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Sentenza — n. 32092/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32092/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32092/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. In data 13 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Ettore Pedicini, che il ricorso sia dichiarato inammissibile. A li là del riferimento all'entità del profitto che il ricorrente avrebbe eventualmente conseguito (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322), quindi, seppure con motivazione sintetica, la Corte territoriale si è correttamente attenuta al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p, art. 132 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 32092/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione privilegiata circostanza attenuante tentata rapina minaccia nel diritto penale altri reati reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 132 cod. pen
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 2/10/2017, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MACERATAil 7/6/2016, nei confronti di MAROUNI WALID alias MAROUNI OUALID e altri alias per i reati di cui agli art. 628 e 56 e 628 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROUNI WALID (ALIAS) nato il 26/09/1975 avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 2/10/2017, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MACERATAil 7/6/2016, nei confronti di MAROUNI WALID alias MAROUNI OUALID e altri alias per i reati di cui agli art. 628 e 56 e 628 cod. pen., così come diversamente qualificato il capo b) già dal giudice di primo grado.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

2. In data 13 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Ettore Pedicini, che il ricorso sia dichiarato inammissibile. A li là del riferimento all'entità del profitto che il ricorrente avrebbe eventualmente conseguito (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322), quindi, seppure con motivazione sintetica, la Corte territoriale si è correttamente attenuta al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173;

Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795) secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i 1/6/2021 Il Consigl i, stensore M.rco la bis aco .1197f DEPOSFATn IN CPNCF.LLERIA L. I - • IL IL C Al‘-‘, LIERE Massith r ERIN f

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.1. Circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pne. La doglianza, reiterativa dell'analoga censura già oggetto dell'atto di appello, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, delle modalità del fatto (significative di una notevole spregiudicatezza e pericolosità) e alla precedente condotta di vita.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;

Sez. 6,, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con specifico riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Nei reati contro il patrimonio, infatti, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse st