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Sentenza — n. 32112/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's civil-only reform of acquittal based on combined evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32112/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against an appellate court decision that reformulated an acquittal solely for civil purposes. The defense argued that the appellate court violated procedural rules by relying on new declarative evidence without ordering a retrial, citing the Dasgupta precedent. The court held that no retrial was necessary because the appellate judge did not re-evaluate the existing declarative evidence but instead combined it with previously unexamined documentary evidence, such as an unheeded demand for restitution.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.; Art. 646 cod. pen.: The appellate court is not required to order a retrial when reforming an acquittal for civil purposes if the decision relies on a combined assessment of existing declarative evidence and new documentary proof rather than a distinct re-evaluation of the declarative evidence.

Parole chiave

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appellate reform civil purposes mandatory retrial declarative evidence combined assessment proof unheeded demand restitution procedural violation appeal revisione di una decisione risarcimento per errore giudiziario ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.
La difesa lamenta che la Corte di merito ha omesso la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva in contrasto con i principi enunziati dalla sentenza delle Sezioni Unite Dasgupta che impone la rinnovazione, anche d'ufficio, dell'istruttoria ex art. 603, comma 3, cod.proc.pen.
Art. 646 cod. pen.
Luigi Corvaglia, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 646 cod.pen.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
a Galatone il 13/7/1970 avverso la sentenza resa il 14/6/2019 dalla Corte di Appello di Lecce Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L.
Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 58
dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 646 cod.pen
Luigi Corvaglia, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 646 cod.pen.
art. 603 cod. proc. pen
La cennata decisione ha precisato che il comma 3bis, inserito nell'art. 603 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SICILIANO MAURIZIO n. a Galatone il 13/7/1970 avverso la sentenza resa il 14/6/2019 dalla Corte di Appello di Lecce Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte con allegata nota spese del difensore della p.c., Avv. Americo Barba

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 2/5/2016 e in accoglimento dell'appello agli effetti civili proposto da Fortezza Ulderico, dichiarava Siciliano Maurizio colpevole del reato di appropriazione indebita in rubrica ascrittogli, esclusa l'appropriazione 4 di oggetti preziosi, e per l'effetto lo condannava al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Siciliano Maurizio, Avv. Luigi Corvaglia, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 646 cod.pen. Sostiene la difesa che la sentenza d'appello ha ribaltato la sentenza assolutoria resa in primo grado senza conformarsi alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia, ritenendo provato il dolo appropriativo sulla base delle circostanze riferite dalla parte civile in sede di esame in ordine all'interdizione all'accesso nell'abitazione del defunto da parte del Siciliano e all'assenza di riscontro alla formale diffida a restituire i beni inoltrata dal legale del Fortezza all'imputato nel novembre 2012; 2.2 la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen.

La difesa lamenta che la Corte di merito ha omesso la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva in contrasto con i principi enunziati dalla sentenza delle Sezioni Unite Dasgupta che impone la rinnovazione, anche d'ufficio, dell'istruttoria ex art. 603, comma 3, cod.proc.pen. quando la decisione riformatrice si fondi su una diversa valutazione delle prove dichiarative, anche se solo ai fini civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Questa Corte ha di recente autorevolmente ribadito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021,Cremonini, Rv. 281228; nello stesso senso Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016,Dasgupta, Rv. 267489). La cennata decisione ha precisato che il comma 3bis, inserito nell'art. 603 cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103, costituisce l'evoluzione delle regole sulla rinnovazione istruttoria in appello, secondo l'esegesi sviluppatasi attraverso le pronunce del Supremo collegio penale, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2016, Dasgupta. La modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova. 3.1 Nella specie, tuttavia, la Corte territoriale non ha effettuato una difforme valutazione delle dichiarazioni della parte civile né di altri testi escussi, rimaste immutate nella loro portata dimostrativa, limitandosi, sulla base dei materiali probatori acquisiti, ad accreditare alle fonti orali una valenza concludente in punto di dolo, anche alla luce della formale diffida inoltrata all'imputato dalla p.o. e rimasta inevasa.

Non sussisteva, dunque, la necessità per il giudice di appello di procedere, d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dal momento che la riforma della pronunzia assolutoria non poggia su una diversa valutazione della prova dichiarativa ma sull'apprezzamento congiunto delle stesse e della prova documentale pretermessa in primo grado, costituita dalla diffida alla restituzione di beni mobili e documenti custoditi nell'abitazione del de cuius.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese di assistenza e difesa in favore della parte civile Fortezza Ulderico, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fortezza Ulderico, che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mar