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Sentenza — n. 32093/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32093/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32093/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Occorre rilevare che si è in presenza di una sentenza che si presenta come "doppia conforme" di responsabilità e di pena. La stessa fa corpo, pertanto, con la sentenza di primo grado e gli odierni motivi di ricorso sono stati già valutati dalla Corte territoriale che li ha disattesi con argomentazioni logiche e immuni da errori giuridici. Ed infatti, è principio costante nella giurisprudenza di codesta Corte Suprema quello secondo cui: "nel caso di doppia conforme è ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche superflue o palesemente infondate" (Sez.6, n.28411 del 13.11.2012).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 32093/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa d'investimento truffa all'assistenza sociale investimento all'estero consulenza in investimenti acquisto fraudolento investimenti e aiuti finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUBER PETRA nato a BOLZANO il 02/06/1966 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 del D.L. n. 137/20 RILEVATO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di TRENTO -SEZ.DIST. di BOLZANO-, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO, in data 29/11/2018, nei confronti di HUBER PETRA in relazione al reato di truffa integrato dall'aver indotto con inganno più investitori a sottoscrivere parte delle azioni di diritto elvetico di una società denominata Face International s.a. con sede in Lugano. Con bonifici di acquisto delle quote effettuati tra il 30.5.2014 e il 25.9.2014 .

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione e omessa risposta ai motivi di appello con i quali: - si evidenziava che i testi Laberio e Somaschini, persone offese, avevano ammesso di aver ricevuto dall'imputata il certificato di proprietà azionaria dal quale risultava che amministratore della società era l'avv. Fausto Lauria e non l'imputata medesima; - si deduceva che l'incontro avvenuto nell'ottobre del 2014 presso l'hotel Panholzer di Caldaro è consistito solamente in una cena conviviale e non in una riunione di presentazione degli organi sociali della società elvetica. - vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, e omessa risposta ai motivi di appello con i quali: - si evidenziava che le persone offese era consapevoli che la ricetta necessaria per la preparazione della bevanda Face doveva essere ancora acquistata dal reale titolare (il cittadino austriaco Kasapovlu Davut), il quale, a fronte del pagamento di un acconto, aveva comunque già permesso di avviare la produzione, riservando di trasferire definitivamente la proprietà della ricetta al versamento del saldo. - vizio di motivazione e omessa risposta al motivo di appello con il quale si evidenziava che il teste Montesi aveva riferito dell'attualità e concretezza del progetto che prevedeva la partecipazione, da parte della Face International s.a., all'iniziativa "Go Italy" comportante l'espansione delle vendite verso il mercato cinese. - vizio di motivazione e omessa risposta al motivo di appello con il quale si evidenziava che non vi erano stati artifici o raggiri dell'imputata volti ad indurre le persone offese ad investire, avendo la Huber solamente fatto conoscere al Fattorillo la bevanda, rispetto alla quale quest'ultimo si è autonomamente determinato ad investire denaro.

Altrettanto hanno fatto gli altri investitori; nessun inganno è stato posto in essere anteriormente ai versamenti. - vizio della motivazione per mancata disamina di elementi rilevanti, quali la deposizione Somaschini circa l'autonoma decisione di investire e la deposizione Hertel circa la consapevolezza, da parte degli investitori, del fatto che l'investimento era altamente speculativo, con vari passaggi ancora in itinere. - vizio della motivazione in relazione alla determinazione del profitto, operata senza tenere conto delle spese sostenute per la promozione del progetto imprenditoriale. - vizio della motivazione in relazione alla mancata disamina della deposizione Kasapovlu nella parte in cui dimostra la consapevolezza, da parte della persona offesa Herta Federico, del fatto che l'acquisto della ricetta chimica della bevanda dovesse ancora essere saldato.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa- Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria scritta le costituite parti civili PEREGO MASSIMO, FATTORILLO BERETTA CRISTIANO, HERTEL ALESSANDRO, HERTEL FEDERICO, GEDDA ALBERTO GIACOMO e SOMASCHINI ROBERTO ANTONIO hanno chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettare il ricorso, oltre che la rifusione delle spese sostenute nel grado. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi non consentiti in sede di legittimità o comunque manifestamente infondati.

1. Occorre rilevare che si è in presenza di una sentenza che si presenta come "doppia conforme" di responsabilità e di pena. La stessa fa corpo, pertanto, con la sentenza di primo grado e gli odierni motivi di ricorso sono stati già valutati dalla Corte territoriale che li ha disattesi con argomentazioni logiche e immuni da errori giuridici. Ed infatti, è principio costante nella giurisprudenza di codesta Corte Suprema quello secondo cui: "nel caso di doppia conforme è ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche superflue o palesemente infondate" (Sez.6, n.28411 del 13.11.2012).

Occorre, a ciò aggiungere che: "È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione". (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 -dep. 24/06/2019, ROVINELLI GIULIO, Rv. 27697001). 1.1. Nella specie, i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Invero, già il primo giudice aveva affermato (cfr. fg. 5 e segg): che l'imputata si è costantemente presentata, sia verbalmente che tramite documenti ed e-mails, come Amministratore unico della Face International, firmando anche atti con l'indicazione di tale qualifica; che le reali condizioni dell'investimento e della società elvetica sono state conosciute, da parte delle attuali parti civili, solo quando il Gedda Alberto è diventato Presidente della società medesima, nell'aprile del 2015, ottenendo in tal modo accesso ai documenti; che nessun documento attestava la partecipazione al progetto Go Italy.

In tali passaggi argomentativi, dunque, la Corte territoriale ha adeguatamente individuato gli elementi costitutivi del reato ascritto, sia sotto il profilo degli artifici e raggiri, sia sotto quello della indizioni in errore delle persone offese.1.2. E dunque, le deduzioni contenute nel ricorso, non solo risultano meramente reiterative rispetto a questioni tutte già adeguatamente esaminate dal giudice del merito, ma per giunta si incentrano esclusivamente su stralci di deposizioni testimoniali o su parziali disamine del materiale istruttorio, con argomenti inammissibili perché volte a spingere questa Corte verso una rivalutazione del fatto.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili GEDDA ALBERTO GIACOMO, PEREGO MASSIMO, FATTORILLO BERETTA CRISTIANO, HERTEL ALESSANDRO, HERTEL FEDERICO E SOMASCHINI ROBERTO ANTONIO che liquida in complessivi C 4.563,00 oltre accessori di legge . Così deciso il 1/6/2021 Il Consigliere tensore ST7 Il P