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Sentenza — n. 32104/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32104/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32104/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Quanto al primo, il ricorso è manifestamente infondato. Invero, ai sensi dell'art. 114 comma 1 cod.pen., il giudice puo diminuire la pena solamente nel caso in cui ritenga che l'opera prestata da un concorrente nel reato abbia avuto minima importanza. Nella specie, i giudici del merito hanno entrambi affermato che, anche ad attribuire al ricorrente il solo ruolo di "palo" (così dunque escludendo il contributo rispetto alle ulteriori fasi dell'azione furtiva ricostruita nelle sentenze di causa), secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989, Rv. 184773 - 01) l'opera del cosiddetto "palo" non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilità la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi, garantendo l'impunità di costoro. Ne deriva che non è applicabile la circostanza attenuante di I cui all'art. 114 cod. pen.. (in senso conforme, Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011 ; Rv. 251223 - 01; massime precedenti conformi: n. 3053 del 1982, n. 9491 del 1990).

Regesto Legislator

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art. 597 cod.proc.pen, art. 114 comma 1 cod.pen, art. 114 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32104/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In senso conforme si vedano Sez. 2, Sentenza n. 44657 del 08/10/2015, Rv. 265315 — 01, che pure afferma che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc.pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura -del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave, applica per il reato ritenuto più grave una pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato dal primo giudice come più grave ma ritenuto insussistente in appello; né tale violazione sussiste se la pena pecuniaria venga determinata in misura superiore a quella che era stata irrogata in primo grado, solo a titolo di aumento per la continuazione.

Parole chiave

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partecipazione al reato altri capi d'accusa difetto di legittimazione dell'associazione difesa penale mancata prova di parzialità corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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art. 597 cod.proc.pen
81 cpv di entità doppia rispetto al primo grado, così violando l'art. 597 cod.proc.pen.
art. 114 comma 1 cod.pen
Invero, ai sensi dell'art. 114 comma 1 cod.pen., il giudice puo diminuire la pena solamente nel caso in cui ritenga che l'opera prestata da un concorrente nel reato abbia avuto minima importanza.
art. 114 cod. pen
Ne deriva che non è applicabile la circostanza attenuante di I cui all'art. 114 cod. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso del De Santis consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE SANTIS LUCA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 18/08/1982 FERRARI CRISTIAN nato a BRINDISI il 21/05/1993 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore avv. L. Massari che si riporta ai motivi anche per l'avvocato oggi sostituito chiedendone l'accoglimento.

RILEVATO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 18/9/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE, in data 5/4/2017, nei confronti di DE SANTIS LUCA e FERRARI CRISTIAN (oltre che di soggetto rimasto estraneo al presente giudizio), confermava la condanna degli imputati in relazione ai reati rispettivamente ascritti, ma riduceva le pene. In particolare, De Santis era stato giudicato colpevole del reato di furto (di tabacchi e valori custoditi all'interno di una tabaccheria) pluriaggravato ex art. 625 nn. 2, 5 e 7 cod.pen., mentre il Ferrari era stato condannato (in concorso con il terzo correo De Pascalis Giuseppe) per il predetto furto aggravato nonché per la ricettazione di due veicoli e targhe utilizzati nell'azione furtiva; la Corte territoriale, su appello degli imputati, riconosceva a tutti le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva speciale nonché alle aggravanti contestate in relazione al furto, riducendo in maniera consistente le pene.

2. Propongono separati ricorsi per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, deducendo i seguenti motivi: DE SANTIS LUCA lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod.pen.; all'imputato è stato riconosciuto dai giudici del merito il solo ruolo di palo e non sono state considerate, ai fini invocati, le numerose fasi dell'azione furtiva alle quali il ricorrente non ha partecipato. FERRARI CRISTIAN lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva (la cui sussistenza, per giunta, non è stata adeguatamente giustificata) e in relazione alle aggravanti del furto, divenute reato satellite nel computo della pena operato dalla Corte d'appello (e dunque da non assoggettare a bilanciamento).

Inoltre, a seguito del ribaltamento del calcolo sanzionatorio, è stato fatto un aumento ex art. 81 cpv di entità doppia rispetto al primo grado, così violando l'art. 597 cod.proc.pen. . RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso del De Santis è inammissibile; infondato quello del Ferrari.

1. Quanto al primo, il ricorso è manifestamente infondato. Invero, ai sensi dell'art. 114 comma 1 cod.pen., il giudice puo diminuire la pena solamente nel caso in cui ritenga che l'opera prestata da un concorrente nel reato abbia avuto minima importanza. Nella specie, i giudici del merito hanno entrambi affermato che, anche ad attribuire al ricorrente il solo ruolo di "palo" (così dunque escludendo il contributo rispetto alle ulteriori fasi dell'azione furtiva ricostruita nelle sentenze di causa), secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989, Rv. 184773 - 01) l'opera del cosiddetto "palo" non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilità la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi, garantendo l'impunità di costoro. Ne deriva che non è applicabile la circostanza attenuante di I cui all'art. 114 cod. pen.. (in senso conforme, Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011 ; Rv. 251223 - 01; massime precedenti conformi: n. 3053 del 1982, n. 9491 del 1990).

2. Quanto al ricorso del Ferrari, giova evidenziare che il primo giudice aveva considerato le attenuanti generiche (pur concesse per la confessione) come subvalenti rispetto alle aggravanti (considerandole tutte, sia quelle del furto che la recidiva speciale) e aveva di conseguenza considerato a fini sanzionatori (ravvisando la continuazione tra i reati) il furto pluriaggravato come reato base e la ricettazione come reato satellite (applicando così un aumento di pena a quest'ultimo titolo pari a mesi 6 di reclusione). In appello, giudicate invece equivalenti le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti del furto (oltre che alla recidiva), il reato più grave è divenuta la ricettazione, così comportandosi la necessità di una complessiva rivisitazione del bilanciamento tra circostanze. 2.1.

In relazione alla recidiva, adeguata appare la giustificazione che si rinviene; invero, effettiva e non illogica è la motivazione offerta dal giudice di primo grado (cfr. pag. 7 della relativa sentenza, quanto a professionalità criminale e intensità del dolo), mentre assolutamente generico è stato l'atto di appello sul punto (che non ha affatto indicato le ragioni della supposta esclusione, limitandosi a considerazioni astratte), con la conseguenza che priva di rilievo risulta la mancanza di approfondimenti specifici al riguardo in appello. 2.1.

Quanto al tema del bilanciamento delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti ritenute sussistenti, e al correlato problema della individuazione del reato base ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione, questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 24838 del 15/06/2010, Rv. 248047 - 01) ha da tempo chiarito che la violazione più grave va individuata, in astratto, in base alla pena edittale, e avendo riguardo al reato così come ritenuto in sentenza, tenendo conto delle circostanze riconosciute esistenti e dell'eventuale giudizio di comparazione fra di esse.

Massime precedenti conformi: n. 1318 del 2003 Rv. 223343 - 01, n. 47144 del 2007 Rv. 238352 - 01. Dunque, il giudizio di bilanciamento tra tutte le circostanze ritenute in sentenza deve precedere l'operazione di individuazione del reato più grave, come ribadito anche dalle SS.UU. di questa Corte (cfr. sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 - 01) secondo cui la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse.

Invero, quando il provvedimento impugnato, come nella fattispecie, non ha precisato i reati in relazione ai quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in adesione all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite e condiviso dal Collegio (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, cit.; in senso conforme Sez. 6, n. 12414 dell'08/03/ 2011, V., Rv 249646; Sez. I, n. 37108 del 20/09/2002, Peddio, Rv. 222528), è da ritenere che, in presenza di più reati uniti tra loro con il vincolo della continuazione, le circostanze attenuanti generiche debbono intendersi riferite, sulla base di una valutazione globale del complesso dei fatti funzionale ad accertare aspetti fondamentali ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio (quali la capacità a delinquere, l'intensità del dolo, la condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, etc.) e in assenza di specifici elementi di segno contrario, a tutti i reati in contestazione per il principio del favor rei e tenuto conto della natura stessa di tali circostanze, basate su considerazioni - attinenti alla personalità dell'imputato.

Di conseguenza, evidentemente legittimo, ad avviso del Collegio, risulta che la Corte territoriale, una volta accolto il motivo di appello dell'imputato relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze (optando per l'equivalenza) abbia dovuto rivisitare anche la successiva operazione di individuazione del reato più grave, che a quel punto risultava essere la ricettazione. Deve dunque ribadirsi che, ai fini della determinazione della pena nella sentenza emessa con il rito abbreviato, relativamente a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione ed infine ridotta fino ad un terzo per il rito. 2.2.

Né maggior pregio può riconoscersi all'argomento che ravvisa una presunta violazione, nella specie, dell'art. 597 cod.proc.pen. in relazione alla posizione del Ferrari. In primo grado, risultando più grave il reato di furto pluriaggravato, era stata fissata la pena base in relazione a tale reato (in anni 3 di reclusione ed C 930 di multa ciascuno), alla quale, per il ricorrente predetto, era stato apportato l'aumento per la continuazione, con il reato di ricettazione, pari a mesi sei di reclusione. In appello, la rinnovata valutazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze, in accoglimento del gravame del solo imputato, ha portato ad un giudizio di equivalenza tra elementi circostanziali, sicchè il reato più grave è divenuto quello di ricettazione (con pena base stimata in anni 2 e mesi 3 di reclusione ed C 600 di multa).

E' dunque mutata la struttura del reato continuato, con modifica di quello base, in accoglimento di una richiesta difensiva relativa al bilanciamento tra circostanze. Per tali vicende, secondo la condivisa e consolidata giurisprudenza di legittimità alla quale il Collegio aderisce, se è vero che nel giudizio di appello, il divieto "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua rideterminazione (Sez. 3, n. 17731\2018, Rv. 272779;

Sez. 5, n. 50083\2017 , Rv. 271626), è anche vero che non viola tale divieto il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653 - 01). E ciò è quanto risulta avvenuto nel caso di specie, laddove l'aumento per la continuazione è stato fissato in anni 1 di reclusione ed C 300 di multa).

In senso conforme si vedano Sez. 2, Sentenza n. 44657 del 08/10/2015, Rv. 265315 — 01, che pure afferma che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc.pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura -del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave, applica per il reato ritenuto più grave una pena pecuniaria che non era stata irrogata in primo grado, in quanto non prevista dalla legge per il reato individuato dal primo giudice come più grave ma ritenuto insussistente in appello; né tale violazione sussiste se la pena pecuniaria venga determinata in misura superiore a quella che era stata irrogata in primo grado, solo a titolo di aumento per la continuazione.

E ancora, Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Rv. 276196 - 01, secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.

3. Alla inammissibilità del ricorso del De Santis consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. 3.1. Al rigetto del ricorso del Ferrari consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di De Santis Luca che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di Ferrari Cristian che condanna al pagamento delle spese proces