Sentenza — n. 32109/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GRAVANTE GIOVANNI n. a Capua il 23/7/1984 avverso la sentenza resa il 18/12/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Alberto Martucci, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63 cod.proc.pen, art. 441 cod.proc.pen, art. 266 cod.proc.pen, art. 617 cod. pen, art. 367 cod.pen; Sentenza — n. 32109/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, dedotto per la prima volta in questa sede, è generico e, comunque, manifestamente infondato. Destituito di pregio è, infatti, l'assunto che vorrebbe assoggettate alle garanzie di cui all'art. 63 cod.proc. pen. le dichiarazioni "rese" dall'imputato nel corso della telefonata al Mirra, occasionalmente ascoltata dall'operante, con conseguente inutilizzabilità anche delle successive attività di P.g., in quanto l'ammissione di circostanze indizianti avvenuta in detto frangente non è assimilabile alle dichiarazioni rese all'A.G. o alla Polizia Giudiziaria tutelate dalla cennata disposizione, né le dichiarazioni del Mar.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GRAVANTE GIOVANNI n. a Capua il 23/7/1984 avverso la sentenza resa il 18/12/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Alberto Martucci, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 43/2014, la Sezione Feriale di questa Corte annullava senza rinvio la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 27/1/ 2012 nei confronti di Gravante Giovanni, avendo rilevato l'omessa citazione dell'imputato per il giudizio d'impugnazione, e disponeva la trasmissione degli atti al giudice a quo per il giudizio. 1.1 Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che aveva riconosciuto il Gravante colpevole dei delitti di estorsione aggravata in concorso e simulazione di reato, commessi rispettivamente il 7/4/2006 e il 21/3/2006, avvalendosi del metodo mafioso e al fine di agevolare l'organizzazione criminale denominata clan dei casalesi, condannandolo -in esito a giudizio abbreviato e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ordinarie- alla pena di anni cinque,mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Alberto Martucci, il quale ha dedotto: 2.1 l'inosservanza delle norme in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e la violazione degli artt. 125, comma 3, 266, 275 cod.proc.pen e dell'art. 15 Carta Costituzionale. La difesa censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l'utilizzabilità a fini probatori del contenuto della telefonata partita dall'utenza cellulare 348-7136949 verso l'utenza di Mirra Vincenzo, ovvero del complice che aveva raccolto il provento dell'estorsione, ascoltata dal Mar.
Baldassarre Nero mentre era in corso la perquisizione del Mirra, tratto in arresto in relazione al fatto contestato. Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente considerato l'ascolto della telefonata da parte dell'operante quale attività di P.g. non sottoposta alle regole proprie delle intercettazioni telefoniche nonostante l'operazione si sia risolta nell'apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione da parte di soggetti estranei, con modalità insidiose che integrano un'illecita interferenza nell'altrui sfera privata.
Aggiunge la difesa che le pronunzie di legittimità richiamate dai giudici di merito fanno riferimento ad apparecchi cellulari posti sotto sequestro, con atto ritualmente convalidato, mentre -nella specie- il telefono dal quale è stato effettuato l'ascolto era stato sottratto al Mirra senza il consenso del titolare, di talché la comunicazione posta a base del giudizio di responsabilità del prevenuto doveva essere valutata come illegittimamente appresa, alla stregua di quanto già ritenuto dal Tribunale del riesame nella fase cautelare. Né, secondo il ricorrente, l'eccezione di inutilizzabilità risulta neutralizzata dalla scelta del giudizio abbreviato, trattandosi di questione rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio, ex art. 609, comma 2, cod.proc.pen.; 2.2 l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni autoindizianti rilasciate senza il rispetto delle garanzie gu-- difensive nonché la violazione degli artt. 125, comma 3, 63 e 64 cod.proc.pen.
La difesa sostiene che, ove la captazione telefonica in questione venga reputata non riconducibile al regime delle intercettazioni, deve ritenersi che la testimonianza dell'ufficiale di P.g. che ha proceduto all'ascolto è, comunque, inficiata da inutilizzabilità in quanto resa in violazione dell'art. 63 cod.proc.pen., al pari delle dichiarazioni rese dal prevenuto all'atto della perquisizione intesa ad accertare il possesso dell'utenza 348-7136949. Analogamente, secondo il ricorrente, deve riconoscersi natura autoindiziante alle dichiarazioni contenute nella denunzia di smarrimento del 21/3/2006 relativa all'utenza 320-9293876 e tale vizio non risulta sanato dall'accesso al rito abbreviato; 2.3 la violazione degli artt. 125, comma 3 e 192, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione della prova indiziaria, avendo la Corte di merito posto a fondamento della responsabilità del prevenuto indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza ed oggetto di travisamento, stridendo le valutazioni dei giudici di merito con i dati di fatto costituiti dal mancato avvistamento dell'imputato sul luogo della consegna del danaro, dal mancato rinvenimento in suo possesso delle schede telefoniche incriminanti, dagli esiti della perizia fonica; 2.4 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in assenza di elementi che si prestino a qualificare le minacce come evocative del clan dominante nella zona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo relativo alla dedotta inutilizzabilità dei contenuti della telefonata pervenuta al Mirra subito dopo l'arresto da utenza riconducibile al ricorrente reitera l'eccezione già proposta nelle fasi di merito e disattesa con corretti argomenti giuridici e pertinenti richiami giurisprudenziali. La telefonata incriminante pervenne sull'utenza del correo Mirra Vincenzo mentre era in corso la perquisizione del medesimo, appena tratto in arresto dai CC di Grazzanise dopo aver prelevato la somma di danaro lasciata dai fratelli Nardelli in un contenitore ubicato nei pressi del locale cimitero.
Il Mar. Nero, sentito dal Gup ex art. 441 cod.proc.pen. in sede di giudizio abbreviato, ha riferito che fu lui personalmente a rispondere alla telefonata, schiacciando il tasto verde e ascoltando il chiamante che sollecitava il Mirra a "ritirare la busta che l'hanno posata", senza interloquire in alcun modo. Correttamente i giudici di merito hanno escluso la possibilità di ricondurre siffatta attività all'area delle intercettazioni di comunicazioni, assoggettata alle garanzie ex art. 266 cod.proc.pen.3.1 Questa Corte ha condivisibilmente precisato che l'attività posta in essere dall'agente di polizia giudiziaria il quale, subito dopo l'arresto dell'indagato, risponda alle telefonate che pervengono all'apparecchio cellulare di quest'ultimo, non è qualificabile come "intercettazione" e non è, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen., giacché la presenza dell'indagato, comportando la piena consapevolezza, da parte sua, dell'interferenza in atto, esclude che la medesima presenti l'indispensabile requisito della insidiosità (Sez. 4, n. 7724 del 07/11/2001, dep. 2002, Rv. 220945).
Come ricordato dalla cennata decisione, di intercettazione può -infatti- parlarsi solo quando vi sia la "captazione, a opera di terzi, mediante ascolto diretto e segreto, attuato con l'ausilio di strumenti meccanici o elettronici idonei a superare la naturale capacità dei sensi, di comunicazioni o conversazioni riservate". Nella specie, con tutta evidenza, non vi è stata predisposizione di una strumentazione atta a prendere conoscenza delle altrui conversazioni, all'insaputa degli interessati, essendosi la P.g. limitata a rispondere al cellulare dell'indagato mentre era in corso la perquisizione personale.
Nei confronti del terzo chiamante, l'atto in questione non rileva certamente quale intercettazione, dal momento che chi parla al telefono con un'altra persona non può invocare nei confronti dell'interlocutore la tutela delle comunicazioni effettuate, come reso palese dalla pacifica giurisprudenza che ammette la registrazione e la successiva utilizzazione di una conversazione da parte di un interlocutore all'insaputa dell'altro, alla stregua di un documento fonico (Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Rv. 243256; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015, dep. 2016, Rv. 265624;Sez. 2, n. 3851 del 21/10/2016,dep.2017,Rv. 269089;n. 12347 del 10/02/2021, Rv. 280996).
Infatti, in simili evenienze la registrazione della conversazione e la sua divulgazione non incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni, non costituendo un'intromissione dall'esterno in ambiti privati inviolabili, ma riguarda solo l'interesse alla riservatezza ovvero un interesse disponibile dalla parte interessata e, in ogni caso, soccombente rispetto all'interesse pubblico all'accertamento della verità. Inoltre, l'ascolto della conversazione da parte della P.g. non è riconducibile al paradigma dell'intercettazione nemmeno nei confronti dell'indagato, presente all'atto e non partecipe al colloquio, in difetto del presupposto fondamentale costituito dalla comunicazione interpersonale della quale un terzo abbia preso cognizione a loro insaputa.
Quando, come nella specie, l'ascolto è frutto di una palese attività intrusiva non può, dunque, invocarsi l'applicabilità della disciplina delle intercettazioni, come risulta in via indiretta confermato dal fatto che l'art. 617 cod. pen. punisce chi prende cognizione di comunicazioni o conversazioni a lui non dirette solo a condizione che tale condotta sia posta in essere "fraudolentemente", cioè con mezzi e modalità tali da mantenere occulta la captazione. Questa Corte ha affermato, con argomenti che il Collegio condivide, l'irrilevanza penale ai sensi dell'art. 617 cod.pen. della condotta dell'operatore di polizia il quale, avuta la disponibilità di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato, risponda, nell'esercizio dell'attività di indagine, alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell'art.351 cod. proc. pen., posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che "fraudolentemente" prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta (Sez. 2, n. 39192 del 07/04/2004, Rv. 230134;
Sez. 3, n. 31745 del 21/10/2020, Rv. 280022).
4. Il secondo motivo, dedotto per la prima volta in questa sede, è generico e, comunque, manifestamente infondato. Destituito di pregio è, infatti, l'assunto che vorrebbe assoggettate alle garanzie di cui all'art. 63 cod.proc. pen. le dichiarazioni "rese" dall'imputato nel corso della telefonata al Mirra, occasionalmente ascoltata dall'operante, con conseguente inutilizzabilità anche delle successive attività di P.g., in quanto l'ammissione di circostanze indizianti avvenuta in detto frangente non è assimilabile alle dichiarazioni rese all'A.G. o alla Polizia Giudiziaria tutelate dalla cennata disposizione, né le dichiarazioni del Mar.
Nero, che ascoltò l'interlocuzione del prevenuto, sono qualificabili come testimonianza de relato, trattandosi piuttosto di dichiarazioni che concernono la diretta percezione da parte dell'ufficiale di P.g. dei contenuti della comunicazione diretta al Mirra, rilevante a fini investigativi e tale da autorizzare le successive attività intese all'identificazione del possessore del numero da cui era partita la chiamata (Sez. 6, n. 31739 del 22/05/2003, Rv. 226202). Quanto alla pretesa qualificazione come dichiarazioni autoindizianti dei contenuti della denunzia di smarrimento della scheda telefonica n.320-9293876, l'atto costituisce corpo del reato di cui all'art. 367 cod.pen., trattandosi di dichiarazione di contenuto ideologicamente falso, intervenuta in prevenzione rispetto ad un'utenza di lì a poco utilizzata per alcune comunicazioni con gli estorti.
5. Manifestamente infondate s'appalesano anche le doglianze oggetto del terzo motivo, che denunziano il preteso malgoverno delle risultanze indiziarie. Infatti, i rilievi svolti mirano ad una rivisitazione del compendio probatorio a fronte di un apparato motivazionale, conformemente dispiegato dalle sentenze di merito, che ha dato esaustivo conto delle ragioni alla base del giudizio di responsabilità del prevenuto,in assenza di aporie e manifeste illogicità. Risulta, invero, incontestabilmente accertato, sulla base degli esiti della perquisizione a carico del Gravante e dei dati forniti all'atto della falsa denunzia di cui al capo B), che JJ\ l'imputato aveva in uso la scheda 348-713699, salvata nell'apparecchio cellulare del Mirra con il nome "Gianni", dalla quale partì la telefonata ascoltata dall'operante; dall'analisi dei tabulati telefonici risultano, inoltre, contatti tra le utenze del Gravante e del Mirra immediatamente prima delle attività delittuose in danno dei fratelli Nardelli; la consulenza fonica comparativa svolta tra la voce del prevenuto e quella registrata durante le attività di intercettazione sull'utenza fissa in uso alle vittime concludeva nel senso di "una notevole affinità" mentre la scheda 320-9293876, utilizzata per contattare i Nardelli poco prima della consegna del danaro, era stata oggetto di denunzia di smarrimento in data 21/3/2006 da parte del prevenuto ed oggetto di una modesta ricarica effettuata dal Mirra poco prima dell'utilizzo del 7/4/2006. 5.1 I giudici di merito hanno, altresì, disatteso con ampia motivazione, con cui la difesa non si confronta, le deduzioni in ordine alla pretesa incongruenza della frase captata dal Mar.
Nero, in cui si faceva cenno alla necessità di recuperare la busta depositata dalle vittime, sebbene detta attività fosse stata già posta in essere dal Mirra, segnalando (sent. primo grado, pagg.10/ 11 ) che il Gravante aveva nella specifica occasione della consegna il compito di monitorare il comportamento dei fratelli Nardelli, attività che rende del tutto plausibile che il ricorrente avesse contezza dell'avvenuto deposito ma non del prelevamento del danaro, cui era delegato il Mirra. Analogamente la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che sostanziano la responsabilità del prevenuto per il delitto ascritto al capo B) evidenziando, da un lato, la singolarità della denunzia di smarrimento effettuata dal prevenuto sebbene la scheda 320. .fosse intestata ad una ex fidanzata del ricorrente, tale Adele Spano, dall'altro, la stretta concatenazione cronologica tra la ricarica effettuata dal Mirra alle ore 20,18 del 7/4/2006 e l'utilizzo dell'utenza alle ore 20,30 per chiedere ai Nardelli di conoscere il numero di telefono al quale contattare le vittime durante la fase della consegna del danaro, circostanze dalle quali i giudici di merito, con corretta inferenza logica, hanno desunto che, anche dopo la denunzia di smarrimento, precostituita in vista dell'utilizzo illecito della scheda di cui trattasi, la stessa era rimasta in possesso del Gravante, che d'accordo con il complice l'aveva utilizzata per il contatto con i Nardelli.
6. Inammissibile per genericità è il conclusivo motivo che concerne la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. La Corte di merito ha disatteso le doglianze difensive rimarcando che il linguaggio usato dal prevenuto nei colloqui telefonici con i fratelli Nardelli, e in particolare gli insistiti richiami alla necessità di pagare "la tassa"; le affermazioni "pagano tutti", "gli arresti non si duu fanno più, di compagni ne sono stati arrestati già troppi"; le larvate minacce "devi pagare per il tuo bene", o espresse " vengo là e ti vengo a prendere, la testa tua non è buona", sono direttamente evocative della riferibilità dell'azione ad un gruppo criminale organizzato che detiene il controllo del territorio e alla connessa capacità intimidatoria, messaggio perfettamente recepito dalle pp.00.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cas