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Sentenza — n. 32119/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing due to defense counsel's failure to monitor the defense mandate.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32119/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel failed to file it within the statutory deadline. The appellant argued that the defense lawyer was unaware the judgment included a concurrent motivation section, which was only visible after the reading of the ruling. The court rejected this claim, ruling that the defense counsel's duty to monitor the mandate and exercise due diligence constitutes a false representation of force majeure, regardless of the counsel's absence or the document's layout.

Regesto Legislator

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Art. 175 cod. proc. pen.; The failure of defense counsel to file an appeal within the prescribed term, even if due to oversight regarding the judgment's content or the counsel's absence, does not constitute force majeure or unforeseen circumstances.

Parole chiave

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defense counsel duty force majeure exclusion late appeal filing procedural deadline monitoring mandate restituzione del termine scaduto rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. proc. pen.
Denuncia perciò violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art. 175 cod. proc. pen. segnalando, al contempo, che alla lettura del dispositivo non era stato nominato alcun difensore di ufficio in sostituzione di quello di fiducia allontanatosi.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 175 cod. proc. pen
Denuncia perciò violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art. 175 cod. proc. pen.
art. 530 comma 2 c.p
11 della sentenza di primo grado, contenente il dispositivo (e che, secondo la difesa, è ciò che venne mostrato di difensore il giorno successivo all'udienza in cui il processo era stato deciso), si apre con la espressione "da tale reato, pertanto, il prevenuto va assolto ex art. 530 comma 2 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 4, 18.10.2017 n. 55.106, Hudorovic
Cass. Pen., 6, 20.12.2016 n. 3.631, Porricelli
55.106, Hudorovic; Cass. Pen., 6, 20.12.2016 n. 3.631, Porricelli; Cass.
Cass. Pen., 2, 21.7.2016 n. 48.737, Startari
3.631, Porricelli; Cass. Pen., 2, 21.7.2016 n. 48.737, Startari; Cass.
Cass. Pen., 6, 31.3.2016 n. 18.716, Saracinelli
48.737, Startari; Cass. Pen., 6, 31.3.2016 n. 18.716, Saracinelli; Cass.
Cass. Pen., 2, 2.4.2015 n. 16.066, Costica ed altro
18.716, Saracinelli; Cass. Pen., 2, 2.4.2015 n. 16.066, Costica ed altro; Cass.
Cass. Pen., 4, 9.5.2013 n. 31.408, Meo
16.066, Costica ed altro; Cass. Pen., 4, 9.5.2013 n. 31.408, Meo; Cass.
Cass. Pen., 4, 14.3.2012 n. 20.655, Ferioli
31.408, Meo; Cass. Pen., 4, 14.3.2012 n. 20.655, Ferioli).
Cass. Pen., 1, 14.2.2018 n. 40.711, Prinno
Cass. Pen., 1, 18.4.2012 n. 35.627, PG in proc. Amurri ed altri
40.711, Prinno; Cass. Pen., 1, 18.4.2012 n. 35.627, PG in proc. Amurri ed altri; Cass.
Cass. Pen., 3, 15.3.2017 n. 19.985, Biagi
Amurri ed altri; Cass. Pen., 3, 15.3.2017 n. 19.985, Biagi; Cass.
Cass. Pen., 2, 29.10.2020 n. 33.848, Miha
19.985, Biagi; Cass. Pen., 2, 29.10.2020 n. 33.848, Miha; Cass.
Cass. Pen., 6, 6.2.2019 n. 44.681, Luino
33.848, Miha; Cass. Pen., 6, 6.2.2019 n. 44.681, Luino).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Duceag Valentin, nato in Romania il 6.2.1977, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'11.9.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello che era stato proposto nell'interesse di Valentin Duceag contro la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto l'imputato responsabile del delitto di estorsione continuata e lo aveva condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e la applicazione delle pene accessorie di legge;

2. ricorre per cassazione il difensore del Duceag lamentando: 2.1 inosservanza, violazione e/o erronea applicazione di norme giuridiche o di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale con riferimento all'art. 175 cod. proc. pen.: rileva che, in data 23.11.2018, la difesa dell'imputato aveva proposto appello formulando avanzando in via preliminare una richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. più diffusamente articolata con istanza separata e depositata il 30.11.2018; nella occasione la difesa aveva evidenziato che in data 7.11.2018 il Tribunale aveva dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e, alle ore 12,30 circa, le parti avevano discusso il processo formulando le proprie conclusioni; osserva che il dispositivo era stato letto nel pomeriggio e visionato dal difensore soltanto il mattino successivo quando non aveva potuto rilevare che era stata redatta la contestuale motivazione e non essendo indicato alcunché in ordine ai tempi di deposito che, perciò, era stato ritenuto quello ordinario di 15 giorni; aggiunge che il giorno 23 novembre, ovvero il 16° giorno, recatosi il difensore presso la Cancelleria del Tribunale per verificare l'avvenuto deposito della motivazione, aveva appreso che questa era stata redatta contestualmente al dispositivo con il relativo termine di per impugnare ormai scaduto il giorno 22; rileva che di tanto era stata edotta la Corte di Appello, con il corredo della documentazione già prodotta con la istanza di restituzione nel termine; sottolinea che la decisione della Corte di Appello di ritenere ciò non di meno tardivo l'appello è errata in quanto: alla lettura del dispositivo non era stato nominato alcun difensore di ufficio in sostituzione di quello di fiducia allontanatosi; dalla copia del dispositivo che era stato messo a disposizione dalla Cancelleria non si evinceva la contestuale redazione della motivazione né di tale circostanza era dato atto nel verbale di udienza; rileva, peraltro, che non è contestato il deposito della sentenza alla stessa udienza quanto la erroneità delle indicazioni della Cancelleria che hanno indotto il difensore in errore scusabile rilevante ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che per stessa ammissione del difensore egli, al momento della lettura del dispositivo, si era allontanato volontariamente non sussistendo perciò il lamentato vizio;

4. la difesa ha infine trasmesso le conclusioni con cui insiste per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo in questa sede impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su una censura manifestamente infondata.

1. La difesa, infatti, rileva che già con l'atto di appello e la contestuale richiesta di remissione in termini aveva fatto presente che, in data 7.11.2018, il Tribunale aveva dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e, alle ore 12,30 circa, le parti avevano discusso il processo formulando le proprie conclusioni; era tuttavia accaduto che il dispositivo era stato letto soltanto nel pomeriggio cosicché il difensore, che si era allontanato per ragioni personali, aveva potuto prenderne conoscenza soltanto il mattino successivo non avendo tuttavia avuto contezza del fatto che fosse stata redatta contestuale motivazione sicché, in mancanza di diversa indicazione, il termine per il suo deposito era stato ritenuto quello ordinario di 15 giorni, ormai scaduto quando, il giorno 23 novembre, recatosi il difensore presso la Cancelleria del Tribunale a verificare il deposito della motivazione, solo allora aveva appreso che questa era stata redatta contestualmente al dispositivo con il termine per impugnare ormai scaduto il giorno 22.

Denuncia perciò violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art. 175 cod. proc. pen. segnalando, al contempo, che alla lettura del dispositivo non era stato nominato alcun difensore di ufficio in sostituzione di quello di fiducia allontanatosi.

2. Nell'affermare la tardività del gravame, la Corte di Appello di Palermo ha spiegato che "dall'esame degli atti processuali è emerso ... che la sentenza con i motivi contestuali è stata pronunciata alla stessa udienza del 7 novembre 2018 e depositata al fascicolo del dibattimento" come rilevabile sia dalla intestazione della stessa sentenza che dal fatto che non risulta depositata alcuna copia "autonoma" del dispositivo; di tal ché, secondo i giudici palermitani, il difensore non avrebbe potuto prendere visione del solo dispositivo ma del dispositivo unitamente alla sentenza per cui il tardivo deposito dell'atto di appello era imputabile ad un errore non scusabile.

3. La verifica degli atti, consentita ed anzi imposta alla Corte attesa la natura processuale della censura che ne fa giudice anche del "fatto" (cfr., Cass. SS.UU., 31.10.2001 N. 42.982, Policastro; Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid; Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro), ha permesso di verificare che la pag. 11 della sentenza di primo grado, contenente il dispositivo (e che, secondo la difesa, è ciò che venne mostrato di difensore il giorno successivo all'udienza in cui il processo era stato deciso), si apre con la espressione "da tale reato, pertanto, il prevenuto va assolto ex art. 530 comma 2 c.p. per non aver commesso il fatto", cui segue il dispositivo preceduto dal consueto acronimo P.Q.M..

Ecco, perciò, che è proprio da ciò che la difesa assume essere stato mostrato dalla Cancelleria il giorno 8.11.2018, risulta evidente che il giorno prima il Tribunale aveva emesso e dato lettura non soltanto del dispositivo ma, anche, della contestuale motivazione la cui ultima parte è per l'appunto contenuta nella stessa pagina 11 in cui è compreso il dispositivo preceduto da P.Q.M.. Di tanto il difensore avrebbe perciò potuto e dovuto avvedersi quando gli era stata mostrata (quantomeno) l'ultima pagina della sentenza resa il giorno precedente e, come appena ribadito, contenente le ultime righe della motivazione della cui redazione contestuale vi erano tutti gli elementi perché il medesimo difensore potesse rendersi conto.

La tardività dell'appello non può perciò ritenersi conseguenza di un "caso fortuito" o di "forza maggiore; ed è peraltro assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (cfr., in tal senso, Cass.

Pen., 4, 18.10.2017 n. 55.106, Hudorovic; Cass. Pen., 6, 20.12.2016 n. 3.631, Porricelli; Cass. Pen., 2, 21.7.2016 n. 48.737, Startari; Cass. Pen., 6, 31.3.2016 n. 18.716, Saracinelli; Cass. Pen., 2, 2.4.2015 n. 16.066, Costica ed altro; Cass. Pen., 4, 9.5.2013 n. 31.408, Meo; Cass. Pen., 4, 14.3.2012 n. 20.655, Ferioli).

3. Il ricorso non ne ha fatto oggetto di un autonomo profilo di censura ma è tuttavia opportuno ribadire che non spetta alcuna comunicazione al difensore di fiducia dell'imputato assente al momento della lettura del dispositivo avvenuta anche in giorno diverso da quello di inizio della relativa deliberazione, trattandosi di attività processuale che accede alla medesima udienza che prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento; ne consegue che detta assenza non integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimante la restituzione nel termine ad impugnare (cfr., così, Cass. Pen., 1, 14.2.2018 n. 40.711, Prinno; Cass. Pen., 1, 18.4.2012 n. 35.627, PG in proc. Amurri ed altri; Cass. Pen., 3, 15.3.2017 n. 19.985, Biagi; Cass. Pen., 2, 29.10.2020 n. 33.848, Miha; Cass. Pen., 6, 6.2.2019 n. 44.681, Luino).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierltjigi Cianfrocc enico G