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Sentenza — n. 32107/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32107/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32107/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 24/05/2019 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, aveva condannato Grassano Daniele, colpevole del reato allo stesso ascritto ai sensi degli art. 99, 81, 640, 61 n. 7 cod. pen., concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva per come contestate, con condanna dello stesso alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32107/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione principio di pubblicità diffamazione accesso dei giornalisti agli atti punibilità dei mass media costi della campagna

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSANO DANIELE, nato a Bosco Marengo il 14/03/1964 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ex art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 24/05/2019 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, aveva condannato Grassano Daniele, colpevole del reato allo stesso ascritto ai sensi degli art. 99, 81, 640, 61 n. 7 cod. pen., concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva per come contestate, con condanna dello stesso alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Grassano Daniele, a mezzo del difensore, Avv. Giuseppe Lanzavecchia, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione ex art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per omessa motivazione della sentenza, con conseguente necessità di addivenire ad una assoluzione per il reato contestato; il giudice ha tenuto conto solo di una parte degli elementi probatori acquisiti in giudizio, con particolare riferimento alla provenienza della merce dalla s.a.s. MONI di Currò Marco, poi ceduta come da documentazione in atti alla Linea Oro di De Cicco Franco in data 06/12/2008 e, successivamente, da questa ditta all'imputato; non è stata tenuta in adeguato conto la testimonianza dell'agente operante M.Ilo Mirabella, con particolare riferimento all'accertamento effettuato a seguito di perquisizione presso l' esercizio commerciale del De Cicco, che aveva esito positivo, atteso che all'interno del cassetto centrale della scrivania veniva rinvenuto un sacchetto di plastica contente bracciali ed anelli identici a quelli utilizzati dal Grassano; inoltre, nella sede distaccata della ditta Linea Oro, che aveva fornito i gioielli alla MONI s.a.s., era stato rinvenuto un timbro per la punzonatura, che, a seguito di indagini tecniche, si mostrava limitatamente compatibile con i marchi presenti sui beni oggetto della vendita alla gioielleria da parte dell'imputato, mentre la perquisizione presso l'abitazione dell'imputato aveva avuto esito negativo; il comportamento del De Cicco era ambiguo e, infatti, dopo aver negato di essere in possesso di bracciali e monili del genere di quelli oggetto della vendita del Grassano, aveva ammesso di esserne in possesso consegnandone un sacchetto ai Carabinieri. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto eccessività della pena richiamando le stesse circostanze del primo motivo di ricorso.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso sino il 20 gennaio 2009 (quando è stata presentata la querela dalla parte offesa Gida S.r.l.), estinto per prescrizione.Ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., la prescrizione è maturata, tenuto conto delle sospensioni disposte durante il dibattimento (un mese e quattordici giorni per differimento dell'udienza del 25/02/2015 al 09/04/2015), della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata, in data 06/03/2019.

2. Tale causa estintiva, intervenuta precedentemente alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata anche antecedentemente alla sentenza impugnata con il ricorso, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818-01; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531-01; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).

Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010-01, Dalla Serra, Rv. 248380-01, in motivazione; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01).

3. Il ricorso non è inammissibile perché i motivi inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa aggravata, consentiti e connotati da specificità, non risultano manifestamente infondati. La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze per mettere in dubbio che effettivamente le condotte truffaldine oggetto di contestazione potessero riferirsi effettivamente al Grassano.

La sentenza impugnata riconosce la sussistenza di circostanze non irrilevanti, indicate dal ricorrente: i rapporti tra il Grassano e il De Cicco Francesco, le dichiarazioni rese dallo stesso De Cicco quanto alla disponibilità di materiale dello stesso genere di quello poi smerciato dal Grassano, la provenienza della merce dalla Moni s.a.s. di Currò Marco, che la aveva ceduta al predetto De Cicco, gli accertamenti espletati dalla Polizia giudiziaria in sede di perquisizione e sequestro, il rinvenimento presso sede distaccata della ditta del De Cicco di timbro per punzonatura compatibile per le sue caratteristiche con quello alterato posto sui bracciali ceduti dal Grassano, l'esito negativo della perquisizione presso l'imputato.

Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che i motivi proposti in tema di responsabilità risultino manifestamente infondati, considerato che non muovono «sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali» (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in tema di distinzione fra motivi infondati e motivi manifestamente infondati).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 giugno 2021. Il Consigliere estensore Marzia Minutillo Turtur (4u)ta41,«40 I