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Sentenza — n. 32087/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32087/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32087/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte territoriale, in relazione al motivo di appello con il quale si invocava la concessione della richiamata attenuante, ha giustificato il rigetto sulla considerazione che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è applicabile ai soli reati contro il patrimonio o comunque offendono il patrimonio e che il delitto di cui all'art. 55 DL n. 231 del 2007 non rientra tra questi. In tale affermazione ha fatto espresso riferimento all'orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 45902 del 15/11/2012, Rv. 254359 - 01) secondo cui il reato previsto e punito dall'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, conv. in I. n. 197 del 1991 (ed ora dall'art. 55, comma nono, d. Igs. n. 231 del 2007) non rientra tra i delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, e non è quindi compatibile con la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32087/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Teorizzare in via generale la non applicabilità dell'attenuante a categorie di reati individuate in ragione dell'astratta riferibilità a un dato bene giuridico, affermando che, anche ad ipotizzare la speciale tenuità del lucro conseguibile dall'imputato, non sarebbe comunque mai soddisfatta la seconda condizione prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., e cioè la speciale tenuità del danno o del pericolo conseguente all'azione, comporta null'altro che la generalizzata esclusione - sempre e comunque - dell'applicabilità dell'attenuante in esame, sulla base di considerazioni sganciate dalla concreta connotazione storica del fatto e in contrasto con la rilevata finalità del legislatore di estendere l'applicabilità dell'attenuante a tutti i delitti determinati da motivi di lucro.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques automazione del sistema bancario mezzo di pagamento offesa al credito sistema bancario sequestro di conti bancari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JOUAHRI AKRAM nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 26/07/1985 avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 c.8 D.L. 137/2020 RILEVATO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 4/6/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di PERUGIA, in data 19/7/2017, nei confronti di JOUAHRI AKRAM in relazione al reato di cui all'art. 55 DL n. 231 del 2007, consumato mediante l'effettuazione di quattro tentativi, pur andati a vuoto, di prelevamento di denaro tramite sportelli bancomat. Fatti commessi in data 11.4.2014 .

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. poiché giudicata applicabile ai soli reati contro il patrimonio.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale in sede ha chiesto rigettarsi il ricorso richiamando la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Rv. 277028 -01) secondo cui il reato di indebito utilizzo di carte di credito è incompatibile con 'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in quanto inteso a salvaguardare, oltre che la fede pubblica, l'interesse pubblico fondamentale a che il sistema elettronico di pagamento sia sempre utilizzato in modo corretto, sicché l'evento dannoso o pericoloso non può dirsi connotato da ridotto grado di offensività e disvalore sociale. 3.1. Con memoria difensiva il ricorrente ha insistito sul motivo proposto. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini infra precisati.

1. La Corte territoriale, in relazione al motivo di appello con il quale si invocava la concessione della richiamata attenuante, ha giustificato il rigetto sulla considerazione che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è applicabile ai soli reati contro il patrimonio o comunque offendono il patrimonio e che il delitto di cui all'art. 55 DL n. 231 del 2007 non rientra tra questi. In tale affermazione ha fatto espresso riferimento all'orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 45902 del 15/11/2012, Rv. 254359 - 01) secondo cui il reato previsto e punito dall'art. 12 D.L. n. 143 del 1991, conv. in I. n. 197 del 1991 (ed ora dall'art. 55, comma nono, d. Igs. n. 231 del 2007) non rientra tra i delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, e non è quindi compatibile con la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.

2. Deve tuttavia osservarsi che, secondo l'autorevole e recente arresto delle SS.UU. di questa Corte (Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 - 01), condiviso dal Collegio, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti. Ha trovato così autorevole conferma quel filone giurisprudenziale di legittimità secondo cui, a seguito della nuova formulazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., recata dall'art. 2 legge 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di- delitto commesso per-un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (ex multis, con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997, dep. 1998, Maniscale, Rv. 211378;Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851;

Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Konteye, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262193; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357). 2.1. Come l'offensività della condotta costituisce un presupposto generale per la rilevanza penale del fatto qualunque sia il reato ascritto all'imputato, così la circostanza attenuante in esame attraversa tutti i reati commessi a scopo di lucro. Sicché, una volta verificato che il delitto è stato commesso a fini di lucro, il giudice di merito dovrà valutare, in concreto, la ricorrenza, o meno, della speciale tenuità riferita sia al lucro perseguito o conseguito dall'autore del reato, sia all'evento dannoso o pericoloso causato nel caso di specie. 2.2.

Teorizzare in via generale la non applicabilità dell'attenuante a categorie di reati individuate in ragione dell'astratta riferibilità a un dato bene giuridico, affermando che, anche ad ipotizzare la speciale tenuità del lucro conseguibile dall'imputato, non sarebbe comunque mai soddisfatta la seconda condizione prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., e cioè la speciale tenuità del danno o del pericolo conseguente all'azione, comporta null'altro che la generalizzata esclusione - sempre e comunque - dell'applicabilità dell'attenuante in esame, sulla base di considerazioni sganciate dalla concreta connotazione storica del fatto e in contrasto con la rilevata finalità del legislatore di estendere l'applicabilità dell'attenuante a tutti i delitti determinati da motivi di lucro.

Potendo in concreto verificarsi che l'evento dannoso o pericoloso conseguente a un delitto commesso per motivi di lucro -indipendentemente dalla natura giuridica del bene protetto- presenti una gradualità non incompatibile con l'attenuante in parola.

3. Alla luce di detti principi, apparendo necessaria la concreta verifica, da parte del giudice del merito, sia della ricorrenza del fine di lucro (che invero parrebbe piuttosto evidente, avendo l'imputato ammesso di aver trovato il bancomat di causa e di aver tentato, pur ignorando il codice, di prelevare denaro) sia dell'apprezzamento del danno e del pericolo, deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rinnovata valutazione della speciale tenuità con riferimento tanto all'entità del lucro (conseguendo o conseguito) che all'evento dannoso o pericoloso. 3.1. Trattandosi di annullamento che riguarda un profilo circostanziale, alla presente sentenza consegue l'irrevocabile accertamento della penale responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità.Così deciso il