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Sentenza — n. 32120/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to statute of limitations; crime extinguished before final judgment. Statute of limitations expired. Court annuls conviction. Statute of limitations bars prosecution. Statute of limitations applies. Statute of limitations extinguishes crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32120/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a fraud conviction because the statute of limitations had expired before the final decision. The defendant argued the crime was not proven, but the court found the limitation period calculated from the crime date to November 2019, after which the offense was extinguished. Consequently, the conviction was voided without remittal as the legal basis for prosecution no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 157, 160, 161 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: When the statute of limitations expires after the final judgment, the conviction is annulled without remittal because the crime is extinguished.

Parole chiave

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statute of limitations criminal procedure annulment without remittal fraud conviction extinguishment of crime abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 157, 160, 161 cod. pen.
Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di truffa, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266
Il decorso del tempo successivo a tale evento può dunque essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez.
Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965
217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965, in motivazione).
Sez. 2, n. 29853 del 23/6/2016
Resta pertanto integrato lo schema tipico rappresentato dalla norma incriminatrice, secondo l'ermeneusi offerta da questa Corte (Sez. 2, n. 29853 del 23/6/2016), non potendo qualificarsi il fatto come insolvenza fraudolenta proprio in ragione degli artifizi atti ad efficacemente raggirare il deceptus.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LO RE Giovanni, nato a Giardini Naxos1'11/4/1965; avverso la sentenza del 6/5/2019 della Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la nota trasmessa dal difensore dell'imputato, avv. Antonio Gagliano, in data 29 giugno 2021, con la quale ha dichiarato di volersi riportare ai motivi scritti.

RITENUTO IN FATTO

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa aggravata commessa da soggetto gravato dalla recidiva qualificata- articolando a motivi della impugnazione: 1.1. violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen., per aver malinteso le evidenze emerse nel corso del giudizio ed aver qualificato la condotta contestata come caratterizzata da artifizi e raggiri; laddove viceversa non era stato in alcun modo dimostrata nel processo l'efficacia della condotta (esibizione di titoli, contratti ed assegni) decettiva dell'autore; né era rimasto valorizzato il mero inadempimento del credito concesso dall'alienante che aveva accettato in pagamento assegni postdatati. 1.2. violazione della legge penale e motivazione mancante (art. 606, comma 1, lett. b e e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merito omesso qualsivoglia argomentazione in ordine alla diversa qualificazione del fatto contestato (insolvenza fraudolenta e non truffa), con la conseguente prescrizione del reato. 1.3. violazione della legge penale (art. 640, comma primo, 157 e 160 cod. pen.), per avere la Corte malinteso e frettolosamente rigettato il motivo di gravame speso in tema di prescrizione del reato intervenuta già prima della sentenza di primo grado e della emissione del primo atto interruttivo valido (decreto di citazione a giudizio).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso si palesano infondati, sebbene in modo non manifesto, in quanto si confrontano comunque con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, insorgendo criticamente avverso la ratio decidendi che ne sorregge la decisione. Il fatto reato, così come aggravato anche dalla recidiva, risulta infatti contestato come commesso non oltre il febbraio 2009; la prescrizione, in assenza di validi atti interruttivi, sarebbe pertanto maturata ben prima della decisione di primo grado (6.6.2018) e addirittura prima della emissione del primo atto interruttivo della prescrizione (decreto di citazione a giudizio, notificato solo nel febbraio 2018).

Sul punto la Corte territoriale nulla osserva, limitandosi ad osservare che, in ragione della contestata recidiva la prescrizione già interrotta non si sarebbe realizzata prima della decisione di appello. Laddove il tema proposto era quello della estinzione intervenuta già prima della sentenza di primo grado, quando ancora non erano stati adottati atti interruttivi del decorso della prescrizione. 1.1. Non ricorrendo dunque ipotesi di inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dei motivi, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello (6.5.2019).

Il decorso del tempo successivo a tale evento può dunque essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tomei, Rv. 271965, in motivazione).

2. Pur calcolando in giorni 306 il tempo in cui il processo è rimasto sospeso per cause che hanno determinato sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso per la prescrizione intervenuta il 3 novembre 2019 (anni 6 dalla data del commesso reato, in ragione della pena prevista per il reato per cui si procede, oltre i due terzi per effetto degli eventi interruttivi verificatisi nel corso del processo, art. 157, 160, 161 cod. pen.). 2.1. Né dagli atti sgorga, in relazione al delitto di truffa, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.

La difesa, con i motivi di ricorso, lamenta infatti la natura meramente civilistica dell'inadempimento, che appare smentita dalla prospettata induzione alla conclusione del contratto in virtù degli artifizi documentali idonei al raggiro. Resta pertanto integrato lo schema tipico rappresentato dalla norma incriminatrice, secondo l'ermeneusi offerta da questa Corte (Sez. 2, n. 29853 del 23/6/2016), non potendo qualificarsi il fatto come insolvenza fraudolenta proprio in ragione degli artifizi atti ad efficacemente raggirare il deceptus.

3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il P esidente Massim' '