo e altri, Rv. 218440).
Si è precisato (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Rv. 261272) che il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. Ipotesi, queste, non emerse nel caso in esame. 1.4 Alla luce di quanto precede il ricorso va rigettato e a ciò consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 co-1-ter disp. attu. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-1-ter disp. attu. cod. proc. pen. Così deciso in Roma,