Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32114/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32114/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32114/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito nell'accertamento della penale responsabilità, all'apprezzamento circostanziale e dosinnetrico della condotta e della misura sanzionatoria, denunciando: 1.1. travisamento della prova dichiarativa e violazione della fattispecie incriminatrice, avendo la Corte errato nel ritenere minatoria la condotta tenuta dalla imputata, che si era solo limitata a chiedere un grazioso riconoscimento per la funzione prestata; 1.2. violazione della legge penale e vizio di motivazione, nel rigettare la Corte la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, una più mite dimensione sanzionatoria, oltre alla disapplicazione della recidiva ritenuta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 32114/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione del conato estorsivo ad opera della persona offesa restituiva chiara evidenza della connessione funzionale tra la minaccia espressa nel periodo formato con il messaggio di testo inviato alla p.o. e la richiesta di denaro rivolta alla stessa. A fronte di tali elementi dichiarativi - del tutto inequivoci - la differente lettura del quadro probatorio prospettato dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. 2.1.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione ricompensa atto sessuale con un detenuto grave tentazione concussione sanzione penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BILARDI LIDIA nata a MILANO il 29/12/1969 avverso la la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. 4 4-1496/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito nell'accertamento della penale responsabilità, all'apprezzamento circostanziale e dosinnetrico della condotta e della misura sanzionatoria, denunciando: 1.1. travisamento della prova dichiarativa e violazione della fattispecie incriminatrice, avendo la Corte errato nel ritenere minatoria la condotta tenuta dalla imputata, che si era solo limitata a chiedere un grazioso riconoscimento per la funzione prestata; 1.2. violazione della legge penale e vizio di motivazione, nel rigettare la Corte la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, una più mite dimensione sanzionatoria, oltre alla disapplicazione della recidiva ritenuta.

2. Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati ed adeguatamente argomentati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova dichiarativa. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione del conato estorsivo ad opera della persona offesa restituiva chiara evidenza della connessione funzionale tra la minaccia espressa nel periodo formato con il messaggio di testo inviato alla p.o. e la richiesta di denaro rivolta alla stessa. A fronte di tali elementi dichiarativi - del tutto inequivoci - la differente lettura del quadro probatorio prospettato dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. 2.1.

Del pari è a dirsi per il rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della manifestata intensità del dolo; per la dimensione sanzionatoria, peraltro prossima ai minimi edittali per la fattispecie tentata compiuta; per la valorizzazione dei presupposti 4-1496/2020 storici della riconosciuta recidiva, ancorati alla iterazione di reati omogenei i tempi non eccessivamente dilatati.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro duemila.

4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo