Sentenza — n. 32100/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANel primo motivo dei rispettivi atti entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità degli imputati, anche con riferimento al travisamento della prova. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono la logicità e la completezza della motivazione, reiterative delle medesime censure già contenute nell'atto di appello, sono manifestamente infondate. 1.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 -bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32100/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SQUEO DARIO nato a ROMA il 13/02/1992 PROFILI ANDREA nato a ROMA il 27/04/1993 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. DANIELE CAMEROTA che, in difesa di PROFILI ANDREA e quale sostituto del difensore di SQUEO DARIO, illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 4/3/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ROMAin data 9/7/2019 nei confronti di SQUEO DARIO e PROFILI ANDREA in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Foti per Dario Squeo 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 comma 3 n. 1 e 582 cod. pen. anche con riferimento al travisamento della prova.
Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina e della circostanza aggravante delle più persone riunite sarebbe errata in quanto fondata sulla valutazione di prove inesistenti ovvero travisate, le testimonianze di Tempesta, Bonacina, Corrado e Di Bitonto. Sotto altro profilo, poi, la circostanza che il giudice di appello abbia riconosciuto che il primo giudice aveva fatto riferimento a elementi estranei al processo, la presenza di organizzazioni criminali sul litorale locale e l'attività di "capillare taglieggiamento", avrebbe dovuto seguire la riforma della sentenza di primo grado. 1.1.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 62 numeri 4 e 6 cod. pen. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa rileva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti del risarcimento del danno e del danno di lieve entità sarebbe errata. La circostanza che il ricorrente abbia ammesso le lesioni costituirebbe comunque comportamento apprezzabile, così come l'avere tentato di risarcire il danno e non averlo potuto fare perché la persona offesa aveva chiuso il negozio. La somma di 200 euro, infine, sarebbe da ritenersi tale da determinare un danno comunque di lieve entità e la considerazione del giudice di merito per il quale si dovrebbe tenere conto dell'ulteriore danno morale, indicato nella decisione di chiudere il negozio, sarebbe del tutto astratta. 1.2.
Avv. Camerota per Andrea Profili. 1.2.1. Vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la decisione della Corte territoriale non corrisponderebbe alle emergenze processuali e sarebbe illogica e contraddittoria. 1.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e per gli aumenti applicati per la recidiva infraquinquennale e per la continuazione con il reato sub b).
Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la determinazione del trattamento sanzionatorio, così come gli aumenti per la recidiva e la continuazione, si fonderebbero sul ritenuto inserimento dei fatti in un contesto di criminalità locale. Elemento questo che la Corte territoriale ha escluso senza però poi procedere a una nuova e diversa valutazione della congruità della pena e degli aumenti applicati.CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili.
1. Nel primo motivo dei rispettivi atti entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità degli imputati, anche con riferimento al travisamento della prova. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono la logicità e la completezza della motivazione, reiterative delle medesime censure già contenute nell'atto di appello, sono manifestamente infondate. 1.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità della persona offesa e alla complessiva valutazione degli elementi emersi ogni ulteriore critica appare inconferente. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente evidenziato gli elementi per i quali ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa fossero attendibili e ciò anche con il riferimento agli ulteriori elementi emersi, quali gli accertamenti della polizia giudiziaria, le modalità di arresto degli imputati e, soprattutto, il rinvenimento delle banconote oggetto della sottrazione.
Lo stesso giudice d'appello, d'altro canto, ha dato conto di aver tenuto conto delle critiche della difesa e ha indicato gli elementi ed esposto le considerazioni per le quali queste non inficiano l'attendibilità complessiva della ricostruzione offerta.Ragione questa per la quale le attuali censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto altro profilo, d'altro canto, deve rilevarsi che il travisamento della prova dedotto dalla difesa dello Squeo non sussiste. La censura, peraltro formulata in termini generici in quanto non risulta evidenziata una specifica contraddizione quanto, piuttosto, una astratta carenza di valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa, è priva di pregio. In ordine alle dichiarazioni da queste rese, infatti, si sono espressi in termini attenti e articolati entrambi i giudici di merito che hanno evidenziato le ragioni per le quali non hanno ritenuto credibili le dichiarazioni, tanto da trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.
Valutazione questa che, in assenza di palesi ed evidenti illogicità, e tale non è la differente valutazione in termini generali del contesto in cui si sarebbero svolti i fatti, non è sindacabile in questa sede.
2. Nel secondo e nel terzo dei motivi presentati nell'interesse di Dario Squeo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 62 numeri 4 e 6 cod. pen. La circostanza che il ricorrente abbia ammesso le lesioni costituirebbe comunque comportamento apprezzabile, così come l'avere tentato di risarcire il danno e non averlo potuto fare perché la persona offesa aveva chiuso il negozio. La somma di 200 euro, infine, sarebbe da ritenersi tale da determinare un danno comunque di lieve entità e la considerazione del giudice di merito per il quale si dovrebbe tenere conto dell'ulteriore danno morale, indicato nella decisione di chiudere il negozio, sarebbe del tutto astratta.
Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della mancanza di motivi o elementi idonei a giustificarle, a nulla rilevando il comportamento processuale, determinato da ragioni diverse dalla volontà di collaborare.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.
Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 2.2. Ad analoghe conclusioni, inoltre, deve pervenirsi quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Come correttamente indicato dalla Corte territoriale, infatti, la citata circostanza attenuante può essere riconosciuta solo qualora il danno sia effettivamente e integralmente risarcito (Sez. 2, n. 9877 del 12/02/2021, Di Fortunato, Rv. 280725; Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019. Fukuta, Rv. 278315), a nulla rilevando che l'imputato abbia solo tentato di farlo, peraltro senza usare le forme prescritte dalla legge civile equipollenti alla dazione diretta, come l'offerta reale, che rendono effettiva la riparazione e rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato (Sez. 3, Sentenza n. 11573 del 29/01/2018, B.N, Rv. 272303). 2.3.
Ad analoghe conclusioni, infine, deve pervenirsi quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen La motivazione della sentenza impugnata, infatti, con il riferimento alla necessità di considerare il danno morale subito dalla persona offesa, è corretta e coerente applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;
Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795).
3. Nel secondo motivo dedotto nell'interesse di Andrea Profili la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e per gli aumenti applicati per la recidiva infraquinquennale e per la continuazione con il reato sub b). Le doglianze, oggetto di generica deduzione nell'atto di appello solo in riferimento alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondate. A fronte della formulazione della censura contenuta nell'atto di appello, infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione della recidiva e, in assenza di qualsivoglia censura in ordine alla determinazione degli aumenti applicati, quanto alla congruità della pena, ciò anche con riferimento alla continuazione.
4. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.