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Ordinanza — n. 32123/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to inadmissible grounds regarding penalty calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a plea bargain sentence, arguing defects in the reasoning regarding the calculation of penalty increases. The court ruled that disputes over the agreed-upon penalty measure are excluded from cassation review once the plea deal is judicially ratified.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. E) cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals to the Supreme Court are inadmissible if they concern the agreed penalty measure, as the judicially confirmed agreement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain penalty calculation cassation review judicial confirmation aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. E) cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con unico motivo di ricorso vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
272969), specificando in particolare che «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 81 comma 2 cod. pen.
pen., in relazione alla commisurazione degli aumenti di pena applicati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 6 luglio 2020, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del G.u.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
pen.» (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento da parte di ciascuno di essi della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZARELLI ALESSANDRO CUI04HVM5B nato a ASTI il 16/05/1998 avverso la sentenza del 6/7/2020 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 6 luglio 2020, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Asti in data 3 dicembre 2019, ha confermato la condanna di Azzarelli Alessandro per i delitti di rapina aggravata ed evasione, riducendo la pena. 3.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con unico motivo di ricorso vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. E) cod. proc. pen., in relazione alla commisurazione degli aumenti di pena applicati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. 1J5

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti; è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di concordato in appello, «è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), specificando in particolare che «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

2. All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento da parte di ciascuno di essi della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/1/2021 Il Consiglier