Sentenza — n. 32102/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 bis cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale circa la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio sarebbe errata in quanto non sarebbero emersi elementi significativi di una condotta di alterazione o manipolazione dell'autovettura. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa censura la decisione della Corte territoriale che, pure a fronte di una spontanea ammissione e di un comportamento processuale collaborativo, ha ritenuto la sussistenza della recidiva. 1.3. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che la motivazione in ordine alla congruità o meno della pena sarebbe del tutto carente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 bis cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32102/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Motivazione questa senza dubbio congrua e coerente con la considerazione che la pena "non si discosta molto dal minimo alla luce della forbice edittale" prevista per il reato di riciclaggio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARIANO PIETRO nato a PALERMO il 03/02/1968 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI; lette le conclusioni e la nota spese della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/5/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PALERMOil 24/5/2018, ha riconosciuto la continuazione tra tutti i reati contestati e quello giudicato con la sentenza resa dal Tribunale di Palermo del 7/9/2016 (definitiva il 21/10/2016) e, rideterminata una pena unica, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di DI MARIANO PIETRO per i reati di cui agli artt. 624 bis, 648, 648 bis e 707 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 bis cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale circa la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio sarebbe errata in quanto non sarebbero emersi elementi significativi di una condotta di alterazione o manipolazione dell'autovettura. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa censura la decisione della Corte territoriale che, pure a fronte di una spontanea ammissione e di un comportamento processuale collaborativo, ha ritenuto la sussistenza della recidiva. 1.3. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Nel terzo e ultimo motivo la difesa rileva che la motivazione in ordine alla congruità o meno della pena sarebbe del tutto carente.
2. In data 13 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Ettore Pedicini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. In data 19 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte e la nota spese della parte civile costituita, Gaetana Picone, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nel primo motivo la difesa deduce che la conclusione della Corte territoriale circa la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio sarebbe errata in quanto non sarebbero emersi elementi significativi di una condotta di alterazione o manipolazione dell'autovettura. La doglianza è manifestamente infondata. A fronte della medesima censura già oggetto dei motivi di appello, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato gli elementi sui quali ha fondato la conclusione in merito alla riferibilità al ricorrente di una condotta ulteriore e diversa, l'apposizione all'autovettura rubata circa quindici giorni prima di una targa provento di un furto denunciato lo stesso giorno del ritrovamento.
A fronte del ritrovamento della targa "originale" nella stessa autovettura, d'altro canto, la conclusione della Corte nei termini che sia stato lo stesso ricorrente ad effettuare la sostituzione della targa (e pertanto ad avere posto in essere la condotta tipica del riciclaggio) ciò anche in assenza di una ragionevole spiegazione alternativa, è corretta espressione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e risulta logica e coerente.
2. Nel secondo motivo la difesa censura la decisione della Corte territoriale che, pure a fronte di una spontanea ammissione e di un comportamento processuale collaborativo, ha ritenuto la sussistenza della recidiva. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale anche in questo caso ha fornito una corretta e adeguata risposta all'analoga critica dedotta con l'atto di appello.La conclusione, infatti, si fonda sulla relazione intercorrente tra i numerosi precedenti penali e le attuali condotte così che il giudizio sulla personalità del ricorrente risulta coerente, ciò anche tenendo conto del comportamento processuale, correttamente valorizzato per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa deduce che la motivazione in ordine alla congruità o meno della pena sarebbe del tutto carente La doglianza è manifestamente infondata. Diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, infatti, la Corte territoriale non si è limitata ad affermare che la pena "appare congrua e non suscettibile di riduzione" in quanto tale conclusione si fonda su di una valutazione operata in riferimento alle "modalità della condotta, reiterata in un breve lasso di tempo, che sono sintomatiche di professionalità e abilità, ed alla negativa personalità del Di Mariano ...".
Motivazione questa senza dubbio congrua e coerente con la considerazione che la pena "non si discosta molto dal minimo alla luce della forbice edittale" prevista per il reato di riciclaggio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Picone Gaetana, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarò liquidata dalla Corte d'Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così deciso 1/6/2021 Il Consiglii Estensore Marco lIr.W.naco Il Pr