Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32122/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32122/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32122/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di Appello di Caltanissetta ha respinto l'istanza di revisione che era stata presentata nell'interesse di Rocco Leandro Aluzzo ed avente ad oggetto la condanna emessa in data 19.1.2009 dal Tribunale di Palermo e confermata in grado di appello con sentenza del 14.4.2010, definitiva ed irrevocabile il giorno 4.7.2012 all'esito della fase di legittimità, e con cui Rocco Leandro Aluzzo era stato riconosciuto responsabile del delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso per fatti commessi in Villabate, Palermo ed altri luoghi dal 2000 in poi;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416bis cod. pen, art. 530 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 32122/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene il collegio che la decisione qui impugnata non meriti i rilievi critici articolati con il ricorso articolato dalla difesa dell'Aluzzo risultando frutto di una corretta applicazione dei principi in materia di revisione costantemente ribaditi da questa Corte. 4.1 Con il primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione per travisamento ed omessa considerazione di prove "nuove". 4.1.1 Va qui opportunamente ribadito che per prove "nuove", rilevanti a norma dell'art. 630 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
concorrenza sleale onorario dell'architetto concorso improprio bando di concorso ricorso straordinario per nullità contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416bis cod. pen
art. 530 cod. proc. pen
631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in "dubio pro reo" (cfr., Cass.
art. 110 cod. pen
"Genco", secondo cui le decisioni che hanno confermato la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo non hanno dato vita ad una nuova fattispecie incriminatrice, ma, attraverso la combinazione della clausola generale prevista dell'art. 110 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Aluzzo Rocco Leandro, nato a Palermo 1'1.4.1943, contro la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 30.4.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito ('Avv. Vinicio Viol, nell'interesse di Rocco Leandro Aluzzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il PG, che, conformemente alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Caltanissetta ha respinto l'istanza di revisione che era stata presentata nell'interesse di Rocco Leandro Aluzzo ed avente ad oggetto la condanna emessa in data 19.1.2009 dal Tribunale di Palermo e confermata in grado di appello con sentenza del 14.4.2010, definitiva ed irrevocabile il giorno 4.7.2012 all'esito della fase di legittimità, e con cui Rocco Leandro Aluzzo era stato riconosciuto responsabile del delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso per fatti commessi in Villabate, Palermo ed altri luoghi dal 2000 in poi;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Aluzzo lamentando: 2.1 vizio di motivazione per travisamento della prova ed omessa considerazione di prove decisive: rileva che uno dei temi d'accusa era stato, nell'impianto proposto dall'accusa, il parere del'ANAS del 24.6.2002 che sarebbe stato dettato e persino redatto dal Campanella e dall'Aluzzo e sottoscritto dall'ing. Orlando il quale, peraltro, non era stato mai sentito nel corso del processo e che è stato invece escusso in questa sede previa acquisizione delle dichiarazioni da lui rese in ordine alle effettive finalità del parere che, nell'ottica della ricostruzione recepita nelle sentenze di condanna, costituiva un rilevante valore aggiunto per l'iniziativa imprenditoriale presentando tuttavia delle insormontabili difficoltà per il rilevante afflusso di traffico; riporta la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla riunione che si sarebbe svolta presso l'ufficio dell'Orlando dove costui avrebbe consentito all'Aluzzo ed allo stesso Campanella di utilizzare il proprio computer per redigere il predetto parere che quello stesso giorno sarebbe stato sottoscritto e recapitato al Comune di Villabate; sottolinea, tuttavia, che già dalla sentenza di primo grado risulta per un verso la assoluta irrilevanza del "parere" ai fini della approvazione del progetto e, per altro verso, la sua concreta impraticabilità; sintetizza, quindi, le dichiarazioni rese dall'Orlando sia al difensore che nel giudizio di revisione con cui questi aveva chiarito la natura e l'oggetto del documento e la data del medesimo; segnala come la Corte di Appello abbia ritenuto il teste non attendibile in considerazione del carattere compiacente o superficiale della condotta da lui tenuta e segnala il travisamento della prova laddove la Corte ha affermato che la richiesta del parere era intervenuta senza che nessun progetto fosse stato predisposto dal Comune di Villabate in contrasto con quanto invece risulta dalla istanza dell'8.4.2002 e dalla allegata documentazione; sottolinea, inoltre, con riguardo alla ritenuta inattendibilità del registro di entrata-uscita dagli uffici dell'ANAS, che l'Orlando, persona ormai ottuagenaria, è stato sentito a sedici anni di distanza dai fatti mentre gli incontri con i rappresentanti del Comune sono confermati dal documento già indicato; rileva, peraltro, che, nell'ipotizzare che il parere fosse stato redatto in data antecedente ed in data 24.6.2002 portato alla firma del dirigente, la Corte di Appello non ha tenuto conto della impostazione proposta dalle due sentenze di condanna che avevano fatto leva sulle parole del Campanella secondo cui egli stesso e l'Aluzzo avrebbero materialmente provveduto a stilarlo lo stesso 24.6.2002; richiama, ancora, le dichiarazioni del teste Caravella nonché le convincenti e lineari spiegazioni dello stesso Orlando sulla identità della data apposta sul parere dall'ANAS e dal Comune che lo aveva ricevuto; segnala, sempre a tal proposito, le dichiarazioni del Capomolla in merito alla reale e sostanzialmente nulla valenza del "parere" sull'iter procedurale;segnala, ancora, il carattere apparente ed apodittico della motivazione con cui sono stati scrutinati i rilievi difensivi e gli elementi di prova addotti dalla difesa; rileva che la Corte ha attribuito alla difesa di non aver tenuto conto che l'area in questione era compresa in zona D, destinata ad attività produttive e commerciali, giudicando questa circostanza irrilevante senza tener conto del notevole aumento di valore dei terreni circostanti per il solo fatto del programmato insediamento commerciale rendendo perciò allettante la vendita delle aree anche a prescindere e senza nessuna necessità di ricorrere all'intervento della criminalità organizzata; richiama, ancora, le considerazioni della Corte di Appello in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dai proprietari dei terreni non avendo tenuto conto di quanto riportato con l'istanza di revisione cui erano stati allegati gli stralci di 27 dichiarazioni testimoniali non valutati; segnala che la Corte di Appello ha riscontrato due travisamenti della prova in cui era incorso il Tribunale, giudicati tuttavia irrilevanti, consistenti nella vicenda relativa al Cusinnano Gaetano ed alla sottoscrizione dei preliminari presso il notaio Falletta; segnala che la Corte ha giudicato non rilevanti le dichiarazioni del Cusimano e non ha considerato che Mario Cusimano non aveva sottoscritto alcuno dei preliminari come invece sostenuto dall'operante Ottaviani; osserva che la Corte nissena ha omesso di valutare una serie ulteriore di elementi, in precedenza non considerati, offerti con l'istanza di revisione, a partire dal ritenuto coinvolgimento di tale Girolamo Pitarresi che, in realtà, compare nella vicenda con riferimento ad una unica transazione relativa ad una sua parente interdetta; così, anche, con riguardo alle dichiarazioni dello Zammitti, il cui tenore era stato travisato; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale per difetto di uno degli elementi strutturali del concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416bis cod. pen.: rileva come la Corte di Appello abbia concluso per la integrazione, nel caso di specie, del concorso esterno in associazione di stampo mafioso sulla scorta di una errata ricostruzione della evoluzione giurisprudenziale progressivamente cristallizzata nelle tre decisioni delle SS.UU.

Dennitry, Carnevale e Mannino; sottolinea come, indipendentemente dal rilievo che deve essere riconosciuto alla sentenza Contrada, quel che rileva è la considerazione degli effetti di una decisione del massimo consesso su situazioni pregresse ed antecedenti; sottolinea come la sentenza della Corte di Appello abbia considerato le SS.UU. Mannino meramente esplicative di un risultato già acquisito la cui portata era già stata valutata nei giudizi di cognizione, con particolare riferimento al vantaggio conseguito alla cosca ed alla integrazione del reato nonostante risultasse assodato che il Cusimano (Mario) fosse uscito di scena già nel 2001 e che, essendo la contestata condotta integrata tra il 2000 ed il 2002, avrebbe dovuto farsi riferimento alla portata delle SS.UU.

Demitry ed al perimetro di rilevanza dell'apporto concorsuale ben diverso da quello disegnato dalle SS.UU. Carnevale del 2002 di cui il ricorrente non poteva avere alcuna idea; sottolinea come, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi "ANAS", non è possibile rinvenire alcun vantaggio o utilità reale alla consorteria criminale quale derivante dalla condotta dell'Aluzzo;

3. il PG aveva trasmesso una requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: aveva rilevato come la valutazione circa la portata del "parere" ANAS fosse questione di natura giuridica e non fattuale inidonea a formare oggetto di istanza di revisione; aveva richiamato, ancora, le considerazioni svolte dalla Corte in merito alla rilevanza della condotta dell'Aluzzo su cui il ricorso ripropone questioni già risolte dalla Corte territoriale con argomentazioni non censurabili risultando nel contempo insussistente il ritenuto travisamento della prova in merito alla documentazione trasmessa dal Comune; segnala, ancora, la aspecificità dei rilievi concernenti la ritenuta omessa valutazione di elementi acquisiti al processo e per i quali non si dà conto delle considerazioni spese nei giudizi di cognizione e di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Rocco Leandro Aluzzo era stato riconosciuto responsabile e condannato, in via definitiva, per il delitto di cui agli artt. 110-416bis cod. pen. in quanto, unitamente a tale Antonio Borsellino, entrambi architetti, e nell'ambito della propria attività professionale, si sarebbe fattivamente adoperato per consentire il coinvolgimento della associazione criminale "cosa nostra", operante in quel di Villabate, sin dalla attività prodromica alla realizzazione del progetto imprenditoriale concernente la realizzazione di un centro commerciale da realizzarsi in quel territorio e, in tal modo, pur senza farne parte, rafforzato o agevolato il sodalizio.

A carico dell'Aluzzo erano state valorizzate principalmente le dichiarazioni di Francesco Campanella, divenuto collaboratore di giustizia, mentre le intercettazioni avevano dato conto del ruolo di Mario Cusimano come tramite con il sodalizio criminale. Era risultato, in definitiva, che la società Asset Developement aveva predisposto un progetto per la realizzazione di un centro commerciale in Villabate da prospettare al Comune cui avrebbe dovuto darsi prova della disponibilità dei terreni siti in Piano Varese; l'Aluzzo aveva curato la predisposizione dei contratti preliminari per conto di persona da nominare; l'operazione, secondo la ricostruzione dell'accusa, era di interesse di cosa nostra in vista di una diretta cointeressenza nell'affare e nelle attività che ne sarebbero scaturite.

Il Borsellino, dal canto suo, avrebbe messo in contatto l'Aluzzo con la famiglia Mandalà su cui impulso la Asset aveva dato mandato all'odierno ricorrente ed a Cusinnano prima, allo stesso Aluzzo ed a tale Romano Maria Teresa successivamente, e di nuovo all'Aluzzo, riconoscendo loro un compenso di alcuni miliardi di vecchie lire; l'Aluzzo avrebbe agito d'intesa con il Cusimano consapevole dell'opera di convincimento portata avanti dal sodalizio criminale sui proprietari delle aree. Si era evidenziato che anche Mario Cusimano era divenuto nel frattempo prosieguo collaboratore di giustizia ed aveva illustrato agli investigatori l'interesse della cosca per l'affare rappresentato dal centro commerciale, gli evidenti vantaggi economici ma anche di rafforzamento del prestigio e della immagine della cosca sul territorio legato alla stessa esistenza ed anche alla mera promozione del progetto tanto da rendere irrilevante, secondo il Tribunale, la mancata e finale realizzazione dell'opera dalle dimensioni particolarmente ambiziose e per questa ragione allettante per la criminalità organizzata del posto essendo previsto l'impiego di circa 2.000 unità di maestranze per la costruzione della struttura (che avrebbe occupato 140-150 mila mq. per un valore finale dell'opera pari a 180.240 milioni di Euro) e di circa 2.600 dipendenti da assumere nella prospettiva della sua apertura.

Dopo un primo tentativo, risalente alla metà degli anni '90, non andato a buon fine a causa dell'avvenuto scioglimento della amministrazione, la Auchan non aveva però perso interesse sicché nel 2001 il Riva (esponente della Asset Development) si era recato presso la sede della Rinascente per illustrare il progetto e nel 2005 era intervenuta la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'affitto del ramo di azienda-ipermercato che avrebbe dovuto sorgere al piano terra del centro commerciale. Uno dei problemi da affrontare per la realizzazione del progetto era quello della viabilità per connettersi con la Palermo-Catania e la soluzione individuata era stata quella della costruzione di sovrappassi in prossimità dell'innesto con la provinciale per Agrigento; in quest'ottica, era stato perciò valorizzato il contributo fornito dall'Aluzzo ai fini del rilascio dell'illegittimo parere dell'ANAS nella persona dell'ing.

Stefano Orlando presso il quale l'odierno ricorrente si era recato accompagnato dal Campanella e dove il documento sarebbe stato stilato materialmente dallo stesso Aluzzo e nella stessa data sottoscritto e recapitato al Comune di Villabate. Era emerso che già nel 2000 l'Aluzzo aveva iniziato a prendere contatti con la commissione che reggeva il Comune di Villabate e, alla fine di quell'anno, era intervenuta la formalizzazione del rapporto contrattuale con la Asset con la delega all'odierno ricorrente per il quale era stato convenuto un compenso di 750.000.000 di lire laddove, tuttavia, l'Aluzzo aveva conseguito ed ottenuto complessivi per 1,5 milioni di Euro oltre benefici per il fratello ed il figlio mentre il Borsellino avrebbe dovuto avere la metà del compenso promesso a Aluzzo senza comparire direttamente.

I giudici di merito avevano valorizzato il contenuto del file estratto dal computer dell'Aluzzo con la annotazione degli incontri avuti nel corso degli anni, anche con esponenti del clan Mandalà, i tempi delle iniziative le trattative per la acquisizione della aree, i compensi percepiti, quelli che sarebbero spettati a Borsellino ed a Campanella e le considerazioni del ricorrente sullo scarso impegno di costoro e del Mandalà. Il documento era conosciuto da Campanella perché stampato da Borsellino che lo aveva mostrato a Minnmo Pitarresi e consegnato a Antonino Mandalà che si era lamentato per la grave imprudenza dell'Aluzzo nel conservare informazioni così importanti e compromettenti.

2. Con l'istanza di revisione la difesa dell'odierno ricorrente aveva in primo luogo invocato il par. 46 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza interna sulla figura delittuosa del "concorso esterno" in associazione a delinquere di stampo mafioso a partire dalle SS.UU. "Demitry", per giungere alla sentenza "Carnevale" e finire con la sentenza "Mannino"; in particolare, e con argomentazioni replicate in questa sede, aveva sottolineato che la condotta contestata all'Aluzzo si era manifestata interamente nell'arco di tempo "coperto" dalle SS.UU. "Demitry" e non poteva perciò essere ricondotta nella ipotesi del concorso esterno che quella decisione aveva individuato nel contributo fornito dall'"extraneus" al sodalizio per aiutarlo a superare un periodo di difficoltà o fibrillazione.

Per altro verso aveva fatto presente che, non essendo infine stato realizzato il progettato centro commerciale, non vi era prova del contributo fattivo dell'Aluzzo al gruppo criminale. Sotto il profilo delle prove "nuove", erano state indicate le dichiarazioni dell'ing. Stefano Orlando sulle modalità di rilascio del parere ANAS (in insanabile contrasto con quanto ritenuto nelle sentenze di merito e riferito dal collaboratore Campanella) e sulla sua rilevanza nell'iter di realizzazione del progetto imprenditoriale. La difesa aveva inoltre prodotto i registri ANAS di entrata negli uffici che non documentavano alcun accesso accesso di Aluzzo presso l'ufficio dell'Orlando e le dichiarazioni di Gaetano Cusimano sullo scambio di persona nelle telefonate del 14.4.2001; la scrittura privata del 21.3.2002 tra la Asset e Aluzzo e le dichiarazioni del notaio Faletta rese al difensore il 22.9.2015; aveva spiegato che i contratti preliminari - diversamente da quanto sostenuto dal maggiore Ottaviani - sono sottoscritti soltanto da Aluzzo.

Quanto alle prove già preesistenti ma non valutate dai giudici di merito, la difesa dell'Aluzzo ha richiamato la corrispondenza Aluzzo-Riva-Marussig del dicembre del 2000 sulla approvazione dell'iter entro il 2001 (con conseguente impossibilità di incidere sulla amministrazione nuova che sarebbe stata eletta soltanto alla fine del 2001); la delibera commissariale del 21.6.2001 che prevedeva l'esproprio delle aree; il prezzo concordato di 130.000 £. per mq., particolarmente allettante tanto da far ritenere superflua ogni forma di pressione sui venditori.

3. Il giudizio di revisione si era sviluppato con l'esame dell'Aluzzo, la acquisizione della testimonianza di Stefano Orlando, di quella di Salvatore Caravella e di Gaetano Cusimano. All'esito, la Corte di Appello di Caltanissetta ha respinto l'istanza sia sotto il profilo della insussistenza dei presupposti per la revisione c.d "europea" che, nel "merito", della inadeguatezza delle prove nuove ovvero della valutazione di quelle preesistenti e (asseritamente) non valutate, a scardinare l'impianto argomentativo delle decisioni di condanna.

4. Ritiene il collegio che la decisione qui impugnata non meriti i rilievi critici articolati con il ricorso articolato dalla difesa dell'Aluzzo risultando frutto di una corretta applicazione dei principi in materia di revisione costantemente ribaditi da questa Corte. 4.1 Con il primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione per travisamento ed omessa considerazione di prove "nuove". 4.1.1 Va qui opportunamente ribadito che per prove "nuove", rilevanti a norma dell'art. 630 lett.

c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (cfr., Cass.

SS.UU., 26.9.2001 n. 624, P.G. e P.C. in proc. Pisano). Questa Corte ha avuto modo di chiarire, a tal proposito, che per pervenire ad un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr., Cass. Pen., 5, 15.5.2014 n. 24.682, Ghiro; Cass. Pen., 5, 27.4.2016 n. 24.070, Livadia).

Si è anche precisato che la revisione della sentenza di condanna é ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in "dubio pro reo" (cfr., Cass. Pen., 5, 22.1.2013 n. 14.255, Valenti; Cass. Pen., 1, 12.5.2004 n. 25.678, Contena). Con riferimento a situazioni analoghe a quella che ci occupa, quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella fattispecie esaminata, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare - mediante comparazione - la "resistenza" di queste ultime rispetto alle prime giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (cfr., Cass.

Pen., 6, 21.2.2007 n. 14.591, Pecoraro; Cass. Pen., 7.4.2005 n. 24.291, PG in proc. Alise). E, tuttavia, la valutazione "congiunta" ovvero "comparata" delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con la condanna definitiva, con quelle "nuove", va logicamente distinto dal giudizio concernente la sicura ed effettiva "affidabilità" di queste ultime; è infatti soltanto quando la prova "nuova" sia stata giudicata immune da profili di inaffidabilità che essa può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze che erano state già considerate idonee a fondare una condanna definitiva.

E' in questa ottica che questa Corte ha allora potuto affermare che la valutazione giudiziale delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., (costituite, nella specie, da testimonianze), non può prescindere dal complesso degli elementi - processualmente utilizzabili - già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna, con la conseguenza che, qualora l'acquisizione di queste ultime non abbia disarticolato il ragionamento seguito dai primi giudici, ma lo abbia anzi confermato, è ammissibile anche la motivazione "per relationem" alla sentenza oggetto di ricorso (cfr., Cass.

Pen., 5, 19.2.2016 n. 38.276, Dorigo). In altri termini, la valutazione di "tenuta" delle prove già acquisite, necessaria e doverosa, non potrà che avvenire soltanto dopo che - con valutazione logicamente e cronologicamente autonoma - sia stata saggiata e "certificata" la affidabilità della prova nuova che, a quel punto, e solo a quel punto, potrà valutarsi se ed in che misura sia in grado di mettere in crisi l'apparato probatorio già in precedenza acquisito. E questa valutazione, di sicura affidabilità, si risolve in un giudizio tipicamente di merito che, laddove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da contraddizioni palesi, non è suscettibile di essere censurata in questa sede.

Un ulteriore aspetto che preme al collegio chiarire è legato alla funzione propria del giudizio di revisione che, mirando a superare l'esistenza di un giudicato, impone al giudice una attenta considerazione dei "confini" della decisione oggetto della richiesta di rimozione e che vanno individuati alla luce delle motivazioni delle decisioni che la avevano resa (processualmente) irrevocabile nel senso della impossibilità di sperimentare mezzi di impugnazione ordinari. In altri termini, la idoneità degli elementi di novità addotti a fondamento della istanza di revisione va "misurata" alla luce del contenuto delle decisioni di condanna e degli elementi che erano stati in quella sede giudicati idonei a sostenere la affermazione di responsabilità, verificando, di volta in volta, se quelli "nuovi", ancorché oggettivamente tali, siano tuttavia in grado di "intaccarne" la portata.

Tanto premesso, non si tratta, ed è bene sottolinearlo, di stabilire se, alla stregua degli elementi acquisiti nel giudizio "a quo", la condotta del ricorrente fosse stata tale o meno da realizzare gli estremi del delitto di concorso esterno: ben diversamente, e fermo restando l'apprezzamento operato in quella sede, se gli elementi "nuovi" siano in grado di "annullarne" totalmente o parzialmente la portata insindacabilmente giudicata significativa e senza alcuna possibilità di riformulare questo giudizio. In termini più chiari: non è possibile, in questa sede, discutere se gli elementi considerati dai giudici nei tre gradi di giudizio fossero o meno in grado di disegnare una condotta riconducibile al paradigma del concorso esterno in associazione di stampo mafioso; ben diversamente, il compito del giudice della revisione è quello di verificare la "tenuta" di quegli elementi alla luce di quelli addotti ed acquisiti in sede di revisione. 4.1.2 Fatte queste premesse, è infondato il primo motivo del ricorso relativamente alla portata del parere ANAS del 24.6.2002 che, secondo le sentenze di merito, sarebbe stato persino materialmente redatto dal Campanella e dall'Aluzzo e sottoscritto dall'ing.

Orlando il quale, essendo stato sentito esclusivamente nel giudizio di revisione, aveva soltanto in quella occasione avuto modo di chiarire non soltanto quali fossero state le reali modalità di redazione del documento ma, anche, la sua effettiva portata all'interno dell'iter di approvazione del progetto. Nella prospettazione difensiva, infatti, la diversa ricostruzione della vicenda relativa al parere rilasciato dall'ANAS finirebbe per incidere in maniera sostanziale sul complesso delle prove a carico dell'Aluzzo sotto un duplice profilo: in primo luogo, mettendo in dubbio la attendibilità del collaboratore Campanella avendo l'Orlando smentito la versione del dichiarante in merito ai tempi ed alle modalità di redazione del documento; in secondo luogo, sulla rilevanza del parere nell'iter procedimentale di approvazione e realizzazione del progetto, con conseguente ricaduta sulla "effettività" della condotta dell'Aluzzo, in tesi adoperatosi per il suo rilascio, in termini di sostegno ed ausilio alla attività del sodalizio e, perciò, di integrazione della fattispecie contestata di concorso esterno.

Partendo da quest'ultimo aspetto, certamente prevalente sul piano logico in quanto la questione della "effettività" dell'apporto dell'Aluzzo finisce per intrecciarsi con quella, di natura processuale, della "rilevanza" della prova "nuova", va detto che la Corte di Appello nissena ha chiarito che "... la sentenza di condanna a suo carico ha accertato, nell'ambito di tre gradi di giudizio svolti con l'osservanza di tutte le garanzie, una condotta di agevolazione di affari ai quali i giudici hanno ritenuto essere accertato tanto la sussistenza di un interesse specifico e strategico della cosca mafiosa di Villabate, tanto la piena conoscenza di tale interesse della cosca da parte dello stesso Aluzzo" motivando inoltre "... circa la sussistenza di un contributo causale concreto e specifico al rafforzamento della cosca, rilevante anche a prescindere dalla effettiva realizzazione del centro commerciale" (cfr., pag. 17 della sentenza in verifica).

Ebbene, come già accennato, la rilevanza della prova "nuova" deve essere misurata alla luce della sua capacità di destrutturare la motivazione che aveva portato alla condanna: nel caso di specie, come pure segnalato, gli elementi di novità addotti dalla difesa con specifico riferimento alla vicenda del rilascio del parere ANAS del 24.6.2002 inciderebbero, in primo luogo, sulla valutazione della sua reale "rilevanza" nel complesso dell'iter di approvazione e di realizzazione del progetto imprenditoriale e, conseguentemente, della reale "effettività" dell'apporto fornito dall'odierno ricorrente agli interessi del sodalizio criminoso, nell'avere - secondo la accusa e le sentenze di condanna - concorso al suo illegittimo rilascio.

Vale la pena, allora, richiamare le considerazioni svolte dalla VI Sezione di questa Corte nella sentenza che ha definito il processo a carico dell'Aluzzo rigettando il ricorso proposto contro la sentenza della Corte dI Appello di Palermo del 14.4.2010. In quella occasione, la Corte, dopo aver ripercorso la ricostruzione operata dai giudici di merito con "... l'arrivo del professionista in zona, il suo immediato contatto con persone che facevano capo ad Antonino Mandalà, durante la carcerazione di questi, e con quest'ultimo direttamente, subito dopo la sua scarcerazione, la conclusione di accordi riguardanti l'attività che questi, o i suoi referenti, avrebbero dovuto svolgere per consentirgli l'acquisizione di tutti i terreni facenti parte del lotto che si voleva utilizzare per il progetto edificatorio, oltre che, correlativamente, l'attività svolta unitamente ad altri associati per ottenere tale risultato e soprattutto, i corrispettivi specificamente offerti per tale attività", aveva spiegato che "... nella documentazione sequestrata è emerso che al gruppo vennero riconosciute utilità, tutte volte a riconoscere l'interesse della compagine alla quale faceva capo Mandalà all'influenza sulla zona ove doveva svolgersi l'intervento edilizio, quale è possibile spiegare dispensando posti di lavoro, oltre che il più diretto interesse economico, in termini di acquisizioni di proprietà immobiliari, e contestualmente di svolgimento di attività commerciali" con conseguente "... ulteriore dilatazione del potere economico e di influenza locale dei gruppo illecito, che costituisce l'essenza specifica della sua finalità" (cfr., pagg. 12 e 13).

La Corte ha perciò potuto affermare che "... al fine dell'individuazione del reato risulta dei tutto irrilevante la corretta indicazione della causa che ha condotto a non realizzare l'attività economica programmata, identificabile dell'edificazione del centro commerciale che si sviluppava in forme delittuose, poiché tutti gi elementi compiutamente indicati nella sentenza impugnata danno conto della comunanza di intenti tra i partecipi, essenziale all'individuazione della figura giuridica, che prescinde dall'effettivo raggiungimento degli scopi associativi, che, com'è noto, trascendono l'azione tipica della figura giuridica, che ha natura di reato di pericolo" sicché "... anche ove il mancato conseguimento dello sviluppo dell'azione fosse stato causato da una successiva resipiscenza degli autori, circostanza neppure prospettata in ricorso, questo non escluderebbe la pregressa consumazione dell'illecito associativo, come del resto già specificamente dedotto dalla Corte di merito con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in argomento (in tal senso oltre alla ricordata sentenza delle S.U. 12.7.2005 n. 33748, v. anche Cass.

Sez. 6^ 26.6.2009 n. 29458; Cass. Sez. 2^, 11.6.2008 n. 35051; Cass. Sez. 6^ 10.5.2007 n. 542)" (cfr., 13-14); in definitiva "... la rilevanza, ai fini dell'accertamento di sussistenza del reato del report redatto da Aluzzo per punteggiare analiticamente lo sviluppo dell'azione volta al compimento dell'attività programmata, non è data dalla pretesa consumazione di estorsioni ai danni dei proprietari degli appezzamenti, per forzare la loro volontà di cedere i beni, ma dal rapporto sottostante concluso con Mandalà, ove gli venivano assicurate, in cambio della sua collaborazione, le utilità necessarie a consolidare il suo controllo sul territorio, elemento costitutivo del reato associativo configurato dalla disposizione di cui all'art.416 bis cod. pen. ..." in quanto "... la condotta richiamata è idonea a produrre l'accrescimento di consensi, che costituisce la vera forza dell'associazione mafiosa, oltretutto in un periodo in cui la stessa vedeva appannata la sua immagine, per effetto di alcuni arresti eccellenti, come per l'appunto quello di Antonino Mandalà" (cfr., ivi, pag. 14).

La questione della idoneità delle condotte poste in essere dall'Aluzzo a realizzare gli elementi costitutivi del delitto di concorso esterno era stata infatti correttamente posta alla attenzione dei giudici di legittimità che, tuttavia, nel respingere il ricorso, avevano spiegato che "... non appaiono pertinenti le censure relative alla pretesa mancata individuazione del nesso causale, con valutazione ex post, delle condotte contestate rispetto grane finalità dell'azione associativa, secondo quanto tracciato dalla nota sentenza Mannino (sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005,dep. 20/09/2005, imp.

Mannino, Rv. 231671) poiché, diversamente che nel caso di specie, in quella circostanza si poneva un problema di difficile individuazione delle condotte caratterizzanti la pretesa attività di supporto dell'azione mafiosa, svolta attraverso l'aspettativa di azioni politiche favorevoli, il cui svolgimento ed effetto concreto sul rafforzamento del gruppo richiedeva un giudizio controfattuale ex post; nella specie, a fronte della specifica dimostrazione dell'esistenza di un accordo contenente promesse di interventi favorevoli, nel senso della piena realizzazione degli specifici scopi dell'attività associativa, identificati nell'elargizione di posti di lavoro, nel riconoscimento di utilità economiche immediate, garantite con il versamento di importi in denaro, e con l'assicurazione di proprietà immobiliari, di natura anche strumentale per l'esercizio di attività economiche in futuro, il nesso causale tra la condotta e l'evento, è costituito dall'efficacia rafforzativa di tali utilità rispetto alle esigenze del gruppo, che risulta ampiamente dimostrato, mentre la pretesa di un accertamento delle effettive utilità ricevute trasformerebbe un reato di pericolo astratto, in uno di evento, con completo snaturamento della figura giuridica contestata" (cfr., pag. 16 della sentenza della Cassazione) facendo presente che "... a fronte degli impegni sottoscritti da Aluzzo, e della costante attività da questi svolta per la loro concretizzazione, gli ostacoli incontrati in un primo tempo nella realizzazione del progetto non si pongono in antitesi con la ricostruzione accusatoria, in quanto pur registrandosi momenti di attrito tra i contraenti, tali momenti non risultano aver prodotto una frattura di interessi tra le parti, poiché Aluzzo risulta aver sempre cercato di comporre le situazioni di difficoltà, tanto che la realizzazione del progetto risulta essere stata ostacolata da fattori esterni, non da una cesura di interessi che in ogni caso, non superando gli accordi pregressi, potrebbe al più incidere per delimitare temporalmente l'azione illecita" (cfr., ivi).

In questo contesto, allora, la sostanziale irrilevanza del parere in questione - su cui ha particolarmente insistito la difesa in questa sede - non è evidentemente in grado di incidere in maniera decisiva sul profilo dell'apporto fornito dall'Aluzzo agli interessi della cosca e sulla conseguente integrazione del delitto di concorso esterno. D'altra parte, lo stesso ricorso rileva che già dalla sentenza di primo grado era possibile desumere la valutazione di assoluta irrilevanza del "parere" ai fini della approvazione del progetto e, per altro verso, la sua concreta impraticabilità; in tal modo, tuttavia, la difesa finisce con l'ammettere, che la prova "nuova" non era tale perché la sostanziale irrilevanza di quel parere era già stata "scontata" nella sentenza di merito laddove, come si è visto, la integrazione del delitto di concorso esterno era stata ritenuta, anche in sede di legittimità, su altri e diversi presupposti, non intaccati dalle risultanze della prova acquisita in sede di revisione.

La Corte di Appello di Caltanissetta (cfr., pagg. 20-21 della sentenza in verifica) ha vagliato le dichiarazioni dell'Orlando a partire da quelle rese al difensore sino a quelle acquisite nel corso dello stesso giudizio di revisione dando atto che il teste ha sempre rivendicato di avere redatto lui personalmente il parere e negato di aver fatto accedere il Campanella e l'Aluzzo al suo computer come riferito dal Campanella; non ha ignorato la attestazione prodotta dalla difesa dalla quale risulta che l'Orlando il 24.6.2002 era assente per congedo ordinario.

Ha tuttavia giudicato inaffidabili le dichiarazioni dell'Orlando evidenziando le condizioni di anomalia in cui sarebbe maturato il rilascio dell'illegittimo parere (cfr., pagg. 22-23) e la inattendibilità delle annotazioni del registro delle visite avendo l'Orlando fatto riferimento ad una pluralità di riunioni con la presenza di più persone di cui, tuttavia, non vi è traccia; ha segnalato che l'Orlando non aveva escluso la presenza dell'Aluzzo e non aveva ricordato invece il Campanella che certamente avrebbe incontrato il suo successore Proietti; i giudici della revisione hanno evidenziato carattere "sospetto" della insistenza con cui l'Orlando aveva cercato di sminuire la portata del parere avendo per altro verso lo stesso Aluzzo insistito sulla concreta impraticabilità del progetto dello svincolo che, tuttavia, ha segnalato la Corte, non lo aveva dissuaso ad insistere per portarlo avanti.

I giudici nisseni hanno fatto presente la irrilevanza dei "tempi" e delle "modalità" di redazione del parere sottolineando che, anche a ritenere, come riferito dall'Orlando, che esso fosse stato redatto in data antecedente, rimarrebbe da spiegare la anomalia del suo recapito "brevi manu" al Comune intervenuta, con modalità e tempi inusitati, il giorno 24.6.2002, ovvero lo stesso giorno della firma del dirigente per il cui ottenimento era stato necessario invece attendere più di un mese. La Corte di Appello ha inoltre richiamato le dichiarazioni di Salvatore Caravella (cfr., pagg. 24-25 della sentenza in verifica) che era stato sentito nel corso del giudizio di merito e che, in questa sede, aveva riferito di non essersi occupato del progetto del centro commerciale se non in una fase successiva per controlli di verifica del rispetto della legge avendo tuttavia indicato l'Aluzzo come uno dei rappresentanti del Comune di Villabate che lui stesso aveva accompagnato negli uffici dell'ANAS dall'ing.

Orlando; aveva confermato dunque che Aluzzo si era presentato al Comune di Villabate come in grado di adoperarsi per favorire il progetto anche a prescindere dalla effettività del suo rapporto con l'Orlando e dalla materiale redazione del parere. Il Caravella, come ha segnalato la Corte di Appello, aveva spiegato che il parere era favorevole ma che poi alla luce della realtà del progetto si era rivelato inadeguato e non realizzabile concludendo nel senso che, in ogni caso, l'Aluzzo si era comunque adoperato per mandare avanti il progetto quand'anche con evidenti criticità.

In definitiva, quindi, i giudici della revisione hanno da un lato vagliato la attendibilità dell'Orlando con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità o contraddittorietà; d'altra parte, e con riguardo alla ritenuta inattendibilità del registro di entrata-uscita dagli uffici dell'ANAS, il ricorso ha segnalato che l'Orlando, persona ormai ottuagenaria, è stato sentito a sedici anni di distanza dai fatti essendo dunque stessa difesa adammettere che il suo ricordo dei fatti possa essere sfumato ed incerto. Per altro verso, seguendo la stessa ricostruzione fornita dal teste, la Corte nissena ha tuttavia ribadito la sostanziale irrilevanza della "novità" processuale consistente nelle dichiarazioni del teste rispetto all'impianto complessivo della decisione di condanna che, come vale la pena di ribadire, aveva fondato la responsabilità dell'Aluzzo sul contributo fornito al sodalizio nella attività di programmazione e nei tentativi di concretizzare il progetto indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.

Sotto il profilo della (ri)valutazione - nella prospettiva della difesa imposta proprio dalla deposizione dell'Orlando - della attendibilità del Campanella, soccorre ancora la decisione che ha definito il processo a carico dell'Aluzzo laddove i giudici di legittimità, vagliando il motivo concernente questo aspetto, avevano spiegato che "... a fronte di un generico rilievo di incompletezza delle dichiarazioni di Campanella al riguardo, si omette di valutare la valenza determinante attribuibile all'appunto conservato da Aluzzo, riguardo agli accordi intercorsi con il gruppo facente capo a Mandalà, le cui risultanze costituiscono autonomi elementi di prova dell'illecito, rispetto ai quali nulla risulta aggiunto da Campanella" (cfr., ivi, pag.

17) dovendosi inoltre tener conto che, proprio in ordine al rilascio del parere da parte dell'Orlando, "... è intervenuta di fatto l'ammissione di Aluzzo circa lo svolgimento a sua cura di tale parte dell'attività, sicché proprio l'interessato offre un più che valido elemento probatorio sulla sua compartecipazione, che non richiede elementi ulteriori di conferma" laddove "... la pretesa liceità di tale intervento prescinde del tutto dalle risultanze documentali richiamate in sentenza, che danno conto di come in precedenza l'iter amministrativo svolto dagli organi competenti aveva escluso la possibilità di realizzazione dell'intervento stradale nel senso auspicato dai gruppi di pressione, che invece venne poi avallato negli esatti termini avuti di mira dagli interessati ..." (cfr., ivi, pag. 18).

La difesa deduce inoltre il "travisamento della prova" (per omessa considerazione di un dato processuale risultante dagli atti), pur dedotto dalla difesa, laddove la Corte ha affermato che la richiesta del parere era intervenuta senza che nessun progetto fosse stato predisposto dal Comune di Villabate in contrasto con quanto invece risulta dalla istanza dell'8.4.2002 e dalla allegata documentazione; in realtà, diversamente da quanto opinato nel ricorso, la Corte di Appello non ha affatto ignorato questo dato di cui ha fatto menzione (cfr., pag. 23 della sentenza) parlando di una (semplice) planimetria (e non già di un vero e proprio progetto senza che la difesa sia stata in grado di contrastare questa affermazione). 4.1.3 Il ricorso si sofferma, inoltre, sulla questione della acquisizione dei terreni e sul ruolo che, in questa fase, avrebbero avuto i Mandalà nel "pressare" i proprietari restii a cedere le aree su cui avrebbe dovuto essere realizzato il centro commerciale e che era invece necessario acquisire per poter ottenere le necessarie autorizzazioni dal Comune.

In particolare, la difesa segnala che la Corte di Appello non ha tenuto conto del notevole aumento di valore dei terreni per il solo fatto della presenza del programmato insediamento commerciale rendendo perciò allettante la vendita delle aree anche a prescindere e senza nessuna necessità di ricorrere all'intervento della criminalità organizzata. La Corte non ha affatto ignorato questi argomenti facendo presente che, in ogni caso, si erano registrate delle resistenze tra i proprietari tanto e che la pur prospettata possibilità di esproprio dei terreni non eliminava la opportunità di procedere alla loro acquisizione volontaria che avrebbe reso l'iter molto più veloce e spedito; per altro verso, ha ricordato il contenuto del "file" estratto dal computer di Aluzzo con le sue lamentele sullo scarso impegno profuso dal sodalizio locale e su cui il ricorso è silente nonostante si tratti di un elemento particolarmente rilevante nella complessiva riconsiderazione degli elementi di prova acquisiti anche alla luce di quelli "nuovi".

La difesa rileva inoltre come la Corte di Appello abbia confermato la diagnosi di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai proprietari dei terreni non avendo tenuto conto in alcun modo di quanto riportato con l'istanza di revisione cui erano stati allegati gli stralci di 27 dichiarazioni testimoniali non valutati in merito alle circostanze concernenti le modalità delle proposte di vendita ed i loro rapporti con i Mandalà. Se è vero che la sentenza qui impugnata non ha menzionato le dichiarazioni allegate dalla difesa alla istanza di revisione, è anche vero che tali dichiarazioni risulterebbero comunque non rilevanti ai fini della totale rivisitazione del giudizio di condanna: la Corte di Cassazione, nella sentenza che, come detto, ha definito il giudizio, aveva spiegato che "... risultano ininfluenti i rilievi svolti nelle note d'udienza depositate dalla difesa, ove si rileva contraddittorietà della motivazione della sentenza, per non aver considerato attendibili le dichiarazioni rese dai proprietari dei terreni ove avrebbe dovuto svilupparsi l'intervento edilizio, che hanno escluso un intervento di pressione"; i giudici di legittimità avevano fatto riferimento al capo di imputazione "... che non opera alcun riferimento all'azione estorsiva commissionata dagli associati per entrare nella disponibilità dei terreni, elemento di fatto la cui negazione sarebbe posta a base della critica in esame, essendo al contrario fondata sul mandato conferito agli associati di acquisire la disponibilità dei terreni, con mezzi imprecisati, garantendo in cambio utilità in termini economici e di influenza, ricostruzione rispetto alla quale la pretesa mancanza di pressioni sui titolari dei terreni non assume effetto dirimente nel senso dell'esclusione dell'illecito" (cfr., pag. 15 della sentenza).

In definitiva, la Corte aveva ritenuto che, ai fini della integrazione del delitto contestato quel che rilevava era, per l'appunto, la condotta dell'Aluzzo che si era impegnato, anche a fronte di un compenso certamente importante, a portare avanti il progetto risultando del tutto irrilevante che, a tal fine, i proprietari dei terreni fossero stati sottoposti a pressioni più o meno illecite per indurli a vendere. Ancora una volta, dunque, va ribadito che l'istanza di revisione e, all'esito, il "risultato" probatorio acquisito in quella sede, vanno valutati alla luce dei confini del giudicato come tracciati dalle sentenze che avevano definito il giudizio di condanna, come idonei o meno a mettere irrimediabilmente in crisi l'apparato motivazionale di tali decisioni.

In tal senso, allora, non è inutile richiamare le considerazioni ancora una volta sviluppate dalla sentenza del 2010 in cui la Corte di Cassazione aveva osservato che "... la valutazione di scarsa credibilità dei testi analizzati nella sentenza di secondo grado, sul particolare aspetto della mancata conoscenza di Mandalà, non risulta elemento idoneo a scardinare la ricostruzione probatoria in argomento, non solo per quanto già detto, ma soprattutto per l'analitica disamina già svolta sull'argomento dalla pronuncia di primo grado, fondata sulle dichiarazioni di Borsellino, nonché sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche che consegnano un quadro della situazione di tutto opposta a quella riferita dagli stessi testi" (cfr., pag. 15 della sentenza) aggiungendo che "... ricostruzione posta a base della decisone impugnata, in linea opposta rispetto alle deduzioni difensive, risulta poi confermata dalla circostanza che la quasi totalità dei terreni venne acquisita solo dopo l'intervento di Antonino Mandalà, il che denota la sicura inaffidabilità delle diverse affermazioni dei proprietari, che hanno in senso opposto dichiarato di aver colto al volo la possibilità di cedere terreni improduttivi, con contraddizione posta in evidenza nella pronuncia di merito" (cfr., ivi, pagg. 14-15).

Per altro verso, e tornando ancora agli elementi fondanti la affermata responsabilità dell'Aluzzo, la Corte di legittimità, respingendo il ricorso della difesa, aveva spiegato che "... gli elementi probatori richiamati non sono idonei a scardinare l'impianto probatorio su cui sono fondate le pronunce di merito, né la mancata realizzazione del progetto risulta idonea a dimostrare, ex post, l'assenza di correlazione causale tra l'azione compiuta e gli scopi associativi illeciti, in quanto essi risultano riconosciuti già con la sottoscrizione degli accordi, con i quali la società di capitali, per il tramite di Aluzzo si impegnava al riconoscimento delle utilità economiche, peraltro parzialmente corrisposte, e di influenza in favore dei gruppo illecito" (cfr., ivi, pag. 16).

Ed è proprio alla luce di queste considerazioni che non può ritenersi viziato il giudizio di sostanziale irrilevanza formulato dalla Corte di Appello in merito ai due denunziati "travisamenti" in cui era incorso il giudice di primo grado, consistenti nella vicenda relativa al Cusimano Gaetano (cfr., pag. 29 della sentenza in verifica, in cui si è chiarito che, a parte la inesistenza di elementi di certezza su tale riconoscimento, quel che rileva è che esso può essere utilizzato per smentire Castello ma non per mettere in dubbio l'intera ricostruzione sull'intervento della cosca sui proprietari) ed alla sottoscrizione dei preliminari presso il notaio Falletta; analogamente, ed alla luce di quanto sopra evidenziato in merito alla vicenda della vendita dei terreni, e pur nel silenzio della Corte nissena, va rilevato per quanto concerne il riferimento alle dichiarazioni del Pitarresi e di quelle dello Zamnnitti, di cui la difesa lamenta la mancata considerazione. 2.2 Infondato è anche il secondo motivo del ricorso concernente la asserita ricorrenza dei presupposti per la c.d. revisione europea.

A prescindere da ogni altra considerazione, è sufficiente, in questa sede, richiamare l'arresto delle SS.UU. nella sentenza "Genco" in cui i giudici erano stati chiamati a chiarire «se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul • caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna e, conseguentemente, qualora sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile».

Ebbene, dopo aver dato conto dei diversi orientamenti affermatisi nella giurisprudenza della Corte, le SS.UU. hanno in primo luogo escluso che la sentenza EDU nel caso "Contrada" potesse essere qualificata come sentenza "pilota" e, non senza una serrata critica alla stessa impostazione teorica della decisione dei giudici europei (cfr., in particolare, pagg. 23-27 della motivazione), hanno in ogni caso affermato che "i principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si estendono a coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto ricorso in sede europea, in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non è una sentenza pilota e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea" (cfr., per l'appunto, Cass.

SS.UU., 24.10.2019 n. 8.544, Genco). Si tratta di una affermazione seguita dalla giurisprudenza successiva (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 1, 9.4.2021 n. 17.799, Seidita; Cass. Pen., 1, 23.9.2020 n. 28.201, Scimeni; Cass. Pen., 6, 7.7.2020 n. 20.572, Mazurco) che vi ha dato continuità e che il collegio condivide unitamente alla affermazione, peraltro pur ribadita dalle stesse SS.UU. "Genco", secondo cui le decisioni che hanno confermato la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo non hanno dato vita ad una nuova fattispecie incriminatrice, ma, attraverso la combinazione della clausola generale prevista dell'art. 110 cod. pen. con la norma incriminatrice, hanno riconosciuto la responsabilità per l'apporto che l'agente abbia fornito al gruppo criminale, senza esserne affiliato e pur nella consapevolezza di tale estraneità, non potendosi porre, perciò, un problema di (il)legittimità della applicazione "retroattiva" di interpretazioni "in malann partem" (cfr., le considerazioni sviluppate dalle SS.UU. "Genco" alle pagg. 27- 28).

Di qui, pertanto, la infondatezza dei rilievi difensivi circa la "perimetrazione temporale" delle condotte penalmente rilevanti quali disegnate