Italian Court dismisses appeals against robbery convictions, upholding evidence use and recidiva denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals by three defendants challenging their convictions for aggravated robbery and related offenses. The defense argued against the admissibility of prior non-final judgments as evidence and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that such documents were legitimately used only to establish the existence of prior proceedings and the defendants' status as collaborators, not to reconstruct facts, and that the first instance correctly denied mitigating factors due to the high intensity of the crime's execution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 238, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 628, cod. pen.: The use of non-final prior judgments is limited to establishing their existence and procedural history, not fact-finding; generic appeals regarding sentencing proportionality without specific factual grounds are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) MUSSO MICHELE n. a Palermo il 3/6/1978 2) RIZZO ALESSANDRO n. a Palermo il 4/12/1978 3) PROVENZANO GIORGIO n. a Palermo il 7/3/1966 avverso la sentenza resa il 16/12/2019 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, Avv.Maurilio Panci, anche in veste di sostituto processuale dell'Avv. Raffaele Delisi, per gli imputati Provenzano e Rizzo, nonché l'Avv. Giuseppina Gangi per l'imputato Musso, i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del GUP del locale Tribunale che, in data 19/10/2016, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli rispettivamente:-Provenzano Giorgio e Musso Michele dei reati loro ascritti ai capi A), B), C) della rubrica, escluse per il solo Musso, in relazione al reato di cui al capo A), le aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3 n.1, cod.pen. e 7 L. n. 203/91 con conseguente condanna, ritenuta la recidiva contestata a ciascuno e il vincolo della continuazione, applicata la riduzione per il rito, del Provenzano alla pena di anni otto di reclusione ed C 2.000,00 di multa, del Musso alla pena di anni sei, mesi nove di reclusione ed C 2.000,00 di multa; -Rizzo Alessandro del reato ascrittogli al capo F) della rubrica con condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 4.000,00 di multa.
A Provenzano Giorgio e Musso Michele si ascrive il concorso nel delitto di rapina pluriaggravata in danno della A.G. Trasporti s.r.I., commesso in Campobello di Mazara il 4/11/2013 (capo A) nonché il possesso di segni distintivi contraffatti (pettorine con la scritta" Polizia"- capo B) e la ricettazione di una Fiat Punto e di targhe di provenienza furtiva (capo C) mentre al Rizzo si contesta la ricettazione continuata di merce costituente il profitto della rapina e di una somma di danaro provento dalla medesima. 1.1 I fatti a giudizio sono stati esaustivamente ricostruiti dal primo giudice che ha evidenziato come la rapina sub A) avesse una matrice francamente mafiosa, alla stregua delle risultanze investigative acquisite nell'ambito del procedimento n.20429/12 N.R. -e confluite in quello odierno- che hanno conclamato l'accurata preparazione dell'azione delittuosa, l'esecuzione effettuata con grande spiegamento di uomini e mezzi, i canali di smistamento della refurtiva e di divisione dei proventi tra i partecipanti a vario titolo alla stessa.
In particolare, le intercettazioni telefoniche, secondo quanto illustrato dal primo giudice, hanno permesso di accertare che la rapina in contestazione si inseriva nel contesto di attività illecite autorizzate dalla famiglia mafiosa di Castelvetrano (alla quale, infatti, era andata una cospicua parte del bottino) ed era stata posta in essere da un gruppo criminale capeggiato da Bellomo Girolamo (detto Luca, nipote acquisito del latitante Matteo Messina Denaro), il quale operava secondo le direttive impartite dal cognato Guttadauro Francesco, e con la compartecipazione di alcuni soggetti a servizio delle famiglie mafiose palermitane.
I fatti in questione sono stati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30/6/2017, che nella sostanza confermava, salvo marginali interventi riformatori, l'impianto della decisione del Gup di Palermo del 16/12/2015, le cui statuizioni sono divenute irrevocabili a seguito del rigetto dei ricorsi degli imputati in sede di legittimità con sentenza di questa Corte n. 55346 del 5/7/2018.Nell'ambito del cennato procedimento, che aveva ad oggetto le imputazioni di associazione di tipo mafioso, rapina ed estorsione pluriaggravata, in sede di interrogatorio dinanzi al P.M., alcuni degli indagati rendevano dichiarazioni auto ed etero accusatorie, chiamando in correità - con particolare riferimento al delitto sub A) perpetrato in danno della A.G.
Trasporti s.r.l. in Campobello di Mazara-gli odierni imputati,Provenzano, Musso e Rizzo, nei cui confronti veniva iscritto il procedimento oggi a giudizio. Gli elementi di prova a carico dei ricorrenti sono, dunque, costituiti dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori di giustizia Morsicato Benito e Lo Piparo Salvatore e dall'indagato di reato connesso Carrello Ciro, morto suicida in carcere prima che fosse formalizzata la sua veste di collaboratore.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo L'Avv. Giuseppina Gangi nell'interesse di Musso Michele 2.1 il vizio di motivazione per omissione e contraddittorietà della stessa, con riferimento agli artt. 192, comma 2, e 533 cod.proc.pen. nella parte in cui si ritiene che l'odierno ricorrente abbia commesso i fatti per cui è condanna. La difesa lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di valutare, anche implicitamente, la maggior parte degli elementi addotti a sostegno della richiesta di assoluzione del prevenuto, per il resto travisandoli.
In particolare, non ha fornito risposta ai motivi concernenti l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia e l'assenza di riscontri alle loro propalazioni; non ha tenuto conto che gli esiti investigativi concernenti la fase preparatoria della rapina conclamano l'estraneità del Musso, in contrasto con le dichiarazioni del collaboratore Morsicato, mentre con riguardo alla fase esecutiva della stessa, cui il Morsicato non ha preso parte, le sue dichiarazioni hanno carattere de relato. Aggiunge, inoltre, la difesa che i giudici d'appello hanno trascurato di considerare che nelle dichiarazioni del 16/1/2014 il Morsicato, parlando del ruolo del Musso, fa riferimento ad una rapina diversa da quella in contestazione e che, comunque, le stesse non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore Lo Piparo.
Hanno obliterato l'assenza di indicazioni in ordine alla presenza del Musso nella fase esecutiva della rapina, alla stregua delle dichiarazioni del teste Fasitta Giuseppe, come pure la circostanza, emergente dall'intercettazione telefonica del 23/10/2013, in ordine all'esistenza di un altro autolavaggio, diverso da quello del Musso, utilizzato per le riunioni del gruppo facente capo a Battaglia Ruggero. Aggiunge, infine, il ricorrente che le dichiarazioni di Carrello Ciro non si prestano a riscontrare quelle del Morsicato, non avendo quest'ultimo partecipato all'esecuzione della rapina, né la Corte di merito ha fornito risposta alla dedotta inconciliabilità tra le dichiarazioni del collaboratore circa l'utilizzo dell'autolavaggio di Brancaccio di titolarità del Musso per le riunioni preparatorie e la vendita dell'attività ben sei mesi prima dell'esecuzione dell'illecito contestato.
In conclusione, secondo il difensore la sentenza impugnata non ha evaso le critiche formulate in ordine all'attendibilità soggettiva dei collaboratori e alla coerenza intrinseca ed estrinseca delle loro propalazioni. Le parziali risposte fornite al gravame difensivo risultano, inoltre, contraddittorie, in particolare con riguardo al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di Carrello Ciro e al contenuto della richiesta di archiviazione del P.m. in data 3/3/2015 in relazione alla lettera di minacce asseritamente proveniente da Bellomo Girolamo; 2.2 l'illogicità della motivazione con riferimento all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. nella parte in cui si è ritenuta la sussistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori Morsicato e Carrello.
La difesa deduce che i giudici territoriali non hanno fatto corretto governo dei principi che presidiano la valutazione delle dichiarazioni de relato, ritenendo che le propalazioni del Carrello fossero riscontrate da quelle del Morsicato, sebbene quest'ultimo non avesse partecipato alla fase esecutiva del delitto, né hanno tenuto conto del difetto del requisito dell'autonomia genetica delle chiamate, ignorando che il Morsicato riferiva quanto appreso dal Carrello e sussiste il dubbio che quest'ultimo, morto suicida in carcere, per favorire la propria ammissione al programma di protezione dei testimoni si sia allineato alle dichiarazioni già rese dallo zio Morsicato Benito; 2.3 l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 3, 238 e 238 bis cod.proc.pen. nella parte in cui valuta l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori Morsicato e Carrello.
La difesa si duole che la Corte d'Appello abbia tratto argomenti di prova ex art. 238 bis cod.proc.pen. dalla sentenza del Gup di Palermo in data 16/12/2015, resa a definizione del proc. n. 20429/2012, divenuta irrevocabile in data 5/7/2018, senza considerare che le dichiarazioni nella stessa riportate restano soggette al regime di utilizzabilità di cui all'art. 238, comma 2 bis, codice di rito e possono essere usate nel diverso procedimento contro l'imputato solo se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova, requisiti non ravvisabili nel caso a giudizio; 2.4 l'omessa motivazione con riferimento agli artt. 178, 192, comma 3, 238 cod.proc.pen. nella parte in cui valuta l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Morsicato.
La difesa, dopo aver ricordato che nel giudizio di primo grado erano state acquisite le dichiarazioni rese dal Morsicato dinanzi al Tribunale di Marsala nel procedimento celebrato con rito ordinario a carico di Pasini Luciano, deduce che in sede di gravame la difesa aveva eccepito l'avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni senza che all'assunzione avesse partecipato il difensore dell'imputato ex art. 238, comma 2 bis, cod.proc.pen., questione su cui la sentenza impugnata non ha fornito risposta, pur avendo a pag. 15 richiamato le predette dichiarazioni per escludere la sussistenza di motivi di astio tra l'imputato e il collaboratore L'Avv.
Maurilio Panci nell'interesse di Provenzano Giorgio 3.1a violazione di legge e il vizio di motivazione per omissione e contraddittorietà in relazione agli artt. 125, 192 comma 3,546 e 533 cod.proc.pen. La difesa sostiene che la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni dei collaboratori Lo Piparo Salvatore e Morsicato Benito, reputandole dotate di autonomia genetica, senza indicare gli elementi di riscontro esterno e chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto ininfluenti le discrasie e le falsità denunziate in sede di gravame.
Dopo aver richiamato le doglianze formulate nell'atto d'appello, il ricorrente assume che i giudici territoriali hanno omesso il vaglio delle censure relative all'inattendibilità del Morsicato, sebbene le dichiarazioni dal medesimo rese circa il ruolo del Provenzano siano risultate per più versi smentite. Infatti, la tesi un intervento finalizzato a ricercare un contatto con la famiglia mafiosa del luogo di consumazione della rapina è contraddetto dalla partecipazione all'azione delittuosa del Bellomo, espressione del gruppo mafioso che controllava il territorio mentre l'assunto che il Provenzano dovesse provvedere alla ricerca di un basista ad appena 15 giorni dalla consumazione del reato è smentito dal fatto che Pasini Luciano, autista, dipendente dell'azienda rapinata, era stato individuato per detto ruolo già alcuni mesi prima dell'azione delittuosa.
La Corte territoriale non ha fornito spiegazione della palese illogicità rappresentata dal preteso intervento del Lo Piparo nei confronti del Provenzano su sollecitazione di Ciro Carrello, che dell'imputato era figliastro convivente, come pure delle difformità emerse nel corso delle audizioni dei collaboratori circa il danaro investito dal ricorrente per l'acquisto dei giubbotti con la scritta "Polizia", né della mancata considerazione delle dichiarazioni dello stesso Carrello, il quale ha riferito che il Morsicato aveva da lui appreso della rapina e non aveva preso parte ad alcun sopralluogo.
La sentenza impugnata, secondo il difensore, avrebbe obliterato tutte le criticità segnalate in sede di gravame, affermando apoditticamente l'attendibilità dei collaboratori Lo Piparo e Morsicato con formule stereotipate;3.1 l'illogicità della motivazione con riferimento all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. nella parte in cui si è ritenuta la sussistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori Morsicato e Carrello. Il ricorrente deduce che la Corte di merito ha omesso di valutare i rilievi difensivi circa la natura de relato delle dichiarazioni di Morsicato e Lo Piparo e l'assenza di autonomia genetica delle stesse, derivanti dalla fonte primaria costituita da Carrello Ciro, partecipe della rapina.
Inoltre, ha disatteso i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riscontri, ritenendo le propalazioni del Lo Piparo riscontrate da quelle del Morsicato, sebbene entrambi non avessero partecipato alla fase esecutiva del delitto e abbiano riferito circostanza apprese de relato mentre la fonte diretta, Ciro Carrello, ha negato di essere a conoscenza di un coinvolgimento del Provenzano nei fatti a giudizio, appreso solo successivamente dal Morsicato, con conseguente difetto del requisito dell'indipendenza ed autonomia delle chiamate.
Inoltre, secondo la difesa, anche a voler attribuire valore indiziario a quanto appreso de relato dai cennati collaboratori, i dati riferiti mancano del requisito della certezza e non si prestano a fungere da riscontro a norma dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. in quanto frutto di circolarità della prova. Aggiunge il difensore che la Corte di merito è incorsa in travisamento delle dichiarazioni del Carrello laddove sostiene che le stesse indicano il Provenzano quale tramite con la famiglia di Castelvetrano, nonostante il collaboratore abbia escluso di avere diretta conoscenza di un coinvolgimento del ricorrente nei fatti a giudizio.
Infine, la difesa si duole dell'incompleta valutazione del compendio indiziario da parte dei giudici di merito, i quali si sono limitati ad enucleare elementi funzionali a contrastare le ragioni della difesa, facendo ricorso a deduzioni non sostenute da motivazione plausibile; 3.2 l'illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192 comma 3, 238 e 238 bis cod.proc.pen. nella parte relativa alla valutazione di attendibilità dei collaboratori Morsicato e Lo Piparo. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha argomentato l'attendibilità dei collaboratori sulla base della sentenza resa dal Gup del Tribunale di Palermo in data 16/12/2015 a definizione del proc. 20249/2012, cui il Provenzano era estraneo.
L'Avv. Raffaele Delisi nell'interesse di Rizzo Alessandro 4. l'inosservanza di norme processuali ex art. 191 cod.proc.pen. e la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 238 bis, 438 e 441 codice di rito. Il difensore, dopo aver premesso che l'unico riscontro alla chiamata in correità di Morsicato Benito nei confronti del prevenuto è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Carrello, lamenta che la Corte di merito ha risposto alle deduzioni difensive circa l'inattendibilità dello stesso con motivazione illogica, svalutando con argomenti meramente congetturali la vicenda relativa al biglietto minatorio accreditato come proveniente dal Bellomo e risultato, in esito a consulenza grafica, attribuibile allo stesso Carrello.
Aggiunge la difesa che gli elementi a sostegno del giudizio di attendibilità del Carrello tratti dalla sentenza del Gup di Palermo in data 16/12/2015 si fondano su un provvedimento che, all'epoca dell'acquisizione, non era ancora definitivo con conseguente violazione degli artt. 234 e 238 bis cod.proc.pen., poichè gli elementi mutuati dalla cennata decisione sono stati acquisiti in altro processo in assenza di contraddittorio con l'odierno ricorrente e senza le dovute verifiche; 4.1 la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di statuire con riguardo alle circostanze contenute nel quarto motivo d'appello
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi proposti possono essere unitariamente scrutinati in quanto articolano sovrapponibili doglianze in punto di valutazione delle chiamate in correità, attendibilità dei dichiaranti, esistenza e natura dei riscontri nonché circa l'apprezzamento probatorio dei materiali acquisiti in primo grado e relativi a procedimenti connessi o collegati. 5.1 Deve, innanzitutto, negarsi fondamento all'assunto delle difese di Provenzano e Musso in ordine alla pretermissione dei motivi di gravame, avendo i giudici d'appello dato conto con un percorso giustificativo esente da lacune e manifeste illogicità delle ragioni alla base della reiezione dei motivi concernenti l'attendibilità dei collaboratori e la valutazione delle fonti dichiarative e documentali acquisite.
Infatti, la sentenza impugnata ha analizzato per ciascuna posizione processuale le principali doglianze, procedendo a specifica confutazione. Né può sfuggire che nella specie si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" giacché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado in considerazione della omogeneità dei criteri utilizzati nella valutazione delle prove e degli esiti attinti, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).
Non è ultroneo, peraltro, rammentare che, per costante avviso della giurisprudenza, in sede di legittimità non è censurabile il silenzio serbato dalla sentenza d'appello su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando la stessa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 259643; n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741). 5,2 In detta ottica deve rilevarsi come l'analisi della Corte territoriale in punto di credibilità dei chiamanti faccia seguito all'esaustivo scrutinio del primo giudice, che ha ripercorso le storie e le vicende processuali di ciascuno, fornendo un esaustivo giudizio in ordine alla loro credibilità soggettiva e all'attendibilità di quanto narrato.
Con riguardo alle posizioni di Lo Piparo e Morsicato il primo giudice, dopo aver richiamato le pregresse valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni da costoro rese, sia in fase cautelare, da parte del Tribunale del Riesame, nell'ambito del procedimento che ne aveva determinato l'arresto, che dal Gup del Tribunale di Palermo che, in data 16/12/2015, in esito al giudizio abbreviato che ha definito il processo principale,ha riconosciuto ad entrambi l'attenuante della collaborazione ex art. 8 D.L. 152/91, è pervenuto ad analoghe conclusioni sulla base della valutazione dei dati probatori acquisiti.
Ha, in particolare, evidenziato la coerenza interna, la completezza dei contenuti descrittivi e la costanza del narrato dei dichiaranti, non senza evidenziare che allorquando il Morsicato è incorso in imprecisioni, come nel caso dei sopralluoghi preliminari riferiti alla rapina in contestazione ma in realtà pertinenti ad altra azione predatoria in preparazione, ha provveduto nei successivi interrogatori a fornire le necessarie precisazioni. Il Gup ha inoltre sottolineato, a sostegno della spontaneità e genuinità delle dichiarazioni da costoro rese, che alcun elemento autorizza il sospetto che le stesse siano state frutto di concertazione o accordi fraudolenti tra i chiamanti, i quali dopo l'inizio della collaborazione non hanno avuto alcun contatto tra loro, ed ha evidenziato l'esistenza di elementi esterni di riscontro, costituiti dalle altre, autonome, chiamate. 5.3 La valutazione dei giudici di merito in ordine alla capacità delle chiamate dei collaboratori Lo Piparo e Morsicato di fornirsi reciproco riscontro e di essere ulteriormente convalidate dalle dichiarazioni del Carrello non presta il fianco a censura.
Questa Corte ritiene, infatti, con orientamento costante che, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744).
Si è, altresì, precisato che qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, la convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione non implica la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393). Con riguardo alla chiamata in correità o in reità "de relato" la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la stessa può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum";
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Rv. 277134). Di detti principi i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione, pervenendo ad un giudizio di responsabilità resistente alle obiezioni difensive in questa sede riproposte e caratterizzate da un elevato tasso di genericità. 5.4 Le sentenze di merito hanno in maniera concorde ed ampiamente argomentata formulato analogo giudizio positivo circa la credibilità personale di Carrello Ciro, anch'egli indagato nel procedimento principale n. 20429/12 N.R. e suicidatosi nel gennaio 2015 all'interno della Casa Circondariale di Palermo, ove si trovava detenuto.
Il predetto risulta aver reso al P.m., negli interrogatori del 10 e 28 gennaio 2015, dichiarazioni auto ed etero accusatorie in relazione alla rapina in contestazione sub A), alla quale aveva direttamente partecipato poiché facente parte del gruppo che si era introdotto nel deposito a fini predatori. Hanno evidenziato la sua internità alla famiglia mafiosa di Bagheria e il legame con il Provenzano, all'epoca dei fatti compagno della madre, richiamando le sue dichiarazioni circa la stabile partecipazione al gruppo facente capo a Ruggero Battaglia, dedito ad organizzare rapine per conto di tutti i mandamenti mafiosi di Palermo, che aveva come base logistica l'autolavaggio gestito da Musso Michele.
Il primo giudice ha rimarcato che il dichiarante ha riferito dettagli in ordine allo svolgimento dell'azione delittuosa riscontrati dalle indagini della p.g. e fino ad allora ignoti, come nel caso del furto delle targhe della Fiat Panda di Gallina Giovanna, apposte su autovettura analoga, data alle fiamme dopo l'esecuzione della rapina. Hanno, inoltre, escluso con pertinenti e persuasivi argomenti che la vicenda della lettera di minacce asseritamente inoltrata al Carrello dal Bellonno e risultata di probabile mano del medesimo abbia attitudine a revocare in dubbio la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità delle dichiarazioni rese, non essendo per certo provato il mendacio del Carrello e risultando, per contro, processualmente sicuro che nella fase in cui il medesimo meditava la scelta collaborativa aveva avuto segni allarmanti di una possibile esposizione a pericolo da parte dei correi.
I giudici territoriali hanno sottolineato, inoltre, come le dichiarazioni del Carrello risultino connotate da concretezza, linearità e coerenza logica mentre non è emerso alcun elemento suscettibile di far ritenere che le sue propalazioni siano state il frutto di condizionamenti ovvero di accordi fraudolenti con glialtri collaboratori dì giustizia, Morsicato e Lo Piparo, con i quali non consta che egli abbia avuto contatti dopo che costoro si erano determinati a collaborare con la giustizia.
6. La valutazione della Corte territoriale in punto di conferma della responsabilità dei prevenuti per il concorso nei capi loro ascritti non è, dunque, suscettibile di censura, stante il carattere meramente reiterativo delle doglianze formulate che hanno trovato ampia disamina e corretta soluzione nella sentenza impugnata. 6.1 Quanto al Provenzano, le dichiarazioni del Morsicato e del Lo Piparo appaiono del tutto convergenti nell'attribuire al ricorrente, "capo decina" del mandamento di Bagheria, il ruolo di colui che, su sollecitazione del Battaglia, che il piano della rapina aveva divisato, si incaricò di cercare il contatto con la famiglia mafiosa di Castelvetrano, individuato in Guttadauro Francesco; finanziò la realizzazione dei giubbotti con la scritta "Polizia" utilizzati dal gruppo criminale; individuò in Carrello Ciro, suo figlioccio e uomo di fiducia, uno dei partecipi all'esecuzione della rapina, incaricando -invece- il Morsicato di attendere il rientro dei rapinatori per sovrintendere allo scarico della merce.
Il Morsicato ha dettagliatamente descritto anche la riunione conviviale tenutasi prima del Natale 2013, finalizzata alla spartizione dei proventi della rapina, che in parte furono destinati al Provenzano, circostanza che trova conferma nelle dichiarazioni del Lo Piparo. Il Carrello, dal canto suo, ha ulteriormente convalidato la prassi secondo cui l'esecuzione delle rapine al di fuori del mandamento d'appartenenza degli autori era assoggettata alla previa autorizzazione della competente articolazione territoriale di "cosa nostra", precisando che Ruggero Battaglia era colui che "in base alle rapine inserisce i rapinatori" e si preoccupava di richiedere le autorizzazioni, che gli venivano sempre accordate in quanto "appartenente ad una famiglia molto potente di Palermo".
La pretesa dissonanza costituita dalla richiesta dell'autorizzazione al Provenzano da parte del Lo Piparo e non del Carrello e/o del Morsicato che con l'imputato intrattenevano qualificati rapporti personali è stata dalla Corte territoriale persuasivamente spiegata con la necessità di un'interlocuzione formale, rispettosa delle gerarchie interne alla compagine d'appartenenza. 6.2 Anche il Musso, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è attinto dalle dichiarazioni del collaboratore Morsicato Benito, ampiamente riscontrate da quelle del Carrello.
Va da subito chiarito che le propalazioni del Morsicato non sono qualificabili come de relato in quanto il medesimo ha riferito di essere stato presente, secondo le direttive del Provenzano, allorché gli esecutori della rapina avevano fatto ritorno a Palermo con il Tir carico del compendio rapinato e di averli aiutati nel trasbordo della merce. Il collaboratore ha dapprima indicato e, quindi, riconosciuto fotograficamente il Musso come uno dei componenti del gruppo che aveva messo in atto la rapina, precisando che il medesimo gestiva un autolavaggio nella zona di Brancaccio (attività ceduta subito dopo il fatto delittuoso a giudizio), il quale costituiva la base logistica del gruppo facente capo al Battaglia e che egli stesso aveva spesso frequentato.
Aggiungeva, inoltre, che il ricorrente aveva partecipato anche alla fase organizzativa insieme a Ruggero Battaglia giacché presso l'autolavaggio era stata portata la Fiat Punto provento di furto poi impiegata nella rapina. Il Carrello, il quale ha confessato la propria partecipazione alla fase strettamente esecutiva del delitto, ha indicato in Musso Michele uno degli autori materiali, specificando che l'imputato si occupò, unitamente a Battaglia Ruggero, di prelevare il TIR utilizzato per caricare la merce, che era stato posteggiato presso un distributore di benzina.
Ha aggiunto, inoltre, di aver partecipato a molte riunioni preparatorie tenutesi presso l'autolavaggio di Brancaccio gestito dall'imputato. Correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che le due chiamate in correità convergono nella descrizione del ruolo operativo svolto dal ricorrente e illustrano fatti oggetto di diretta e personale percezione dei dichiaranti, inerenti il medesimo tema probatorio. La diversa prospettiva dichiarativa del Morsicato e del Carrello, coinvolti nella rapina in fasi diverse, e l'autonomia genetica delle propalazioni sono circostanze che i giudici di merito hanno ritenuto adeguatamente dimostrative dell'assenza di circolarità della prova, reiteratamente e infondatamente denunziata dalle difese, in assenza di qualsivoglia elemento a supporto di detto assunto. 6.3 Anche con riguardo alla posizione del Rizzo gli elementi di prova a carico sono costituiti dalle convergenti dichiarazioni di Morsicato Benito e Carrello Ciro.
Il primo, infatti, ha indicato il ricorrente come il soggetto che insieme a lui aveva atteso il rientro del TIR con la refurtiva, aveva partecipato al trasbordo della merce e si era interessato della vendita del compendio. Il collaboratore forniva nel contempo ulteriori specifici elementi di conoscenza, riferendo che il Rizzo (individuato fotograficamente) utilizzava come mezzo di trasporto un ciclomotore di colore grigio, frequentava abitualmente l'autolavaggio di Michele Musso e partecipò alla cena nel corso della quale furono divisi i proventi della rapina, dei quali ricevette una quota.
Carrello Ciro, dal canto suo, ha descritto l'imputato, dipendente dell'AMIA di Palermo, come soggetto pienamente inserito nel gruppo criminale, qualificandolo come la "mascotte della squadra" ed ha asserito che in occasione della rapina aveva atteso i rapinatori al loro rientro, coadiuvandoli nello scarico della merce e ricevendo parte del ricavato. Anche in tal caso le chiamate hanno natura diretta, riferendo ciascuno dei dichiaranti quanto direttamente percepito nella fase terminale dell'azione delittuosa, intesa ad assicurare l'occultamento della merce, ed appaiono convergenti anche con riguardo alle ulteriori circostanza relative alla partecipazione agli utili e alla frequenza dell'autolavaggio del Musso, circostanze che danno conto, in presenza dei requisiti dell'autonomia e della capacità individualizzante del narrato, dell'attitudine delle predette dichiarazioni a fornirsi reciproco riscontro.
7. Destituite di pregio risultano anche le deduzioni in punto di utilizzazione dei verbali di altri procedimenti ex art. 238, comma 1 e 2bis, cod.proc.pen. e della sentenza Gup in data 16/12/2015, all'epoca del primo giudizio non ancora irrevocabile. I giudici d'appello a pag. 16 hanno evidenziato come la sentenza in questione e i verbali relativi alle dichiarazioni rese da Morsicato Benito e Lo Piparo Salvatore avanti il Tribunale di Marsala nel proc. n.1072/015 R.g. celebrato con rito ordinario nei confronti di Pasini Luciano e definito con sentenza in data 18/5/2016, siano confluiti nel processo al solo e dichiarato fine di attestare la ritenuta attendibilità in quella sede dei collaboratori dì giustizia che avevano reso dichiarazioni sui medesimi fatti a giudizio.
Trattasi di un uso del tutto legittimo dei materiali documentali di cui si discute, alla luce delle disposizioni invocate, tenuto conto che questa Corte ha autorevolmente chiarito che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite ai fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231677). Da detto principio le sentenze di merito non si sono discostate, stante il limitato utilizzo delle fonti controverse al solo fine di evocare la costanza dichiarativa dei collaboratori e il riconoscimento giuridico di detto status nei procedimenti connessi, profili che non integrano quell'utilizzo delle dichiarazioni aliunde rese "contro l'imputato" che l'art. 238, comma 2 bis, cod.proc.pen. intende sanzionare laddove la prova dichiarativa non sia sostenuta dalla pienezza del contraddittorio nei confronti dell'incolpato.
Ad ogni buon conto non può non rilevarsi ulteriormente che la doglianza pecca di genericità laddove omette di sottoporre a prova di resistenza il preteso uso indebito delle fonti documentali richiamate, fornendo dimostrazione della decisività delle stesse, pur a fronte di materiali omologhi acquisiti al fascicolo processuale e ampiamente dimostrativi della coerenza ed affidabilità dichiarativa dei collaboratori.8. La difesa del Rizzo ha conclusivamente censurato l'omessa valutazione del quarto motivo d'appello relativo alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Rileva la Corte che, a pag. 24, i giudici d'appello hanno ampiamente esposto le ragioni alla base della reiezione della richiesta di esclusione della recidiva, argomentando in ordine all'elevata intensità del dolo e alla modalità esecutive dell'illecito ascritto al prevenuto, frutto di preordinazione ed espressione di un contesto delinquenziale ben strutturato, indici che debbono ritenersi implicitamente fondanti anche il diniego delle attenuanti generiche in assenza di allegazioni suscettibili di un soverchiante giudizio di meritevolezza. Per altro verso, v'è da rilevare la carenza d'interesse della difesa alla deduzione del vizio dal momento che il motivo che si assume pretermesso è caratterizzato da intrinseca genericità e privo di specifica correlazione con le ragioni addotte a fondamento del diniego dal primo giudice.
Infatti, il gravame è incentrato sulla pretesa lesione del principio di proporzionalità nella dosimetria della pena, sull'asserita labilità delle fonti di prova a carico e sull'assunto dell'indebita valorizzazione della tipologia del reato, profili censori privi di specificità e del tutto inadeguati alla devoluzione (in tal senso, Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745; in fattispecie analoga, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).
9. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati in