Sentenza — n. 32105/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 03/02/2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, aveva condannato Diop Birane, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nella ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché art. 474 cod. pen., con condanna alle spese del grado e revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi con le sentenze della Corte di appello di Genova del 30/01/2014 e del 02/05/2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 474 cod. pen, art. 168 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32105/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP BIRANE, nato in Senegal il 30/05/1976 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE DI APPELLO DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ex art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 03/02/2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, aveva condannato Diop Birane, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nella ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché art. 474 cod. pen., con condanna alle spese del grado e revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi con le sentenze della Corte di appello di Genova del 30/01/2014 e del 02/05/2014.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Diop Birane, a mezzo del difensore, Avv. Andrea Guido, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto erronea applicazione degli art. 168 cod. pen., art. 597 e 674 cod. proc. pen. circa le disposte revoche della sospensione condizionale della pena concesse con altre due decisioni di condanna ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen.; è stato applicato illegittimamente l'art.168 cod. pen., con conseguente reformatio in pejus della sentenza in assenza delle condizioni di legge; né si può ritenere l'ipotesi di revoca di cui all'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen.
3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
2. Occorre, in via preliminare, osservare che la difesa, nel rilevare erronea applicazione degli art. 168 e 597 cod. pen., ha richiamato congiuntamente le previsioni di cui alle lett.
b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., contestando la portata della decisione di appello quanto all'intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena e richiamando due diversi parametri normativi congiuntamente, poi articolando una serie di argomentazioni oggettivamente caratterizzate da una sostanziale confusione di argomenti, in mancanza di chiare osservazioni tecniche in relazione al vizio ritenuto ricorrente, tanto da incorrere in una sostanziale genericità del motivo stesso. In tal senso, occorre considerare come sia stato nell'ordine evocata: - la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti prima di procedere alla revoca di benefici; - la disciplina astratta dell'art. 168 cod. pen. ritenuta non applicabile al caso di specie; - la mera anteriorità del delitto oggetto di giudizio; - la ricorrenza di una reformatio in pejus del trattamento nei confronti del ricorrente; - la mancata ricorrenza delle condizioni per una revoca facoltativa o dell'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen. richiamandone il disposto per come letteralmente enunciato dalla norma.
Ciò posto, occorre richiamare, ribadendolo, il principio già affermato da questa Corte secondo il quale: "Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi", evidenziando come una indicazione congiunta dei casi tipici di cui alle lettere b), c) ed e) senza specificazione analitica delle ragioni di diritto si manifesta come tecnica non ammissibile e generica quanto alla formulazione del ricorso (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258-01), circostanza evidentemente ricorrente nel caso in esame, attesa la sostanziale confusione dei profili evocati in ricorso nell'ambito di un unico motivo con richiamo di diversi parametri normativi, senza specificazione analitica e correlazione delle ragioni di diritto da considerare proprio in relazione ai parametri evocati, tra l'altro allegando sentenze a carico del ricorrente riferibili a date diverse rispetto a quelle richiamate nella motivazione della sentenza (Sentenza del Tribunale di Genova del 17/05/2012, tra l'altro di assoluzione, sentenza del Tribunale di Genova del 21/06/2012 di condanna per fatti analoghi).
3. Ciò premesso, occorre considerare come la difesa non si sia compiutamente confrontata con le motivazioni del giudice di appello, che nell'analizzare la condotta tenuta dall'imputato ha dato conto dell'essere lo stesso gravato da altre condanne per condotte esattamente sovrapponibili a quelle oggetto di contestazione, con conseguente impossibilità non solo di concedere le circostanze attenuanti generiche, ma anche di concedere e mantenere la sospensione condizionale della pena, già concessa per due diverse condanne precedenti del 30/01/2014 e 02/05/2014, in considerazione della commissione dei reati oggetto del presente giudizio (in data 23/11/2013) in epoca antecedente al passaggio in giudicato delle sentenze esplicitamente richiamate.
Il giudice di appello, così motivando, ha evidentemente applicato il disposto dell'art. 168 cod. pen. secondo il quale: "qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa non superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., il giudice tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena". La circostanza emerge chiaramente dalla motivazione sul punto esplicitamente resa dal giudice di appello, che considerava la negativa personalità dell'imputato e la mancanza di qualsiasi effetto deterrente nei suoi confronti delle condanne precedentemente subite.
La Corte, nel revocare il beneficio, ha, dunque, applicato correttamente il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, ed evocato anche dalla Procura Generale nelle sue conclusioni, secondo il quale: "In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce " (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, PMTc/ Salamina, Rv. 280056-01), considerato che la sentenza del 30/01/2014 risulta passata in giudicato in data 12/01/2016, la sentenza del 02/05/2014 in data 26/01/2016, senza tener conto di una ulteriore sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, irrevocabile in data 11/12/2017.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile tricors0 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2021. Il Consigliere estensore Marzia Minutillo Turtur igag4:Q_ Il Presidente enico Gj all - , 1-