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Sentenza — n. 32088/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil liability for misappropriation, upholding generic damages award.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32088/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Giuseppe Giammillaro against the appellate court's decision awarding generic civil damages for misappropriation. The appellant argued that the special power of attorney constituted a donation and that the lower court improperly mixed criminal and civil proceedings. The court dismissed these claims, affirming that the broad mandate created a duty to account and that the defendant's refusal to return funds after repeated requests demonstrated the requisite intent for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 576 cod. proc. pen.: The criminal act of misappropriation is consummated upon the unjustified refusal to return property after the possession period expires, and the incidental civil liability judgment remains valid even when the appeal is lodged solely by the civil party.

Parole chiave

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misappropriation crime civil liability special power of attorney generic damages incidental criminal trial restituzione e risarcimento appropriazione indebita di fondi azione di indebito arricchimento

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
174174 - 01 ), il reato di cui all'art. 646 cod. pen. si consuma nel momento dell'interversione del titolo del possesso.
Art. 576 cod. proc. pen.
Dunque, la parte civile, nonostante la modifica dell'art. 576 cod. proc. pen. ad opera della legge n.
art. 578 cod. proc. pen
538, il quale statuisce che, salva l'ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione di cui all'art. 578 cod. proc. pen., il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e per il risarcimento solo quando pronunci sentenza di condanna.
art. 576 cod. proc. pen
Dunque, la parte civile, nonostante la modifica dell'art. 576 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
non richiede ulteriori requisiti di forma del ricorso accanto a quelli previsti dall'art. 591 cod. proc. pen., bensì contiene un criterio rivolto al giudice la cui decisione non potrebbe oltrepassare il limite degli interessi civili.
art. 646 cod. pen
174174 - 01 ), il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 9072 del 22/10/2009
Quanto al primo motivo, secondo un più risalente e controverso orientamento di questa Corte (cfr., tra le varie, Sez. 6, n. 9072 del 22/10/2009, Rv.
Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004
(Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv.
Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012
Invero, secondo il condiviso insegnamento di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Rv.
Sez. 2, n. 12096 del 15/06/1986
Come condivisibilmente affermato da questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 12096 del 15/06/1986, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIAMMILLARO GIUSEPPE nato a MESSINA il 18/03/1963 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 c.8 D.L. 137/2020 RILEVATO IN FATTO .

1. La CORTE di APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 26/6/2019, riformando ai soli effetti civili la sentenza assolutoria pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 2/10/2017, nei confronti di GIAMMILLARO GIUSEPPE, dichiarava la responsabilità agli effetti civili del predetto in relazione alla condotta di appropriazione indebita posta in essere ai danni di Lenci Marco. Secondo la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici del merito, il Lenci aveva conferito procura speciale all'imputato affinchè vendesse una vettura di proprietà del mandante; e il Giammillaro, una volta concluso l'affare, non ha provveduto a riversare il denaro ricavato dalla vendita al Lenci.

Il primo giudice, ritenendo che la procura conferita dal Lenci avesse contenuto talmente ampio da configurare una donazione indiretta, ha assolto il Giammillaro perché il fatto non costituisce reato. La Corte territoriale, diversamente opinando in relazione a tale dirimente profilo, ha invece ravvisato l'astratta integrazione del reato, pronunciando, nei limiti del gravame, condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina del profilo della genericità dell'appello, difettando la presentazione di specifiche richieste risarcitorie da parte della parte civile impugnante. - violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale valutato aspetti propri dell'accertamento penale, da ritenersi esclusi in considerazione del fatto che il gravame proveniva solamente dalla parte civile. - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo di reato, nella specie da escludersi poiché la procura speciale conferita all'imputato era di tenore talmente ampio da trasformarlo in reale proprietario del mezzo e non conteneva l'obbligo di retrocedere il ricavato dalla vendita; la richiesta in tal senso è frutto di un ripensamento del Lenci, che inizialmente ha inteso effettuare una liberalità nei confronti dell'imputato, il quale ha dunque fatto affidamento su tale generosa disponibilità.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria difensiva la parte civile Marco Lenci ha chiesto il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel grado RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, secondo un più risalente e controverso orientamento di questa Corte (cfr., tra le varie, Sez. 6, n. 9072 del 22/10/2009, Rv. 246168 — 01), si era affermato che l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammissibile se non contiene un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuol conseguire, non potendosi ritenere tale riferimento implicito nella mera richiesta di verifica della responsabilità dell'imputato negata dalla pronunzia impugnata. 1.1. Tuttavia, in presenza di numerosi arresti di segno contrario, è successivamente intervenuta la decisione delle SS.UU. di questa Corte, che il Collegio condivide (cfr. sentenza n. 6509 del 20/12/2012, Rv. 254130 - 01) in base alla quale si è affermato che l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili.

Nella motivazione le Sezioni Unite affermano che il contrasto giurisprudenziale debba essere risolto nel senso che non è richiesto, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, che l'atto di impugnazione contenga la espressa indicazione che viene proposto ai soli effetti civili. Invero, si deve anzitutto ricordare che la Sezione Terza del Capo Secondo del Titolo Terzo del Libro Settimo del Codice di procedura penale, nel disciplinare la decisione sulle questioni civili, contiene l'art. 538, il quale statuisce che, salva l'ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione di cui all'art. 578 cod. proc. pen., il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e per il risarcimento solo quando pronunci sentenza di condanna.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazioni, in presenza di specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria dell'imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, dovendo, in tal caso, il giudice effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità; ma la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale. (Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971). 1.2.

Dunque, la parte civile, nonostante la modifica dell'art. 576 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni. (Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061). Ne consegue che, la disposizione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, deve essere intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità. 1.3.

Ovviamente (come precisato da Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971) la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale. Tale effetto devolutivo tuttavia non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. pen. La non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell'atto di gravame agli effetti civili si fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso art. 576 cod. proc. peri, a circoscrivere in tal modo l'impugnazione svolta dalla parte civile.

Se; infatti, la finalità del gravame in oggetto non può, per precisa volontà normativa, fuoriuscire da tale ambito, il richiedere all'impugnante una tale specificazione si risolverebbe, in definitiva, nel pretendere un adempimento non necessario, concorrendo anche una tale conclusione, sostanzialmente espressa anche nel ricorso all'attenzione delle Sezioni Unite, nel senso estensivo dell'indirizzo qui segnalato. Ciò in considerazione del fatto che, una volta presenti nel gravame le richieste, indipendentemente dal loro contenuto, la precisazione dell'art. 576 cod. proc. pen. non richiede ulteriori requisiti di forma del ricorso accanto a quelli previsti dall'art. 591 cod. proc. pen., bensì contiene un criterio rivolto al giudice la cui decisione non potrebbe oltrepassare il limite degli interessi civili.

Lo sbarramento normativo non sarebbe violato da una richiesta di affermazione della responsabilità penale, inevitabilmente implicante, per le ragioni sopra viste, anche la richiesta di condanna al risarcimento dei danni; senza considerare che un'interpretazione restrittiva finirebbe per fare invece della indicazione in oggetto un requisito, appunto, di formale redazione del ricorso in apparente contrasto con la tassativa elencazione del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Da un lato perciò la richiesta della parte civile di condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni implica l'accertamento (sia pure incidentale ed ai soli effetti civili) della responsabilità dell'imputato nei cui confronti la domanda è diretta; dall'altro lato la richiesta di affermazione della responsabilità dell'imputato non può avere, per espressa disposizione di legge, altro significato che quello di un accertamento incidentale ed ai soli effetti civili. 1.4.

Non può, quindi, essere qualificato generico l'atto di impugnazione che, sul presupposto del mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte civile nel precedente grado di giudizio, chieda la riforma della decisione impugnata, sempre che svolga adeguata critica alla pronunzia stessa. È improprio il parallelo (operato in taluna delle decisioni che hanno accolto l'interpretazione disattesa dalle SS.UU.) con la giurisprudenza che ritiene inammissibile il ricorso proposto nel merito dall'imputato avverso una sentenza che abbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione e lo abbia condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, quando con il ricorso l'imputato si limita a censurare la mancata assoluzione nel merito e non abbia invece investito in modo specifico e diretto la statuizione civile di condanna al risarcimento del danno.

Infatti le due ipotesi sono diverse: mentre la parte civile può impugnare, per espressa previsione di legge, solo agli effetti civili, diversa latitudine ha l'impugnazione che può essere proposta dall'imputato. Di qui la necessità, per l'imputato, di specificare nella sua impugnazione anche la doglianza riguardante gli effetti civili, posto che tale doglianza è meramente eventuale, mentre per la parte civile l'impugnazione agli effetti civili è l'unica che può essere svolta. 1.5. Deve dunque aderirsi al richiamato insegnamento delle SS.UU., secondo cui :

«Allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall'art. 576 cod. proc. pen.».

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo con il quale si è contestato che la Corte territoriale abbia valutato aspetti propri dell'accertamento penale, da ritenersi esclusi in considerazione del fatto che il gravame proveniva solamente dalla parte civile. Infatti, come già accennato, per effetto dell'impugnazione della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può che essere fatta all'esito dell'effettuazione, in via incidentale e ai soli fini civilistici, del giudizio di responsabilità; invero, la pronuncia sulle domande della parte civile non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale (Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971).

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo con il quale si contesta la ricorrenza del dolo di reato. Invero, secondo il condiviso insegnamento di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Rv. 253411 - 01), l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità. Nella fattispecie la Corte territoriale ha adeguatamente chiarito (cfr. pagg. 2-4 della sentenza impugnata) che il dolo dell'appropriazione indebita è nella fattispecie agevolmente ravvisabile, quanto meno, rispetto al trattenimento dei soldi dopo le reiterate richieste di restituzione del denaro da parte del Lenzi; richieste alle quali l'imputato ha replicato con scuse varie e non veritiere (in merito all'entità del ricavato e all'effettivo percepimento dello stesso), dirette solamente a procrastinare la restituzione del ricavato dalla vendita (e non già a negare in toto il diritto della controparte alla restituzione), così dimostrando l'intenzione di trattenere per sé quanto detenuto per effetto del mandato conferitogli (mandato che la Corte territoriale qualifica come dato nell'esclusivo interesse del mandante, rispetto al quale ricorreva l'obbligo del rendiconto). 3.1.

Come condivisibilmente affermato da questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 12096 del 15/06/1986, Rv. 174174 - 01 ), il reato di cui all'art. 646 cod. pen. si consuma nel momento dell'interversione del titolo del possesso. E dunque, il rifiuto ingiustificato della restituzione della cosa dopo la scadenza del termine che ne legittima il possesso (salvo che sia ascrivibile a colpa) rende manifesta l'esistenza sia dell'elemento oggettivo, per il venir meno della legittimità del possesso, sia di quello soggettivo evidenziando la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa stessa un ingiusto profitto.

In tale momento il reato deve ritenersi integrato in tutti i suoi elementi.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorsa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Marco Lenci, che liquida in complessivi C 3.510,00 oltre accessori di