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Sentenza — n. 32099/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32099/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32099/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, a fronte dell'atto di nomina del nuovo difensore, pervenuto dall'ufficio matricola del carcere, e della richiesta di presenziare all'udienza inoltrata dal medesimo ufficio, avrebbe dovuto rinviare il processo in quanto, l'imputato assente e non tradotto, era legittimamente impedito. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 647 cod. pen, art. 494, comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32099/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel secondo motivo la difesa, considerato che la stessa Corte territoriale si limita ad evidenziare che il titolo "non era regolare", avrebbe dovuto addivenire a diverse conclusioni quanto alla consapevolezza del ricorrente circa la provenienza del titolo che, peraltro, sarebbe stato smarrito e l'ipotesi di cui all'art. 647 cod. pen. è stata depenalizzata. 1.3. Violazione di legge in ordine alla mancata assunzione della testimonianza di Acampora, oggetto originariamente della richiesta di rito abbreviato condizionato respinta dal giudice per le indagini preliminari.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio restituzione in pristino ritiro della querela penale impedimenti all'allontanamento ripristino dello statuto di rifugiato ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 647 cod. pen
art. 494, comma 2 cod. proc. pen
Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la decisione della Corte territoriale circa la necessità di sentire il teste Acampora ai sensi dell'art. 494, comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBINI MARCELLO nato a UDINE il 05/07/1975 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 1/3/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata TRIBUNALE di VENEZIA, SEZIONE DISTACCATA di PORTOGRUARO il 17/5/2011, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di truffa perché estinto per prescrizione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di ALBINI MARCELLO per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178 lett.

c) cod. proc. pen. per omessa traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, a fronte dell'atto di nomina del nuovo difensore, pervenuto dall'ufficio matricola del carcere, e della richiesta di presenziare all'udienza inoltrata dal medesimo ufficio, avrebbe dovuto rinviare il processo in quanto, l'imputato assente e non tradotto, era legittimamente impedito. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

Nel secondo motivo la difesa, considerato che la stessa Corte territoriale si limita ad evidenziare che il titolo "non era regolare", avrebbe dovuto addivenire a diverse conclusioni quanto alla consapevolezza del ricorrente circa la provenienza del titolo che, peraltro, sarebbe stato smarrito e l'ipotesi di cui all'art. 647 cod. pen. è stata depenalizzata. 1.3. Violazione di legge in ordine alla mancata assunzione della testimonianza di Acampora, oggetto originariamente della richiesta di rito abbreviato condizionato respinta dal giudice per le indagini preliminari.

Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la decisione della Corte territoriale circa la necessità di sentire il teste Acampora ai sensi dell'art. 494, comma 2 cod. proc. pen. sarebbe errata. Le dichiarazioni che tale teste avrebbe reso sarebbero state decisive quanto alla dimostrazione dell'assenza di dolo e la motivazione sul punto della Corte territoriale che fa riferimento all'ad 468 cod. proc. pen.

2. In data 13 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Ettore Pedicini, ritenuto fondato il primo motivo chiede l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. Dalla lettura degli atti, cui questa Corte ha accesso in virtù della natura processuale della questione posta con il primo motivo di ricorso, risulta quanto segue: -la prima udienza fissata per la celebrazione del giudizio avanti la Corte d'Appello per il giorno 12 ottobre 2018, per impedimento del relatore, è stata rinviata al 12 dicembre 2018 e la notifica con l'avviso è stata inviata anche all'avv. Adami; -l'udienza del 12 dicembre 2018 è stata rinviata al giorno 1 marzo 2019 in quanto il difensore ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze; -in data 13 febbraio 2019 il ricorrente, con dichiarazione ricevuta dall'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Verona Montorio, in aggiunta all'avv.

Adami, ha nominato l'avv. Spina; -l'atto redatto dall'Ufficio Matricola si riferisce espressamente alla nomina effettuata per il procedimento pendente in appello, n. 3012/2011 r.g. app., udienza del 1/3/2019, e risulta trasmesso alla Corte d'Appello di Venezia; -in data 20 febbraio 2020 il ricorrente, con dichiarazione resa all'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Verona Montorio, ha richiesto di presenziare all'udienza del 1 marzo 2019; -la richiesta, che pure riporta la data dell'udienza e il numero di r.g. corretti, contiene come riferimento il Tribunale di Venezia;-in data 1 marzo 2019 l'avv.

Spina, anche in sostituzione di avv. Adami, ha depositato in udienza la copia della nomina effettuata presso l'Ufficio Matricola in data 13 febbraio 2019.

2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Venezia per l'ulteriore corso. A fronte degli elementi indicati, infatti, la Corte territoriale aveva, o comunque avrebbe dovuto avere, conoscenza del sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato e, pertanto, preso atto del legittimo impedimento dell'imputato a comparire, l'udienza doveva essere rinviata al fine di disporre la traduzione dell'imputato. L'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, qualora non ne sia stata ordinata la traduzione e il giudice abbia avuto comunque conoscenza dello stato di detenzione, infatti, versa in stato di legittimo impedimento per cui non può procedersi in sua assenza con la conseguenza che, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare devono essere dichiarati nulli (cfr. Sez. 6, n. 2300 del 10/12/2013, dep. 2014, Lanza, Rv. 258246).

3. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso I 1/6/2021 Il Consigl Estensore Marco pj. onaco Presidente enico Gall iN IL .......................