Cassation court dismisses appeals against conviction for theft, ruling appeals inadmissible due to lack of interest and insufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Patrick La Comare and Nicola Iervolino inadmissible. The appellants argued for lack of motivation regarding confiscation and errors in sentencing, but the court found the confiscation appeal lacked legal interest due to the ownership of the items. Furthermore, the court held that the appellate court's reasoning on sentencing discretion was sufficient and not subject to re-evaluation in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging sentencing discretion are inadmissible if the lower court's reasoning is congruous and based on preponderant grounds, as cassation cannot substitute the judge's factual assessment of mitigating circumstances.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA COMARE PATRICK nato a ASTI il 02/04/1984 IERVOLINO NICOLA nato a TORINO il 29/08/1977 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 15/10/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ASTI in data 4/12/2019, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti bilanciabilì, ha rideterminato la pena e confermato nel reato la condanna nei confronti di LA COMARE PATRICK per diverse ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen. e altro e ha confermato la condanna nei confronti di IERVOLINO NICOLA in relazione ad alcune ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen. e altro.
1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. L'avv. Foti per La Comare rileva la mancanza di motivazione in relazione alla confisca e conseguente erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. 1.2. L'avv. Pesavento per Iervolino rileva il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, quanto alla qualificazione giuridica e circa l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e della misura di sicurezza.
2. In data 11 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Ettore Pedicini, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
3. In data 13 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e la nota spese delle parti civili Cotto Franco e Parodi Bruno con le quali si chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese sostenute per il grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. La difesa di Patrick La Comare deduce la mancanza di motivazione in relazione alla confisca e conseguentemente l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in quanto, pure a fronte della richiesta di concordato, l'imputato non avrebbe rinunciato al motivo di appello nel quale si chiedeva la revoca della confisca di due collane e di una fede. Motivo sul quale, escludendo che la rinuncia possa ritenersi implicita, pertanto, la Corte avrebbe omesso di motivare La doglianza è inammissibile. Dalla lettura del motivo di appello presentato avverso la confisca si legge che le collane sarebbero di proprietà delle figlie del ricorrente e la fede, nella quale è riportata la lettera S., sarebbe di proprietà della compagna.
A fronte di tale indicazione risulta la carenza di interesse del ricorrente che non ha diritto alla restituzione dei beni oggetto di confisca. Come correttamente indicato dal giudice di primo grado, d'altro canto, la competenza a pronunciarsi in ordine agli eventuali diritti dei terzi è del giudice dell'esecuzione, organo avanti al quale i diretti interessati possono far valere i propri diritti sui beni in sequestro, sempre che questi non costituiscano corpo del reato, esperendo l'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (cfr.
Sez. 2, n. 5806 del 18/01/2017, D'alonzo, Rv. 269239).2. La difesa di Nicola Iervolino deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, ciò con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa. Sotto altro profilo, poi, la difesa evidenzia la carenza di motivazione quanto alla qualificazione giuridica e circa l'applicazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. e della misura di sicurezza. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. La motivazione della sentenza impugnata in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese da Franco Cotto circa l'individuazione di Iervolino come uno degli autori del reato, che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, è adeguata e coerente.
La Corte territoriale, infatti, anche con il riferimento all'elemento di riscontro costituto dalla cella agganciata dall'utenza cellulare e delle modalità con cui la rapina è stata effettuata, ha evidenziato di aver tenuto conto di quanto emerso. Argomenti questi con i quali il ricorrente ha del tutto omesso di confrontarsi sollecitando ricostruzioni alternative coerentemente ritenute inverosimili dai giudici di merito (cfr. pag. 22 e 23 della sentenza impugnata). 2.2. La conclusione della Corte territoriale quanto alla qualificazione giuridica è corretta e la motivazione sul punto è adeguata.
Come correttamente evidenziato dai giudici di merito e da ultimo nella sentenza impugnata a pagina 24 con riferimento alla condotta specificamente posta in essere dagli imputati, infatti, integra la minaccia costitutiva del reato di rapina la condotta del soggetto che, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione - con ciò comprimendo la libertà psichica della vittima - per impossessarsi dei beni di questa, perché la minaccia può essere esercitata mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male, limiti la libertà di autodeterminazione (Sez. 2, n. 20216 del 06/05/2016, Razaei, Rv. 266751). 2.3.
La motivazione della sentenza impugnata sulla pena e sulla misura di sicurezza e circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adeguata. La sentenza impugnata, con riferimento alla imisura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, alla condotta posta in essere, al contributo causale fornito dal ricorrente, così come alle condizioni di fragilità e di salute delle persone offese, al danno provocato, ai precedenti penali e alla pericolosità.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la SUa valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).
3. L'inannmissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende. I ricorrenti vanno anche condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Cotto Franco e Parodi Bruno, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma 1/6/2021 Il consi estensore