Sentenza — n. 32098/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 27/9/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 27/9/2019, nei confronti di CONTI MARIO e GIUFFRIDA PIETRO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui ali' art. 648 cod.pen. relativo alla ricettazione di alcune suppellettili e stoviglie oggetto di furto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32098/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché si affidano a motivi non consentiti o manifestamente infondati. 4.1. Il ricorso del Conti è generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CONTI MARIO nato a CATANIA il 16/06/1967 GIUFFRIDA PIETRO nato a CATANIA il 16/09/1953 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; -, ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D.L. n. 137/20
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO .
1. La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 27/9/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 27/9/2019, nei confronti di CONTI MARIO e GIUFFRIDA PIETRO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui ali' art. 648 cod.pen. relativo alla ricettazione di alcune suppellettili e stoviglie oggetto di furto.
2. Propongono autonomi ricorsi per cassazione gli imputati, prospettando i seguenti motivi: CONTI MARIO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. GIUFFRIDA PIETRO deduce: vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata di ricettazione nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. .
3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria difensiva il Giuffrida ha insistito sui motivi di ricorso.
4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché si affidano a motivi non consentiti o manifestamente infondati. 4.1. Il ricorso del Conti è generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. E comunque si è in presenza di una sentenza che si presenta come "doppia conforme" di responsabilità e di pena. La stessa fa corpo, pertanto, con la sentenza di primo grado e gli odierni motivi di ricorso sono stati già valutati dalla Corte territoriale che li ha disattesi con argomentazioni logiche e immuni da errori giuridici.
Ed infatti, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte Suprema quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, è ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche superflue o palesemente infondate (Sez.6, n. 28411 del 13.11.2012). Occorre, a ciò aggiungere che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01). 4.2.
Manifestamente infondato è il ricorso del Giuffrida. Quanto al preteso vizio relativo alla mancata concessione-dell'ipotesi di cui all'art. 648, cpv., cod.pen., secondo il consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli, RV. 242667; Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfe', RV. 249226) in tema di ricettazione, ai fini della configurabilita' dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacita' a delinquere dell'imputato.
A questo orientamento si e correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, i precedenti penali specifici dell'imputato e le gravi modalità dei fatti accertati, relativi a pluralità di oggetti. Quanto al diniego dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod.pen., la Corte territoriale ha applicato puntualmente il consolidato principio giurisprudenziale (cfr., Sez. 2, n. 13575 del 20/12/2013, Rv. 259701 - 01) secondo il quale, ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il giudice deve avere riguardo soltanto al "danno patrimoniale" (nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa); e, in tale cornice, si è considerato che gli oggetti ricettati sono molteplici e che la loro sottrazione ha nel complesso comportato un rilevante danno anche morale.
A fronte di tali argomenti, il motivo di appello resta ad un livello di estrema genericità, non portante contestazione specifica sul valore dei singoli oggetti .
5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1/6/2021 . Il Consigliere Es EFA O F /76031 I Presidente EN