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Ordinanza — n. 32124/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32124/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32124/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 30/6/2020, ha proposto ricorso personale Amitrano Ciro deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché non consentito. Il ricorso in sede di legittimità deve esser proposto, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., dal difensore abilitato con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 39 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 32124/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché non consentito. Il ricorso in sede di legittimità deve esser proposto, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., dal difensore abilitato con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636).

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione esecuzione di atti autentici difesa d'ufficio attestazione e certificazione attendibilità dei testimoni allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 30/6/2020, ha proposto ricorso personale Amitrano Ciro deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
pen., dal difensore abilitato con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 c.p
All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMITRANO CIRO nato a NAPOLI il 09/02/1970 avverso la sentenza del 30/06/2020 della Corte d'appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 30/6/2020, ha proposto ricorso personale Amitrano Ciro deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile perché non consentito. Il ricorso in sede di legittimità deve esser proposto, ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., dal difensore abilitato con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636).

3. All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/1/2021 Il Consigli E.stensore Il P