Sentenza — n. 32117/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl GUP di Trani, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Luigi Lombardi e Luigi Marchisella responsabili del delitto di tentata estorsione aggravata in danno di Luigi Piccolo sicché, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato, li aveva condannati alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; aveva altresì riconosciuto Luigi Piccolo responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B) e C) del proc. pen. 3274/18 RG/PM e, ritenuti gli stessi riuniti nel vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la finale diminuzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, con le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale; il GUP aveva inoltre assolto il correo Antonio Monteverde per i fatti di tentata estorsione a lui ascritti in danno di Luigi Piccolo per non aver commesso il fatto e lo stesso Luigi Marchisella dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 192 comma 3 cod. proc. pen, art. 52 cod. pen; Sentenza — n. 32117/2021 — snpen · Corte di Cassazione: è molto probabile che solitamente la custodisse sotto la scrivania, in modo da averla a disposizione, al bisogno, per poi poterla infilare nella cintola e che, dopo l'uso, l'avesse riposta nell'armadio dal quale l'aveva prelevata per darla alla PG" (cfr., ivi, pag.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: Lombardi Luigi, nato a Barletta il 15.5.1979, Piccolo Luigi, nato a Barletta il 21.11.1954, Marchisella Luigi, nato a Barletta il 3.11.1971, contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 9.6.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; uditi l'Avv. Nicola Mastropasqua, in difesa di Luigi Marchisella, l'Avv. Claudio Dante Cioce, in difesa di Luigi Lombardi e l'Avv. Michele Cianci, in difesa di Luigi Piccolo, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP di Trani, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Luigi Lombardi e Luigi Marchisella responsabili del delitto di tentata estorsione aggravata in danno di Luigi Piccolo sicché, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato, li aveva condannati alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; aveva altresì riconosciuto Luigi Piccolo responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A), B) e C) del proc. pen. 3274/18 RG/PM e, ritenuti gli stessi riuniti nel vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la finale diminuzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, con le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale; il GUP aveva inoltre assolto il correo Antonio Monteverde per i fatti di tentata estorsione a lui ascritti in danno di Luigi Piccolo per non aver commesso il fatto e lo stesso Luigi Marchisella dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste;
2. la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto di cui al capo A) della rubrica del proc. 3274/18 RG/PM ascritto al Piccolo riconducendolo nel delitto di cui agli artt. 582-585 cod. pen. ed ha di conseguenza rideterminato al pena inflitta all'imputato in quella di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata con riguardo, in particolare, alla posizione del Lombardi e del Marchisella, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado;
3. ricorrono per cassazione tutti gli imputati tramite i rispettivi difensori: 3.1 l'Avv. Claudio Dante Croce nell'interesse di Luigi Lombardi lamenta: 3.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai requisiti oggetto di verifica ai sensi dell'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che le dichiarazioni del Piccolo, imputato di reato connesso sulle quali riposa la affermazione di responsabilità del ricorrente, e come già segnalato con l'atto di appello, non sono state valutate in coerenza ai principi posti dall'art. 192 cod. proc. pen.; segnala che la Corte territoriale ha indicato una serie di riscontri che ha ritenuto di poter individuare rispetto al racconto del Piccolo e rappresentati dai bossoli che sarebbero stati esplosi in una precedente occasione e dalle immagini delle videocamere di sorveglianza del giorno 28.5.2018 e del giorno 5.6.2018; rileva che non si tratta di riscontri idonei testimoniando la presenza del Lombardi (e del Marchisella) sul posto spiegata, tuttavia, in termini difformi dalla versione propinata dal Piccolo e coerenti, invece, con le dichiarazioni della nipote Anna Cagia; osserva che nessuno degli altri elementi fattuali della vicenda, quali la moto, i caschi, le armi da cui erano stati esplosi i colpi, è stato possibile ricondurre al ricorrente o al coimputato Marchisella; né, aggiunge, il vuoto probatorio poteva essere colmato da considerazioni di ordine logico che non consentono tuttavia di spiegare la ragione per la quale i due imputati non si sarebbero presentati il giorno 1.6.2018 a riscuotere la somma asseritamente pretesa dal Piccolo;3.1.2 vizio di motivazione per travisamento della prova e manifesta illogicità della sentenza per omessa valutazione di elementi decisivi: segnala che con l'atto di appello la difesa aveva denunziato la soppressione delle immagini del circuito interno al garage e, in particolare, dell'ufficio del Piccolo in cui erano installate delle telecamere; segnala che la presenza di quei filmati non era affatto il frutto di congetture, come ritenuto dai giudici di secondo grado, ma si fondava sulle annotazioni di PG e sulle dichiarazioni di due dipendenti del garage del Piccolo; sottolinea che, invece, il Piccolo non aveva mai consegnato le immagini richiestegli dalla PG e che da sole avrebbero potuto fornire la prova dei fatti a carico del ricorrente e del presunto complice; richiama la giurisprudenza di questa Corte in punto di deducibilità del vizio di traviamento della prova anche in caso di doppia conforme di merito; 3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai requisiti della chiamata in reità o correità ex art. 192 cod. proc. pen.: segnala che i giudici di merito hanno omesso di valutare la attendibilità soggettiva del dichiarante anche alla luce delle circostanze riferite dal Gambarrota e dal Gorgoglione che il Piccolo aveva affermato di non conoscere; 3.1.4 vizio di motivazione con riferimento alla pena ed erronea applicazione della legge penale: rileva che la Corte di Appello ha confermato il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice senza fornire, però, una motivazione adeguata e limitandosi a richiamare la gravità del "titolo" dei reati violando perciò l'obbligo di motivare in maniera specifica nel caso di irrogazione di una pena superiore al minimo edittale; segnala che del tutto inadeguata è la motivazione con cui la Corte ha confermato la recidiva ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3.2 l'Avv.
Nicola Mastropasqua nell'interesse di Luigi Marchisella lamenta: 3.2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla applicazione della regola di valutazione probatoria ivi contenuta: rileva che, dopo aver posto delle premesse corrette in diritto circa i criteri di valutazione della attendibilità soggettiva del dichiarante, la Corte ha tuttavia confermato il giudizio positivo già operato dal primo giudice nonostante il Piccolo fosse risultato attinto da condanne per calunnia e simulazione di reato, circostanza che non è stata giudicata rilevante a causa della risalenza di tali vicende; segnala, sotto altro profilo, la stessa origine della denunzia di estorsione occasionata dalla sparatoria del 5.6.2018 e non da precedenti iniziative del Piccolo che, come da lui riferito, già dal 29.5.2019 era stato vittima di richieste estorsive; di qui, secondo la difesa, la evidente strumentalità delle accuse mosse dal Piccolo nei confronti del Marchisella e del Lombardi, finalizzate a sminuire e ridimensionare la gravità del suo gesto; segnala che è stata la stessa Corte di Appello a stigmatizzare la personalità del Piccolo sostenendo che costui, già pluripregiudicato, mai si sarebbe rivolto alla AG per denunciare il tentativo di estorsione ai suoi danni; 3.2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 192 commi 1, 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla applicazione del canone di valutazione probatoria ivi disciplinato: richiama la sentenza impugnata quanto ai ritenuti riscontri alle dichiarazioni del Piccolo sottolineando come con l'atto di appello e la memoria difensiva si era dedotta la parzialità delle immagini unilateralmente selezionate dal Piccolo con riguardo agli episodi del 19 e del 28.5.2018 in cui i soggetti ivi immortalati non erano riconoscibili né era possibile scorgere aggressioni fisiche o armate nei confronti ed ai danni del medesimo Piccolo; laddove, aggiunge, le immagini del 5.6.2018 avevano ad oggetto esclusivamente il Piccolo che inseguiva armato il fuggitivo Lombardi; richiama, ancora, il rinvenimento del sistema di videosorveglianza installato all'interno del garage e di cui avevano riferito il Gannbarrota ed il Gorgoglione che, tuttavia, il Piccolo aveva affermato di non conoscere ed inoltre la esistenza di hard-disk tuttavia non consegnati agli investigatori; di qui la inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte sulla attendibilità del dichiarante e la sostanziale circolarità delle informazioni da lui fornite; sottolinea come le dichiarazioni del Piccolo difettino anche dei caratteri della uniformità e della costanza richiamando a tal proposito le diverse versioni fornite in ordine al luogo di abituale custodia della pistola da lui utilizzata il giorno 5.6.2018 e solo apparentemente superate dalla sentenza di appello; richiama, ancora, le considerazioni della sentenza di primo grado in merito alla ritenuta inattendibilità della versione del Piccolo circa la dinamica della sparatoria su cui egli era stato riconosciuto di fatto inattendibile per esserlo stato invece su tutto il resto; rileva che la riqualificazione del fatto operata dalla Corte non supera la ridetta intrinseca contraddizione ed illogicità della valutazione delle dichiarazioni del Piccolo il quale aveva anche negato di aver inseguito il Lombardi ed il Marchisella, in ciò non creduto dalla Corte di Appello; richiama la giurisprudenza di questa Corte in punto di valutazione "frazionata" delle dichiarazioni del chiamante in correità; 3.2.3 violazione di legge in relazione all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla osservanza della regola di valutazione della prova: segnala il carattere macroscopico della violazione operata dalla sentenza impugnata in ordine ai criteri di valutazione della prova rappresentata dalle dichiarazioni del correo ed alla necessaria acquisizione di riscontri esterni individualizzanti; osserva, a tal proposito, che le immagini video consegnate dal Piccolo non consentono di riconoscere né il Marchisella né il Lombardi né da esse sono visibili soggetti armati o atti di aggressione in danno del medesimo Piccolo; trattasi, perciò, di riscontri privi del carattere di indipendenza rispetto alle parole del dichiarante; sottolinea che la presenza del Marchisella all'interno del garage ed il suo ferimento il giorno 5.6.2018 non possono di per sé rappresentare un riscontro esterno a tal fine idoneo; 3.3 l'Avv.
Michele Cianci nell'interesse di Luigi Piccolo lamenta: 3.3.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art.52 cod. pen. come riformulato dalla legge 36 del 2019 e vizio di motivazione: richiama il tenore della disciplina introdotta nel 2019 e la necessaria valutazione degli elementi propri della scrinninante da operarsi "ex ante" alla luce di tutti gli elementi anche antecedenti al singolo episodio; ribadisce i caratteri distintivi della scriminante della legittima difesa "domestica" certamente applicabile nel caso di specie alla luce della ampia nozione di domicilio recepita dalla giurisprudenza e di quella di "grave perturbamento" della vittima; segnala che il Piccolo è stato giudicato altamente credibile in ordine al complesso del suo racconto non essendolo stato soltanto con riguardo alle dichiarazioni in cui aveva riferito di sentirsi particolarmente agitato e timoroso a séguito dell'episodio del 19.5.2018 e di quello del 28.5.2018 avendo perciò reagito all'irruzione del Lombardi e del Marchisella sparando un solo colpo di pistola a scopo intimidatorio e per legittima difesa per poi immediatamente consegnare l'arma ed il bossolo agli investigatori di fronte ai quali aveva ammesso le proprie responsabilità in merito all'acquisto ed alla detenzione dell'arma;
4. il PG, nonostante la richiesta di trattazione orale formalizzata nei termini dalle difese del Lombardi e del Marchisella, ha trasmesso le proprie conclusioni scritte concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari: con riguardo alla posizione del Lombardi e del Marchisella, rileva che le considerazioni svolte in merito alla attendibilità oggettiva e soggettiva del Piccolo avrebbero avuto bisogno di essere confortate dalle risultanze delle videoregistrazioni delle telecamere interne al garage; analogo rilievo viene svolto con riguardo alla posizione del Piccolo per il quale la esclusione della scriminante della legittima difesa è intervenuta sulla scorta di elementi indiziari che, peraltro, hanno condotto la Corte di Appello a ritenere non configurabile la ipotesi del tentato omicidio. CONSIDERATO IN DIRITTOI ricorsi proposti nell'interesse del Lombardi e del Marchisella sono fondati mentre è infondato quello proposto nell'interesse del Piccolo.
1. Le difese del Lombardi e del Marchisella propongono alla attenzione della Corte censure che riguardano ed hanno ad oggetto la violazione del canone di valutazione di cui all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. sia quanto al profilo della acquisizione di riscontri rispetto alle dichiarazioni del "chiamante" che, per altro verso, a quello della verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante. Sotto entrambi questi profili i motivi di ricorso colgono nel segno. 1.2 Il Lombardi ed il Marchisella erano stati tratti a giudizio per rispondere del delitto di tentata estorsione in danno di Luigi Piccolo poiché, "... al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con minacce di morte e ritorsioni (anche puntandogli allo stomaco una pistola) nonché facendo esplodere da due soggetti allo stato ignoti n. 4 colpi di pistola nei pressi dell'ufficio di Luigi Piccolo, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere quest'ultimo a consegnargli la somma di Euro 50.000.
Evento non verificatosi per il diniego opposto dalla vittima". 1.3 E' stata la stessa Corte di Appello ad affermare che la ricostruzione della vicenda è rimasta affidata "evidentemente e principalmente" (cfr. pag. 2 della motivazione) alle dichiarazioni di Luigi Piccolo ritenute attendibili alla stregua dei canoni di valutazione desumibili dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.. Era infatti accaduto che il giorno 5.6.2018 Luigi Piccolo, all'interno del garage da lui gestito in Barletta, aveva esploso un colpo di arma da fuoco attingendo Luigi Marchisella che era in compagnia di Luigi Lombardi: a séguito dell'intervento delle forze dell'ordine, allertate da terzi, il Piccolo, dopo aver consegnato l'arma (illegalmente detenuta e recante la matricola abrasa), aveva a quel punto riferito agli operanti di essere stato vittima di richieste estorsive da parte del Marchisella e del Lombardi; aveva fatto presente che il giorno 19 maggio due soggetti, da lui non riconosciuti, avevano fatto ingresso nel suo garage a bordo di una moto esplodendo dei colpi di arma da fuoco; a conforto di tale racconto, il Piccolo aveva consegnato i bossoli che, ha osservato la Corte di Appello, non aveva alcun motivo di conservare; il giorno 29 maggio, sempre secondo il racconto del Piccolo, il Lombardi ed il Marchisella si sarebbero presentati da lui "rivendicando" l'episodio del giorno 19 e, a quel punto, pretendendo la somma di 50 mila Euro che gli avevano intimato di far trovare il giorno 1 giugno quando, però, non si erano presentati essendo invece tornati il giorno 6 giugno quando, al suo diniego, lo avevano minacciato ed aggredito tanto da averlo indotto ad esplodere un colpo di arma da fuoco che, tuttavia, ed involontariamente, aveva attinto Luigi Marchisella. 1.4 La Corte di Appello ha vagliato la attendibilità del Piccolo fondando il suo giudizio positivo sulla scorta di argomentazioni intrinsecamente contraddittorie: a partire da quella concernente la "genesi" delle dichiarazioni del Piccolo che i giudici del gravame hanno ritenuto "genuina" in quanto costui non si era presentato alla PG a denunciare il tentativo di estorsione ma lo aveva fatto soltanto perché rimasto coinvolto nella sparatoria del 5.6.2018; in altri termini, la Corte ha valutato positivamente la attendibilità del Piccolo perché "costretto" a denunciare dal suo stesso gesto nel contempo sottolineando che il dichiarante "... non è ... persona tesa a agire in modo conforme a legge ..." tanto da aver subito "... varie condanne anche per reati gravi e indicativi di violenza, sicché appare chiaro che non si sarebbe mai rivolto alle Forze dell'Ordine, ma avrebbe risolto la questione a modo suo, anche con un'arma ottenuta in modo illecito ..." risolvendosi a riferire i fatti "... dopo un'iniziale reticenza ..." e "... solo a séguito di un intervento della polizia, richiesto da altri, a séguito dello scoppio di colpi di arma da fuoco" (cfr., pag. 8 della sentenza).
In altri termini, la Corte, con argomentazione evidentemente viziata da manifesta illogicità, ha considerato "genuina" la denuncia del Piccolo proprio perché costui sarebbe stato "costretto" a riferire quei fatti in séguito all'episodio che lo aveva visto attingere il Marchisella con un colpo esploso da una pistola con matricola abrasa da lui detenuta illegalmente. La Corte di Appello, inoltre, ha ritenuto che la circostanza secondo cui il Piccolo avesse denunciato il fatto soltanto all'esito della sparatoria "non riduce o sminuisce la portata delle sue dichiarazioni poiché, in ogni caso, lo stesso ha fattivamente collaborato con la PG, come si esporrà in séguito" (cfr., ivi, pag. 3): in tal modo, tuttavia, i giudici del gravame hanno fatto ricorso ad un argomentazione "circolare" in quanto hanno finito per fondare il giudizio sulla "genuinità" sulla collaborazione stessa.
Per altro verso, ha fatto presente che le due condanne per fatti di calunnia e simulazione di reato risultanti a carico del Piccolo "risalgono a parecchi anni fa, ed i relativi fatti ad oltre trent'anni prima di questi ... (la calunnia risale a 44 anni prima) ..." (cfr., ivi, ancora, pag. 3); si tratta, evidentemente, di una valutazione che non può risolversi in un apprezzamento "positivo" ma, al più, nella esclusione della rilevanza di un fattore di valutazione negativa. I giudici del gravame hanno poi valorizzato la circostanza secondo cui il Piccolo avrebbe fornito sempre la medesima versione finendo, tuttavia, per replicare alle considerazioni difensive in ordine al luogo di custodia dell'arma in termini francamente congetturali: la difesa aveva infatti evidenziato che nella sentenza di primo grado si era detto che il Piccolo aveva riferito agli operanti di aver "estratto la pistola dalla cintura dei pantaloni" mentre in sede di interrogatorio al GIP, il dichiarante aveva sostenuto che la pistola era "sotto la scrivania"; la sentenza in verifica ha ritenuto di poter superare l'obiezione difensiva sostenendo che "...
è molto probabile che solitamente la custodisse sotto la scrivania, in modo da averla a disposizione, al bisogno, per poi poterla infilare nella cintola e che, dopo l'uso, l'avesse riposta nell'armadio dal quale l'aveva prelevata per darla alla PG" (cfr., ivi, pag.
5) senza, invero, sciogliere il dubbio e la contraddittorietà tra le due versioni. 1.5 La motivazione della sentenza impugnata è inoltre carente quanto alla individuazione dei necessari riscontri alle dichiarazioni del Piccolo; si è chiarito, infatti, che i riscontri alle dichiarazioni del chiamante in correità debbono essere in primo luogo "autonomi" rispetto a queste ultime, non potendo perciò consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 5, 12.1.2012 n. 14.991, PG in proc. Strusciglio ed altri, in cui la Corte ha ritenuto non potessero essere considerati riscontri autonomi quelli provenienti da dichiarazioni del medesimo teste assistito, contenute in intercettazioni telefoniche, il cui significato, in uno all'identità dei chiamanti, era stato spiegato dallo stesso propalante; cfr., anche, Cass.
Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo ed altri, dove si è chiarito che i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare); deve trattarsi, inoltre, di riscontri "individualizzanti", tali cioè da riguardare non soltanto il fatto- reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, pur non essendo richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (cfr., così, in particolare, e su questi due aspetti, Cass.
Pen., 2, 11.7.2019 n. 35.923, PG ci Campo Filippo; cfr., anche, Cass. Pen., 6, 11.7.2018 n. 45.733, P., in cui la Corte ha chiarito che ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato).A ben guardare, nessuno dei "riscontri" che i giudici di merito hanno ritenuto di individuare come tali rispetto alle dichiarazioni del Piccolo possiede queste caratteristiche.
Non certo la "visita" dei due soggetti non identificati che il giorno 19 maggio avrebbero esploso colpi di arma da fuoco all'interno del garage del Piccolo il quale, a testimonianza dell'episodio, avrebbe conservato i bossoli da lui rinvenuti e raccolti nell'occasione e consegnati agli operanti: il "collegamento" tra l'episodio e la richiesta estorsiva che sarebbe stata avanzata dal Lombardi e dal Marchisella riposa, infatti, esclusivamente sulle parole dello stesso Piccolo secondo cui i coimputati, il giorno 28 maggio, avrebbero "rivendicato" la visita dei due sconosciuti del giorno 19; in questo contesto, la consegna dei quattro bossoli non possiede, all'evidenza, alcuna capacità di riscontro autonoma ed individualizzante rispetto alle propalazioni del Piccolo.
Altro elemento cui i giudici di merito hanno attribuito il valore di un riscontro alla chiamata del coimputato è la "visita" del Marchisella e del Lombardi del giorno 28 maggio quando i due si recarono presso il garage del Piccolo a bordo di una Clio scura condotta da un terzo, rivendicando nell'occasione l'iniziativa del giorno 19 e chiedendo esplicitamente la consegna di 50.000 Euro che sarebbero passati a ritirare il venerdì successivo quando, in realtà, non si presentò nessuno; anche in tal caso, fermo restando che - come risulta dalla stessa sentenza impugnata - le immagini del circuito di videosorveglianza non avevano consentito di identificare i due "visitatori" negli odierni ricorrenti, anche in tal caso la circostanza secondo cui tale visita era stata funzionale ad avanzare la richiesta estorsiva "collegata" alle minacce del giorno 19 è fondata solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni del Piccolo.
Quanto, infine, all'episodio del giorno 5 giugno, è pacifica la presenza del Marchisella e del Lombardi, giunti sul posto a bordo della vettura Citroen di colore nero condotta dal Monteverde; pacifica inoltre la esplosione di un colpo di arma da fuoco che, come già accennato, aveva attinto il Marchisella, ancora una volta rimane invece affidata alle sole parole del Piccolo la "causale" dell'episodio da costui attribuita alla aggressione che - senza peraltro l'uso di armi - egli avrebbe subito dai due all'interno del suo ufficio quando aveva fatto presente di non voler sottostare alla richiesta estorsiva.
Come pure accennato sul posto erano giunte le forze dell'ordine allertate da terzi ed il Piccolo non aveva potuto non ammettere il possesso dell'arma clandestina che aveva consegnato agli operanti. I giudici di merito hanno ritenuto di poter valorizzare, quali riscontri oggettivi alle parole del Piccolo, le immagini del circuito di videosorveglianza del garage e dello stesso nosocomio che avevano consentito di individuare la autovettura del Monteverde giungere sul posto e, poi, il Marchisella ed il Lombardi fuggire dal garage e risalire a bordo del veicolo per allontanarsi velocemente alla volta del Pronto Soccorso dell'Ospedale dove era stato lasciato il Marchisella ferito dal colpo di pistola.
Si tratta, tuttavia, di elementi fattuali che, come già accennato, non offrono alcun riscontro al racconto del Piccolo quanto alle ragioni della "visita" del Lombardi e del Marchisella come, anche, della aggressione di costoro ai suoi danni. Considerazioni analoghe debbono essere fatte per quanto concerne le valutazioni operate dai giudici di merito in ordine alle difese del Lombardi e del Marchisella come, anche, al racconto del Monteverde: quanto alle prime, infatti, la eventuale inattendibilità (o il silenzio) dei due coimputati non può, di per sé, rappresentare un riscontro alle dichiarazioni del Piccolo che, peraltro, non sfuggono a rilievi analoghi ben evidenziati dalla difesa ma con i quali la Corte territoriale non si è confrontata limitandosi a giudicare meramente "congetturale" la vicenda della soppressione delle immagini della videocamera di sorveglianza installata all'interno dell'ufficio del Piccolo.
Indipendentemente dalla esistenza o meno di tali immagini, infatti, quel che rileva - e su cui i giudici del gravame, benché sollecitati, hanno omesso di prendere posizione - è il fatto che il Piccolo ha da un lato taciuto l'esistenza di videocamere installate proprio dove si sarebbero svolti i fatti del giorno 5 giugno e, dall'altro, persino negato di conoscere i due testi che ne avevano fatto cenno sia pure in termini non tra loro concordi ma che la stessa Corte di Appello ha indicato come "soggetti che lavoravano presso il garage" (cfr., pag. 7 della sentenza).
2. La sentenza va dunque annullata nei confronti di Luigi Lombardi e Luigi Marchisella con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello di Bari che procederà ad un nuovo giudizio tenendo conto delle considerazioni svolte in precedenza circa la necessità di valutare la attendibilità del Piccolo e di verificare che le dichiarazioni di chiamata in correità a carico dei due ricorrenti siano corroborate da riscontri dotati della necessaria autonomia rispetto al dato da confortare.
3. Il ricorso di Luigi Piccolo deve essere invece respinto. 3.1 Come accennato, la Corte di Appello ha riqualificato la condotta descritta al capo A) del proc. pen. 3274/18 RG e 3006/18 GIP piuttosto che in termini di tentato omicidio come lesioni personali sottolineando che il Piccolo non aveva esploso altri colpi pur avendo inseguito il Lombardi all'interno del garage e, infine, valorizzando la ferita all'anca del Marchisella indicativa, ad avviso dei giudici del gravame di merito, di come il colpo fosse stato esploso nel corso della concitata discussione.
Nel contempo, tuttavia, hanno escluso la applicabilità della pur invocata esimente della legittima difesa "non essendovi prova alcuna che i due fossero muniti di arma anche in questa ultima occasione, in modo da trovarsi, il Piccolo, 'pericolo attuale di un'offesa ingiusta' né che 'la difesa fosse proporzionata alla offesa— (cfr., pag. 10 della sentenza in verifica). A fronte di questa motivazione, la difesa del Piccolo ha invocato la disciplina della legittima difesa "domiciliare" quale introdotta dalla legge n. 36 del 26 aprile del 2019 e, in particolare, il rilievo attribuito dal legislatore al "turbamento" dell'aggredito.
Non è allora inutile in primo luogo puntualizzare che lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass.
Pen., 1, 20.2.2020 n. 14.161, Abico, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell'imputato che, intervenuto in una normale lite tra madre e figlio, aveva cagionato lesioni personali alla donna, essendosi escluso che da tale lite potesse essere derivato nel soggetto agente un turbamento nei termini richiesti dalla norma; cfr., sul requisito del "turbamento", anche Cass. Pen., 4, 10.11.2020 n. 34.345, Setti; Cass. Pen., 3, 10.10.2019 n. 49.883, Capozzo). Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore; la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione predatoria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico "animus defendendi", per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata (cfr., Cass.
Pen., 1, 20.2.2020 n. 21.794, Barbieri; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 10.10.2019 n. 49.883, Capozzo, già citata, in cui la Corte ha spiegato che l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, rappresenta reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati a patto che il pericolo dell'offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l'impiego dell'arma sia concretamente necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni ove ricorra un pericolo di aggressione personale). 3.2 Nel caso di specie, va in primo luogo segnalato che l'esistenza del requisito della "attualità" del pericolo di offesa alla propria incolumità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del Piccolo avendo già la Corte di Appello fatto presente come non vi fosse prova della disponibilità e tantomeno dell'uso di un'arma da fuoco da parte del Lombardi e del Marchisella; in ogni caso, è pacifico il dato - su cui la difesa non ha mai sollevato alcun rilievo - secondo cui l'arma utilizzata dal Piccolo fosse un'arma clandestina recante la matricola abrasa e da lui illegittimamente detenuta essendo appena il caso di ribadire che tra i presupposti di operatività della legittima difesa "domiciliare" vi è, per l'appunto, che l'arma utilizzata per difendere la propria o altrui incolumità ovvero, alle condizioni stabilite, anche i beni propri o altri, sia "legittimante detenuta" (cfr., Cass.
Pen., 15.1.2020 n. 13.191, Galluccio, secondo cui l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale; che l'impiego dell'arma sia, in concreto, necessario a difendere l'incolumità, propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale).
Né è praticabile l'ipotesi dell'eccesso colposo di legittima difesa atteso che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (cfr. Cass. Pen., 5, 12.12.2019 n. 19.065, Di Domenico, resa in una fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della legge 26 aprile 2019 n. 36, in cui la Corte ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell'azione asseritamente difensiva).3.3 II rigetto del ricorso del Piccolo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata ne