Sentenza — n. 32095/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAvizi della motivazione per non avere la Corte d'appello motivato sulla credibilità soggettiva della persona offesa e sull'attendibilità intrinseca del suo racconto, specie con riguardo al riconoscimento dell'imputato come autore dei fatti; erronea interpretazione e applicazione della legge nonché vizi della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come rapina anziché come furto con strappo. Vi sarebbe stato un travisamento della prova, non emergendo dalle dichiarazioni della persona offesa che l'imputato abbia esercitato violenza direttamente su essa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 32095/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da SABBADIN TIZIANO, nato a Camposampiero il 21 marzo 1970 avverso la sentenza emessa il 21 marzo 2019 dalla Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del primo giugno 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 marzo 2019 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 30 ottobre 2014, con cui SABBADIN TIZIANO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di rapina e lesioni aggravate, commessi ai danni di Kandas Caterina. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) vizi della motivazione per non avere la Corte d'appello motivato sulla credibilità soggettiva della persona offesa e sull'attendibilità intrinseca del suo racconto, specie con riguardo al riconoscimento dell'imputato come autore dei fatti;
2) erronea interpretazione e applicazione della legge nonché vizi della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come rapina anziché come furto con strappo. Vi sarebbe stato un travisamento della prova, non emergendo dalle dichiarazioni della persona offesa che l'imputato abbia esercitato violenza direttamente su essa;
3) vizi della motivazione, non avendo la Corte territoriale indicato con precisione i criteri di determinazione della pena utilizzati nell'operare la riduzione a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo e al secondo motivo deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già formulate dinanzi alla Corte d'appello, che ha dato adeguata risposta, avendo affermato che: - la persona offesa si era resa autrice di un resoconto del tutto esauriente in ordine sia alla dinamica del fatto che all'identificazione del proprio aggressore; il riconoscimento dell'imputato era affidabile in quanto effettuato dopo un incontro tra quest'ultimo e la persona offesa, avvenuto a due soli giorni di distanza dal fatto e dopo che la donna aveva fornito una descrizione del proprio aggressore corrispondente alle peculiari fattezze dell'imputato; - la persona offesa aveva riferito che il giovane era riuscito ad impossessarsi della borsa solo dopo che l'aveva scaraventata a terra, così da essere del tutto evidente che l'imputato aveva esercitato violenza sulla medesima persona offesa, con conseguente non configurabilità del furto.
A fronte delle argomentazioni della sentenza d'appello deve ricordarsi che è orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838;
Sez. 6, n. 22445 dell'8/5/2009, Rv. 244181). 1.2 Anche il terzo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha ridotto la pena a titolo di continuazione, facendo riferimento alla gravità del fatto e, in particolare, all'entità delle lesioni riportate dalla persona offesa.La doglianza del ricorrente in merito alla mancata indicazione dei criteri, utilizzati dalla Corte d'appello nel determinare la pena a titolo di continuazione, trova quindi smentita nella lettura della pronuncia impugnata.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del primo giugno 2021 Il Consigliere estensore Il residente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli p61ne