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Sentenza — n. 32111/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32111/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32111/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BARTUCCIO DOMENICO n. a Lamezia Terme il 10/5/1962, parte civile costituita nel proc. n. 501/2009 R.g.n.r. nei confronti di COSENTINO NICOLA, n. a Lamezia Terme 1'8/12/1958 avverso la sentenza resa il 7/12/2020 dal Tribunale di Lamezia Terme visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la memoria difensiva depositata dal difensore nell'interesse di Cosentino Nicola; udita la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della p.c., Avv. Sergio Usai in sostituzione dell'Avv. Maria Rita Bagalà, che ha deposito conclusione scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato, Avv. Maria Bonaddio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 578 cod.proc.pen, art. 117 Cost, art. 100 cod. proc. pen, art. 122 cod. proc. pen, art. 578 cod.pen, art. 24 Cost; Sentenza — n. 32111/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ritenere che in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, il giudice d'appello è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9245 del 14/11/2003 dep. 2004,Rv. 228380;cui adde, tra molte, Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014 dep.2015, Rv. 262175;Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Rv. 269890).

Parole chiave

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lacuna giurisdizionale perdita dell'interesse degno di protezione inattività successiva alla sospensione ripristino dell'effetto sospensivo restrizione della proprietà senza risarcimento interdizione civile

Disposizioni normative citate

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art. 578 cod.proc.pen
Maria Rita Bagalà, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 578 cod.proc.pen.
art. 117 Cost
6, comma 2, CEDU -così come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, da intendersi come parametro interposto dell'art. 117 Cost.- nonché in relazione agli artt.
art. 100 cod. proc. pen
E' pacifica nella giurisprudenza di legittimità la distinzione fra la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., che conferisce al difensore lo jus postulandi, ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale prevista dall'art.
art. 122 cod. proc. pen
pen., che conferisce al difensore lo jus postulandi, ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., che attribuisce al procuratore, a norma dell'art.
art. 578 cod.pen
Maria Rita Bagalà, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 578 cod.proc.pen.
art. 24 Cost
per violazione dell'art. 24 Cost.
art. 576 cod.proc.pen
176/2019, scrutinando con esiti di infondatezza il profilo relativo alla legittimità del sistema impugnatorio disegnato dall'art. 576 cod.proc.pen., ha confermato il carattere accessorio delle pretese civilistiche azionate nel processo penale, chiarendo, nondimeno, che l'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BARTUCCIO DOMENICO n. a Lamezia Terme il 10/5/1962, parte civile costituita nel proc. n. 501/2009 R.g.n.r. nei confronti di COSENTINO NICOLA, n. a Lamezia Terme 1'8/12/1958 avverso la sentenza resa il 7/12/2020 dal Tribunale di Lamezia Terme visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la memoria difensiva depositata dal difensore nell'interesse di Cosentino Nicola; udita la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della p.c., Avv. Sergio Usai in sostituzione dell'Avv. Maria Rita Bagalà, che ha deposito conclusione scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato, Avv. Maria Bonaddio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice d'appello, riformava la decisione del giudice di pace in data 4/4/2017, dichiarando l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di cui agli artt. 633 e 631 cod.pen. ascritti all'imputato, sostanziati dall'invasione ed arbitraria occupazione a fine di profitto di parte del terreno di Bartuccio Domenico Salvatore con danneggiamento della rete e dei paletti che delimitavano la linea di confine.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile Bartuccio Domenico,a mezzo del difensore Avv. Maria Rita Bagalà, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 578 cod.proc.pen. La difesa denunzia che il Tribunale ha omesso di decidere in ordine alle statuizioni civili della sentenza di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, condannandolo alla pena di euro 258 di multa e al risarcimento del danno liquidato in euro mille in favore della parte civile. Pur in presenza della rilevata causa estintiva, il giudice d'appello era tenuto, a norma dell'art. 578 cod.proc.pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni che concernono gli interessi civili, omissione che impone l'annullamento della sentenza. 2.2 Con memoria in data 14 giugno 2021, il difensore dell'imputato Cosentino Nicola ha eccepito preliminarmente la mancanza di procura speciale da parte del difensore della ricorrente parte civile.

Quindi l'Avv. Bonaddio ha integralmente richiamato l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce del 6/11/2020, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod.proc.pen. in relazione all'art. 6, comma 2, CEDU -così come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, da intendersi come parametro interposto dell'art. 117 Cost.- nonché in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e 48 CDF UE, chiedendo la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Infine, la difesa lamenta che la Corte di merito ha esaminato esclusivamente il primo motivo d'appello relativo alla legittimazione alla querela, omettendo la valutazione delle ulteriori doglianze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La dedotta inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del difensore è infondata. Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura dell'eccezione, risulta che in data 18/3/2011 Domenico Salvatore Bertuccio conferiva all'Avv. Bagalà procura speciale ai fini della costituzione di parte civile nel processo a carico di Cosentino Nicola, espressamente facoltizzandolo a proporre le necessarie impugnazioni. La latitudine della formula utilizzata e l'espresso riferimento alle successive ed eventuali fasi di impugnazione non lascia adito a dubbi circa la reale intenzione della parte di conferire al proprio legale anche il potere di proporre ricorso.

E' pacifica nella giurisprudenza di legittimità la distinzione fra la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., che conferisce al difensore lo jus postulandi, ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., che attribuisce al procuratore, a norma dell'art. 76, comma 1, cod. proc. pen. la legitimatio ad processum, ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. Questa Corte ha chiarito in proposito che la presunzione di limitazione di efficacia della procura "per un solo grado del processo" riguarda il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. e non concerne la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. la quale, avendo effetti di natura sostanziale - in quanto conferisce al mandatario il compito di esercitare l'azione in nome e per conto del danneggiato - conserva i propri effetti fino all'espletamento dell'incarico, secondo le regole generali del mandato (Sez. 2, n. 30951 del 15/06/2016, Rv. 267379;

Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Rv. 275432).

4. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero, il Tribunale di Lamezia Terme con l'impugnata sentenza, dopo aver disatteso la doglianza difensiva in ordine all'asserito difetto di legittimazione alla querela della costituita parte civile, è addivenuta alla declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione senza alcuna valutazione delle ulteriori censure formulate dall'appellante a norma dell'art. 578 cod.pen. ed omettendo di decidere sulle statuizioni civili rese in primo grado. Alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili (tra molte, Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Rv. 270322;Sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019, Rv. 276513).

La rilevata lacuna motivazionale impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice 3 civile competente per valore in grado d'appello, cui è demandato anche il regolamento delle spese dell'odierno grado. 4.1 Non può, infatti, trovare accoglinnento l'istanza di sospensione formulata dalla difesa del Cosentino in attesa della definizione della questione di costituzionalità dell'art. 578 cod.proc.pen., devoluta al Giudice delle Leggi dalla Corte di Appello di Lecce, secondo cui la disposizione in parola si porrebbe in contrasto con la presunzione di innocenza come declinata, innanzitutto, dall'art. 6, comma 2, CEDU.

Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 6 C.E.D.U., nella parte in cui consente di confermare in grado di appello le statuizioni civili senza una formale pronunzia di condanna, in quanto tale norma impone un pieno accertamento sulla regiudicanda e sui motivi di appello, sicché la pronuncia sulle sole statuizioni civili presuppone la verifica della sussistenza dei profili di responsabilità penale dell'incolpato (Sez. 6, n. 36553 del 26/11/2020, Rv. 280120).

A conferma di tanto, basti por mente al fatto che quando vengono in rilievo le statuizioni civili e, quindi, la piena cognizione della regiudicanda richiesta dall'art. 578 cod.proc.pen., non vi è spazio per l'applicazione del principio secondo cui, in presenza di una causa estintiva, il giudice dell'impugnazione può emettere pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo quando le relative ragioni emergano in modo incontestabile ovvero siano suscettibili di diretta ed immediata percezione dal provvedimento censurato (Sez. U., n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ritenere che in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, il giudice d'appello è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9245 del 14/11/2003 dep. 2004,Rv. 228380;cui adde, tra molte, Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014 dep.2015, Rv. 262175;Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Rv. 269890).

Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 176/2019, scrutinando con esiti di infondatezza il profilo relativo alla legittimità del sistema impugnatorio disegnato dall'art. 576 cod.proc.pen., ha confermato il carattere accessorio delle pretese civilistiche azionate nel processo penale, chiarendo, nondimeno, che l'art. 578 cod.proc.pen. costituisce una deroga alla regola generale dettata dall'art. 538 codice di rito, asseverando nella sostanza, seppur incidentalmente, la conformità al sistema dell'istituto e la rispondenza del medesimo alle garanzie della Carta Fondamentale, la cui concreta declinazione implica e recepisce i principi della CEDU.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per quest