Sentenza — n. 32121/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha parzialmente confermato, quoad poenam, la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa - articolando a motivi della impugnazione: 1.1. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa e quello di sostituzione di persona, per aver malinteso le evidenze emerse nel corso del giudizio ed aver qualificato le condotte contestate come caratterizzate da artifizi e raggiri consistiti nell'aver sottoscritto un contratto di locazione abitativa presentandosi quale legale rapp.te di una società della quale era invece solo socio e dipendente; laddove viceversa non era stato in alcun modo dimostrata nel processo l'efficacia della condotta (indicazione di qualifica sociale in realtà non rivestita) decettiva dell'autore; né era rimasto valorizzato il mero inadempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto di locazione in favore di terzi. 1.2. violazione della legge penale (art. 640, comma primo, 157, 160 e 161 cod. pen.), per essere comunque i reati prescritti per intervenuta prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32121/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pur calcolando il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato sospensione del corso della prescrizione (anni 6 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, art. 157, 160, 161 cod. pen.), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso per la prescrizione intervenuta il 22 gennaio ed il 30 aprile 2016. 2.1. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di truffa, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GRASSI Nicola, nato a Roma il 7/8/1970; avverso la sentenza del 16/7/2015 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha parzialmente confermato, quoad poenam, la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa - articolando a motivi della impugnazione: 1.1. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa e quello di sostituzione di persona, per aver malinteso le evidenze emerse nel corso del giudizio ed aver qualificato le condotte contestate come caratterizzate da artifizi e raggiri consistiti nell'aver sottoscritto un contratto di locazione abitativa presentandosi quale legale rapp.te di una società della quale era invece solo socio e dipendente; laddove viceversa non era stato in alcun modo dimostrata nel processo l'efficacia della condotta (indicazione di qualifica sociale in realtà non rivestita) decettiva dell'autore; né era rimasto valorizzato il mero inadempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto di locazione in favore di terzi. 1.2. violazione della legge penale (art. 640, comma primo, 157, 160 e 161 cod. pen.), per essere comunque i reati prescritti per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso si palesano infondati, sebbene in modo non manifesto, in quanto si confrontano comunque con il tessuto argonnentativo della sentenza impugnata, insorgendo criticamente -in special modo il primo, in tema di efficacia decettiva della condotta- avverso la ratio decidendi che ne sorregge la decisione. I fatti-reato risultano infatti contestati come commessi non oltre il marzo 2008; la prescrizione, pur in presenza di atti interruttivi, sarebbe pertanto maturata il 22 gennaio ed il 30 aprile 2016 ben prima della notifica dell'avviso di deposito (28.11.2018) della motivazione della sentenza di appello, depositata (30.10.2015) fuori dal termine assegnatosi dalla Corte (14.10.2015).
Sul primo motivo la Corte territoriale nulla ha osservato, limitandosi a ripetere le argomentazioni già offerte dalla decisone di primo grado in tema di effetti patrimoniali della condotta decettiva. 1.1. Non ricorrendo dunque ipotesi di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dei motivi, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (16.7.2015). Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez.
U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).
2. Pur calcolando il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato sospensione del corso della prescrizione (anni 6 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre il quarto per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, art. 157, 160, 161 cod. pen.), deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso per la prescrizione intervenuta il 22 gennaio ed il 30 aprile 2016. 2.1. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di truffa, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.
La difesa con i motivi di ricorso, lamenta infatti la natura meramente civilistica dell'inadempimento, che appare smentita dalla prospettata induzione alla conclusione del contratto in virtù degli artifizi documentali idonei al raggiro. Resta pertanto integrato lo schema tipico rappresentato dalla norma incriminatrice, secondo l'ermeneusi offerta da questa Corte (Sez. 2, n. 29853 del 23/6/2016), non potendo qualificarsi il fatto come insolvenza fraudolenta proprio in ragione degli artifizi atti ad efficacemente raggirare il deceptus.
3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo rrotti D enico Gall f--- \....."--- DEPOcT7frn rH Cr FR1A SECrii':j.,,, :.-)EZP,J,, - IL ....2...;)1CD. 2021 ,......;',-.,,,i , 11 Cancellie