Sentenza — n. 32118/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto Vincenzo Vanaria e Salvatore Visalli responsabili, rispettivamente, il primo: dei fatti di cui ai capi a), b) ed e) della rubrica, ovvero degli episodi di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione di avvocato; il secondo, in concorso con il medesimo Vanaria, dei fatti di cui al capo b); quest'ultimo, ritenuto il vincolo della continuazione ed applicata la contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione d euro 1.100 di multa mentre il Visalli era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale; il Vanaria era stato inoltre prosciolto per i fatti di cui ai capo h) in quanto non procedibili per difetto di querela; entrambi gli imputati erano stati invece assolti per i capi d) e g) perché il fatto non sussiste e per i capi c) e f) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; entrambi, infine, inoltre erano stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili mentre a carico del solo Vanaria era stata posta una provvsionale immediatamente esecutiva nella misura indicata in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen, art. 348 cod. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 32118/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cass. Pen., 2, 1.3.2016 n. 23.343, Ariano ed altri; Cass. Pen., 2, 9.3.2016 n. 13.904, Palunnbo). 1.2 Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso del Vanaria avendo la Corte di Appello correttamente fatto presente che la volontà delle persone offese Miche e Novelli di procedere nei confronti degli imputati era desumibile dalla costituzione di parte civile e dalla loro costante presenza nel corso di tutto il processo non essendovi perciò alcuna ragione di disporre nei loro confronti l'avviso di cui all'art. 12 del D. Lg.vo 10 aprile 2018 n.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: Visalli Salvatore, nato a Messina il 12.12.1961, Vanaria Vincenzo, nato a Messina il 6.7.1960, contro la sentenza della Corte di Appello di Messina del 13.9.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto Vincenzo Vanaria e Salvatore Visalli responsabili, rispettivamente, il primo: dei fatti di cui ai capi a), b) ed e) della rubrica, ovvero degli episodi di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione di avvocato; il secondo, in concorso con il medesimo Vanaria, dei fatti di cui al capo b); quest'ultimo, ritenuto il vincolo della continuazione ed applicata la contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione d euro 1.100 di multa mentre il Visalli era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale; il Vanaria era stato inoltre prosciolto per i fatti di cui ai capo h) in quanto non procedibili per difetto di querela; entrambi gli imputati erano stati invece assolti per i capi d) e g) perché il fatto non sussiste e per i capi c) e f) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; entrambi, infine, inoltre erano stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili mentre a carico del solo Vanaria era stata posta una provvsionale immediatamente esecutiva nella misura indicata in dispositivo;
2. ricorrono per cassazione sia il Vanaria che il Visalli tramite i rispettivi difensori: 2.1 l'Avv. Giovambattista Freni nell'interesse di Vincenzo Vanaria lamenta: 2.1.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 516-521 cod. proc. pen., 99 cod. pen., 130 e 125 cod. proc. pen.: segnala che la Corte territoriale, ha applicato un principio inaccettabile ritenendo che il Tribunale, omettendo di menzionare la recidiva nel dispositivo, era incorso in un errore materiale che, tuttavia, se tale, avrebbe dovuto essere emendato con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; 2.1.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 124 comma 1, cod. pen., 78 cod. proc. pen., 640 cod. pen. e D.
Lg.vo 36 del 2018: rileva che la Corte di Appello ha affermato che la costituzione di parte civile avrebbe supplito alla carenza di querela delle persone offese Miche e Novelli tanto che non era stata attivata, nei loro confronti, la procedura prevista dal D. Lg.vo 36 del 2018 che prevede il diretto interpello delle persone offese a fronte della costituzione di parte civile che è atto del difensore; 2.1.3 violazione di legge con riferimento ali artt. 603, 190 e 234 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU: rileva che la Corte non ha ritenuto di doversi avvalere delle prove a discarico offerte per il Vanaria con riguardo, in particolare, all'esame dell'Avv.
Colonna; sottolinea l'erroneità della motivazione cui hanno fatto ricorso i giudici di appello e il carattere effimero di quella con cui è stata respinta la richiesta di prova documentale; 2.1.4 violazione di legge con riferimento agli artt. 605-530 cod. proc. pen., 125 cod. proc. pen., 640 e 348 cod. pen.: segnala che la Corte di Appello ha dato rilievo alle convergenti dichiarazioni acquisite in dibattimento con riferimento, tuttavia, al reato di cui all'art. 348 cod. pen. ma non già a quello di truffa di cui i giudici del gravame hanno sostanzialmente ignorato l'esistenza; richiama le circostanze di fatto valorizzate dalla Corte di Appello per ritenere il delitto di esercizio abusivo della professione che, tuttavia, non attengono ad elementi propri ed esclusivi della attività forense; contesta, infatti, la congruità dei riferimenti giurisprudenziali operati dai giudici di merito; 2.1.5 violazione di legge con riferimento agli artt. 348, 640, 62bis, 123, 133, 99 cod. pen.: segnala come per fatti di natura bagatellare sia stata irrogata una pena eccessiva, vicina al massimo edittale, con calcolo della recidiva soltanto nella motivazione e non nel dispositivo e, nel contempo, esclusione sia delle attenuanti generiche che di quella interente la tenuità del fatto, tra loro non interdipendenti; 2.2 l'Avv.
Piero Pollicino nell'interesse di Salvatore Visalli lamenta: 2.2.1 vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 348 cod. pen.: rileva la illogicità della motivazione con cui la Corte di Appello, confermando la decisione di primo grado, ha assolto il ricorrente per tutti i reati-fine in relazione al concorso nell'esercizio abusivo della professione; osserva, infatti, che non vi erano elementi in grado di far ritenere il concorso del ricorrente nel detto reato avendo i giudici di merito chiarito che il suo intervento era avvenuto in epoca avanzata ovvero quando i fatti si erano già perfezionati; sottolinea che il ricorrente, come altri, si era limitato a riprendere atti giudiziari già predisposti da altri professionisti non essendovi prova che fossero stati confezionati ad opera del Vanaria, mentre è certo che le firme di delega erano autentiche; lamenta l'omessa considerazione delle prove a discarico quali la deposizione del teste Bonfiglio e le dichiarazioni della stessa persona offesa Novelli; sottolinea come non fosse stato considerato il fatto che egli si era avvicinato al Vanaria quale presidente di una associazione a tutela dei consumatori nell'ambito della quale questi, dopo un primo contatto, si limitava ad indirizzare il cliente da un legale per le relative problematiche giuridiche; 2.2.2 vizio di motivazione con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello si è limitata respingere i motivi di gravame rinviando alla motivazione della sentenza del Tribunale senza tener conto dei rilievi difensivi; 2.2.3 violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.: segnala la improprietà dei richiami alla giurisprudenza di questa Corte operati dai giudici del gravame di merito laddove nel caso di specie il Visalli era intervenuto quale amico del Vanaria ma senza alcuna intenzione di agevolarne la attività illecita.
3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi: quanto al ricorso del Vanaria, rileva, in primo luogo, che la omessa menzione della recidiva è evidentemente il frutto di un errore materiale; osserva che i giudici di merito hanno correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte circa la idoneità della costituzione di parte civile ad integrare gli estremi della querela; sottolinea la correttezza della interpretazione della norma incriminatrice di cui all'art. 348 cod. pen. che ha giustificato, anche, il rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria in appello; segnala, infine, come la sentenza sia adeguatamente motivata quanto al profilo sanzionatorio; con riguardo al ricorso del Visalli, rileva che nessun vizio della motivazione, quale evidenziato nel ricorso, può esser ritenuto nei confronti della sentenza in esame;
4. le parti civili Luigi Dino Miche e Santi Novelli, tramite i rispettivi difensori, hanno trasmesso le proprie conclusioni insistendo per la inammissibilità dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese come ivi quantificate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
1. Il ricorso del Vanaria 1.1 Il primo motivo del ricorso del Vanaria è manifestamente infondato. La difesa deduce violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale, non avendo fatto menzione della recidiva in dispositivo, ma soltanto nella motivazione, era incorso in un errore materiale che, tuttavia, era rimediabile soltanto con il ricorso alla procedura di cui all'art.130 cod. proc. pen.. In effetti, il Tribunale aveva applicato la recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale) contestata a carico del Vanaria (cfr., pag. 30 della sentenza di primo grado) operando il relativo aumento sulla pena-base individuata con riferimento al delitto di cui al capo a); non ne aveva invece fatto menzione nel dispositivo.
La Corte di Appello, dopo aver richiamato la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione ritenendola non sempre assoluta, ha spiegato che "nel caso di specie la mancata menzione della recidiva appare piuttosto la conseguenza di un errore materiale nella redazione del segmento decisionale della sentenza. Non vi è infatti difformità alcuna tra la pena finale, calcolata in motivazione tenendo conto anche dell'aggravante, e quella di cui al dispositivo, che pure non la menziona esplicitamente" (cfr., pag. 10). In definitiva, al di là della questione della "prevalenza" del dispositivo sulla motivazione quale regola non assoluta, quel che rileva è che la pena indicata in dispositivo era proprio quella cui si perveniva applicando l'aumento per la recidiva sulla pena stabilita per il reato di cui al capo a) sicché, a ben guardare, non si potrebbe nemmeno parlare di un errore materiale atteso che non esiste obbligo alcuno di dare contezza, nel dispositivo, dell'aumento per la recidiva.In ogni caso, è ricorrente, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione secondo cui in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione (nel caso di specie, invero, insussistente) qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (cfr., Cass. pen., 1, 4.12.2012 n. 4.055, Mancini;
Cass. Pen., F, 19.8.2013 n. 35.516, Liuni; Cass. Pen., F, 9.9.2014 n. 47.576, Savini; Cass. Pen., 3, 20.2.2013 n. 19.462, Dong; Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 7.427, Rallo ed altri; Cass. Pen., 2, 28.11.2013 n. 3.186, Fu Fenglou; Cass. Pen., 5, 14.9.2015 n. 44.867, Magri; Cass. Pen., 4, 29.9.2015 n. 43.419, Forte, in cui la Corte ha spiegato che l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso;
Cass. Pen., 2, 1.3.2016 n. 23.343, Ariano ed altri; Cass. Pen., 2, 9.3.2016 n. 13.904, Palunnbo). 1.2 Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso del Vanaria avendo la Corte di Appello correttamente fatto presente che la volontà delle persone offese Miche e Novelli di procedere nei confronti degli imputati era desumibile dalla costituzione di parte civile e dalla loro costante presenza nel corso di tutto il processo non essendovi perciò alcuna ragione di disporre nei loro confronti l'avviso di cui all'art. 12 del D. Lg.vo 10 aprile 2018 n.
36. La decisione è perfettamente in linea con quanto affermato dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza "Salatino" (cfr., Cass. SS.UU., 21.6.2018 n. 40.150) in cui si è chiarito che "... onde evitare conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica della norma transitoria, l'avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato; che l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato; che l'offeso abbia rinunciato al diritto di querela in modo espresso o tacito ai sensi dell'art. 124, cod. pen.; che il diritto di querela sia estinto a norma dell'art.126 cod. pen.; che sia intervenuta remissione della querela; che la persona offesa non sia stata identificata ovvero risulti irreperibile ..."; in particolare, hanno spiegato che la volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede il ricorso a formule particolari e "... può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr., Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Maglia, Rv. 250318;
Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, Giammatteo, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, Rahul .letrenda) ...". 1.3 Lo stesso dicasi per il terzo motivo con cui la difesa lamenta il carattere effimero della motivazione con cui era stata respinta la richiesta di acquisizione di prove a discarico con particolare riferimento all'esame dell'Avv. Colonna. In realtà, infatti, la Corte di Appello ha motivato a pag. 11 sulla richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale sostenendo che "per un verso l'attività istruttoria compiuta in primo grado è completa e di ampio respiro non apparendo necessaria l'escussione di un ulteriore testimone (che riferirebbe, peraltro, in ordine ad una vicenda per la quale l'imputato Vanaria è stato già assolto per difetto di condizione di procedibilità).
Per altro verso la documentazione allegata all'atto di appello del Vanaria, di cui si chiede l'acquisizione, non vale a chiarire o a rivalutare i fatti per come ricostruiti durante il primo grado di giudizio e non pone alcun nuovo tema di prova" (cfr., ivi). A fronte di questa motivazione il ricorso è assolutamente generico perché affermandone la erroneità ed il carattere a suo avviso "effimero", non spiega nemmeno in questa sede quale sarebbe stata la decisiva rilevanza di questi elementi non acquisiti. Questa Corte ha chiarito, in più occasioni, che, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen.
è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (cfr., Cass.
Pen., 3, 27.1.2017 n. 13.888, D; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 47.963, F).D'altra parte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., Cass. SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che ad essa possa farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, "esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione"; in definitiva, "dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez.
U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391)"). 1.4 Il quarto motivo del ricorso è altrettanto manifestamente infondato e tale da introdurre delle considerazioni comunque non consentite in sede di legittimità. Vincenzo Vanaria era stato tratto a giudizio e ritenuto responsabile del delitto di truffa per aver indotto in errore Miche Luigi Dino e Novelli Santi, procurandosi un ingiusto profitto con correlato danno in capo alle predette persone offese; segnatamente, secondo la contestazione, Vincenzo Vanaria si sarebbe rappresentato falsamente, agli occhi della persona offesa, quale avvocato iscritto al relativo albo professionale (circostanza non rispondente a verità ...) a tale scopo qualificandosi al cliente come 'avvocato' e ricevendo il Miche ed il Novelli presso un locale arredato come un vero e proprio studio legale, in tal modo induceva costoro in errore nell'affidargli l'incarico di adire le vie legali con riferimento ad alcuni contenziosi ed a gestire le relative pratiche legali, conseguendo altresì il compenso per l'esercizio dell'attività professionale preclusagli.
Il delitto di truffa era stato contestato in concorso con quello di esercizio abusivo della professione di avvocato essendo pacifico che il Vanaria era stato cancellato dall'albo professionale ma, presentandosi comunque come professionista abilitato, si era fatto remunerare per la attività professionale che non era in condizioni di espletare. Nessun dubbio, in primo luogo, sulla configurabilità del concorso tra il delitto di esercizio abusivo della professione e quello di truffa (cfr., tra le tante, anche risalenti, Cass. Pen., 6, 13.1.1981 n. 3.707, De Leva;
Cass. Pen., 2, 29.11.2016 n. 53.638, Poeta; Cass. Pen., 2 6.7.2007 n. 35.443,; Cass. Pen., 6, 5.11.2009 n. 9.470; Cass. Pen., 5, 20.1.2016 n. 11.918; Cass. Pen., 5, 18.4.2013 n. 27.788, Centurione). In tutti questi casi, infatti, la truffa era stata individuata proprio nella condotta dell'agente di induzione in errore della vittima sul possesso del titolo abilitante l'esercizio della professione mentre l'elemento "specifico" del delitto in esame era stato ravvisato nell'avere, in tal modo, acquisito un profitto ingiusto consistente nella retribuzione della attività professionale che sarebbe stata preclusa all'agente.
Sotto altro profilo, le SS.UU. di questa Corte hanno affermato che integra il reato di esercizio abusivo di una professione anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (cfr., in tal senso, Cass.
SS.UU., 15.12.2011 n. 11.545, Cani, cui è stata data continuità negli anni successivi: cfr., Cass. Pen., 6, 10.5.2018 n. 33.464, Melis). La Corte di Appello si è conformata ai principi appena richiamati che ha giudicato in grado di potere essere applicati alla ricostruzione in fatto operata alla luce degli elementi acquisiti (cfr., pagg. 11-13 della sentenza impugnata) di cui, invero, ha dato ampiamente e puntualmente conto e che non possono certo, in questa sede, essere oggetto di una ulteriore rivalutazione. 1.5 Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo con cui la difesa lamenta la "eccessività" della pena in termini che, in effetti, sfuggono ai confini propri del giudizio di legittimità.
Va rilevato, comunque, che il primo giudice aveva determinato la pena per il delitto di cui al capo a) in considerazione ella "non modesta gravità dei fatti" (cfr., pag. 30 della sentenza di primo grado) partendo da anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa, aumentata ex art. 99 cod. pen., ad anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 900 di multa; aumentata di ulteriori mesi 4 di reclusione ed Euro 150 di multa per il capo e) e di ulteriori mesi 1 di reclusione ed Euro 50 di multa per il capo b); per giungere a complessivi anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.100 di multa.
Si tratta, in definitiva, di pena non particolarmente elevata e, a ben guardare, comunque inferiore alla media edittale essendo appena il caso, allora, di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta (e, correlativamente, la deducibilità in questa sede della sua carenza) è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass.
Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). La Corte di Appello ha dal canto suo negato le circostanze attenuanti generiche sulla scorta della "oggettiva gravità dei fatti" (cfr., pag.
13) e del contegno processuale degli imputati "che persistevano nel dichiarare circostanze palesemente contrarie al vero" (cfr., ivi). Non è inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass.
Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass.
Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836).Il riferimento alla condotta processuale dell'imputato va letto in quest'ottica: è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass.
Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo).
2. Il ricorso nell'interesse di Salvatore Visalli 2.1 Manifestamente infondati e comunque aspecifici sono i rilievi articolati nel primo motivo del ricorso che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di Appello ha in primo luogo motivato, come già segnalato con riguardo al ricorso del Vanaria, quanto ai presupposti fattuali del delitto di cui all'art. 348 cod. pen. e, in secondo luogo, in merito alla partecipazione concorsuale del Visalli avendo affermato (cfr., pag. 13 della motivazione) che "nessun dubbio ... si profila dunque in ordine alla responsabilità concorsuale del Visalli" che "... del tutto consapevole della vicenda professionale del Vanaria (cfr., infatti, pagg. 1-2 dell'atto di appello), interveniva tentando di dissimulare l'illecita attività dell'amico e le inadempienze di quest'ultimo, affermando peraltro in piena mala fede di aver conosciuto personalmente il Miche ed il Novelli che a suo dire avrebbero rilasciato delle procure a suo favore" e che "... tale assunto è però palesemente smentito, con riguardo al Miche, dalla circostanza che questi, ricevuta la fattura del Visalli, affermava esplicitamente di non conoscerlo.
Con riguardo al Novelli, è poi di tutta evidenza che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la revoca del mandato nei confronti del Visalli aveva scopo chiaramente cautelativo, 'ad abundantiam', avendo comunque la p.o. soltanto sentito nominare il Visalli". Era accaduto, secondo i giudici di merito che "i coimputati ... in un estremo tentativo di curare l'iscrizione a ruolo della cause intestate ai 'clienti' del Vanaria, si servivano delle sottoscrizioni già allo stesso rilasciate in bianco riempiendo abusivamente i fogli con procure in favore del Visalli, di cui le parti erano del tutto all'oscuro".
Si tratta di argomentazioni su cui la difesa non si è confrontata e che, in ogni caso, si fondano sulla ricostruzione del fatto in aderenza agli elementi acquisiti rispetto ai quali, come già chiarito con riguardo al ricorso del Vanaria, non è consentito in questa sede proporre una diversa ed alternativa, benché ed in ipotesi altrettanto logica, lettura. In diritto è pacifico che risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione il professionista abilitato che agevoli o consenta lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione (cfr., Cass.
Pen., 6, 8.7.2020 n. 21.989, Arnaboldi in cui la Corte ha precisato che il professionista abilitato non versa in posizione di garanzia rispetto al reato commesso dal soggetto non abilitato, sicché la responsabilità a titolo di concorso si fonda sulla consapevolezza dell'assenza del titolo ed il connesso assenso, anche tacito, all'esecuzione di atti professionali; conf., Cass. Pen., 6, 12.5.2015 n. 22.534, Curnis ed altro). 2.2 Quanto al secondo motivo è appena il caso di richiamare il consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass.
Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado. 2.3 n terzo motivo, infine, propone alla Corte una "lettura" ed una "interpretazione" delle risultanze istruttorie che, come già più volte chiarito, non è consentita in questa sede.
3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. I ricorrenti vanno altresì condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di assistenza e rappresentanza sostenuta nel presente grado dalle parti civili Novelli Santi e Miche Luigi Dino che si liquidano come appresso in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione in solido delle spese di rap