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Sentenza — n. 32097/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32097/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32097/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP CHEIKH nato il 29/05/1971 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D.L. n. 137/20

Regesto Legislator

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art. 712 cod.pen, art. 442 cod.proc.pen, art. 135 cod.pen; Sentenza — n. 32097/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato . Secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Rv. 275218 - 01) in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riduzione della multa sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod.pen
E dunque, la riqualificazione del fatto, dal delitto di ricettazione nella contravvenzione ex art. 712 cod.pen., doveva essere valutata anche rispetto al trattamento sanzionatorio e, in esso, pure in relazione all'intervenuta modifica normativa riguardante l'art.
art. 442 cod.proc.pen
712 cod.pen., doveva essere valutata anche rispetto al trattamento sanzionatorio e, in esso, pure in relazione all'intervenuta modifica normativa riguardante l'art. 442 cod.proc.pen.
art. 135 cod.pen
689\81 , secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP CHEIKH nato il 29/05/1971 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D.L. n. 137/20

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 9/9/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata secondo il rito abbreviato dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 13/2/2019, nei confronti di DIOP CHEIKH, riqualificava ai sensi dell'ad 712 cod.pen. la condotta che il primo giudice aveva invece qualificato, conformemente all'originaria imputazione, quale ricettazione. Fatti commessi il 21.3.2016 .

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione alla determinazione della pena; la riformata previsione dell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. , come novellata dalla legge n. 103\2017, prevede che lo sconto di pena connesso al rito abbreviato, in relazione alle contravvenzioni, sia pari ad 1\2 . Nella specie, la riduzione è stata illegittimamente operata nella misura pari ad 1\3 (infatti, la pena di 15 gg. di arresto è stata ridotta a gg. 10) .

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio al riguardo.

4. Il ricorso è fondato . Secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Rv. 275218 - 01) in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.

Massime precedenti conformi: n. 832 del 2018, rv. 271752 - 01 . 4.1. E dunque, la riqualificazione del fatto, dal delitto di ricettazione nella contravvenzione ex art. 712 cod.pen., doveva essere valutata anche rispetto al trattamento sanzionatorio e, in esso, pure in relazione all'intervenuta modifica normativa riguardante l'art. 442 cod.proc.pen. di cui alla legge 103 del 2017. 4.2. Trattandosi di semplice operazione di computo„ alla rettifica della pena può procedere questa Corte; e dunque, alla pena di giorni 15 di arresto determinata dal giudice di appello (cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza) occorre applicare la diminuente del rito abbreviato, giungendosi così a quella di giorni 7 di arresto (così arrotondando per difetto il quoziente), sostituiti, come già disposto dal primo giudice, ex art 53 I. 689\81 , secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod.pen. con la corrispondente pena pecuniaria di Euro millesettecentocinquanta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in giorni 7 di arresto, sostituiti con la corrispondente pena pecuniaria di Euro millesettecentocinquanta. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 1/6/2021 Il C nsigliere Est Il res