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Sentenza — n. 32086/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32086/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32086/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge, non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni tra la notifica dell'avviso ex art. 420 quater c.p.p. e la data della prima udienza. Secondo il ricorrente un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, imporrebbe di ritenere applicabile il termine minimo a comparire di 10 giorni di cui all'art. 419, comma 4, c.p.p. anche all'ulteriore avviso previsto dall'art. 420 quater, comma 1, c.p.p. per il caso in cui l'imputato non sia presente all'udienza. Ciò al fine di garantire il diritto di difesa dell'imputato e non svuotare di contenuto la disposizione dell'art. 420 quater c.p.p. Sarebbe illogico e contrario agli artt. 2 e 24 Cost. nonchè all'art. 6 CEDU prevedere la sanzione processuale della nullità per la tardività di un avviso di celebrazione di udienza, indirizzato all'imputato ma sostanzialmente da lui non conosciuto, perché notificato a mani del difensore, e non prevedere la medesima guarentigia per l'atto di cui all'art. 420 quater c.p.p., che ha la precipua funzione di porre effettivamente e sostanzialmente a conoscenza l'imputato della celebrazione del processo nei suoi confronti e, quindi, anche di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa.

Regesto Legislator

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art. 420 quater c.p, art. 649 c.p, art. 419 c.p, art. 420 ter c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32086/2021 — snpen · Corte di Cassazione: erronea applicazione degli artt. 585, 576 in relazione all'art. 61 n. 2 c.p. per insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico, contestata ai capi C) e D) dell'imputazione. Secondo la Corte d'appello vi sarebbe stata simultaneità tra le lesioni e la rapina mentre il nesso teleologico, necessario per la sussistenza dell'aggravante, esigerebbe che le azioni esecutive dei due diversi reati, che pone in relazione, siano distinte.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 Il primo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto dei 10 giorni asseritamente previsti dall'art. 420 quater c.p.p., è infondato.

Parole chiave

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altri reati truffa aggravata doppia punibilità reiterazione di reati penali usurpazione d'identità rapina

Disposizioni normative citate

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art. 420 quater c.p
violazione di legge, non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni tra la notifica dell'avviso ex art. 420 quater c.p.p.
art. 649 c.p
per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale di cui all'art. 649 c.p.p.
art. 419 c.p
Secondo il ricorrente un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, imporrebbe di ritenere applicabile il termine minimo a comparire di 10 giorni di cui all'art. 419, comma 4, c.p.p.
art. 420 ter c.p
o di un legittimo impedimento di quest'ultimo ex art. 420 ter c.p.p.
art. 616 c.p
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NOVARESE TOSHCO ILIEV, nato a Sofia il 10 marzo 1992 avverso la sentenza n. 3769/2020, emessa il 7 ottobre 2020 dalla Corte d'appello di Torino Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 12 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 ottobre 2020 la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 24 febbraio 2016 dal Tribunale della stessa città, con cui NOVARESE TOSHCO ILIEV è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina ai danni di Conti Renata, di lesioni aggravate nei confronti di quest'ultima e del marito Riva Carlo nonché di furto aggravato ai danni di D'Angelo Anna.Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione di legge, non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni tra la notifica dell'avviso ex art. 420 quater c.p.p. e la data della prima udienza. Secondo il ricorrente un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, imporrebbe di ritenere applicabile il termine minimo a comparire di 10 giorni di cui all'art. 419, comma 4, c.p.p. anche all'ulteriore avviso previsto dall'art. 420 quater, comma 1, c.p.p. per il caso in cui l'imputato non sia presente all'udienza. Ciò al fine di garantire il diritto di difesa dell'imputato e non svuotare di contenuto la disposizione dell'art. 420 quater c.p.p. Sarebbe illogico e contrario agli artt. 2 e 24 Cost. nonchè all'art. 6 CEDU prevedere la sanzione processuale della nullità per la tardività di un avviso di celebrazione di udienza, indirizzato all'imputato ma sostanzialmente da lui non conosciuto, perché notificato a mani del difensore, e non prevedere la medesima guarentigia per l'atto di cui all'art. 420 quater c.p.p., che ha la precipua funzione di porre effettivamente e sostanzialmente a conoscenza l'imputato della celebrazione del processo nei suoi confronti e, quindi, anche di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa.

Qualora non dovesse ritenersi possibile interpretare gli artt. 419 e 420 quater c.p.p. nel senso suindicato, il ricorrente ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.420 quater c.p.p. in relazione agli artt. 2, 24, 111 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede che l'avviso di cui all'art. 420 quater c.p.p. deve essere notificato personalmente all'imputato con il rispetto, a pena di nullità, del termine minimo a comparire di 10 giorni, previsto dagli artt. 127 e 419 c.p.p.;

2) erronea applicazione degli artt. 624 bis, comma 1, e 625, comma 1 n. 2, c.p. per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale di cui all'art. 649 c.p.p. e all'art. 4 del Protocollo 7 Cedu, perché, disattesa l'istanza di configurare nei fatti il furto semplice e ritenuto integrato il furto in abitazione per essersi l'imputato ivi introdotto con l'inganno, non si sarebbe potuto applicare anche l'aggravante del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625, commi 1 n. 2, c.p., in quanto l'inganno sarebbe stato già valutato come elemento costitutivo del furto in abitazione;

3) erronea applicazione degli artt. 585, 576 in relazione all'art. 61 n. 2 c.p. per insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico, contestata ai capi C) e D) dell'imputazione. Secondo la Corte d'appello vi sarebbe stata simultaneità tra le lesioni e la rapina mentre il nesso teleologico, necessario per la sussistenza dell'aggravante, esigerebbe che le azioni esecutive dei due diversi reati, che pone in relazione, siano distinte.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 Il primo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto dei 10 giorni asseritamente previsti dall'art. 420 quater c.p.p., è infondato.

La Corte territoriale, nel dare risposta alla medesima doglianza sollevata dall'appellante, ha affermato, al pari del Giudice dell'udienza preliminare, che il termine a comparire di 10 giorni liberi e la conseguente sanzione di nullità per la sua inosservanza sono previsti unicamente per la notificazione dell'originario avviso di fissazione dell'udienza, disciplinato dall'art. 419 c.p.p., e non anche per quella di cui all'art. 420 quater c.p.p. In mancanza dei presupposti per procedere in assenza dell'imputato ex art.420 bis c.p.p. o di un legittimo impedimento di quest'ultimo ex art. 420 ter c.p.p. e fuori delle ipotesi di nullità delle notificazioni, non è sufficiente, pur nel rispetto delle regole fissate dagli artt. 157 e ss c.p.p., la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare o del decreto che dispone il giudizio, in quanto il legislatore ha previsto, a pena di nullità ex artt. 178 e 179 c.p.p., un ulteriore tentativo di far conoscere l'atto introduttivo dell'udienza o del giudizio all'imputato.

L'art 420 quater c.p.p., a differenza dell'art. 419 c.p.p., non prevede un termine perché comunque vi è una notifica formalmente valida e il legislatore vuole assicurarsi che l'imputato abbia conoscenza del procedimento e lo fa, in limine all'udienza, per il tramite della polizia giudiziaria, la cui scelta è ispirata all'esigenza di garantire una particolare efficacia nell'attività di reperimento del destinatario, sulla base del presupposto per cui la polizia giudiziaria dispone di mezzi più adeguati rispetto a quelli dell'ufficiale giudiziario.

In tale prospettiva appare conforme ai parametri costituzionali (così da non ravvisarsi l'esigenza di sollevare l'invocata questione di legittimità costituzionale) che non sia previsto alcun termine tra la (ulteriore) notifica, disposta ex art. 420 quater c.p.p., e l'udienza, dovendosi solo assicurare che il termine di 10 giorni liberi abbia caratterizzato la prima notifica. 1.2 E' infondato anche il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione del ne bis in idem sostanziale sul presupposto della duplicazione della rilevanza attribuita all'inganno, che sarebbe stato elemento sia della fattispecie incriminatrice del furto in abitazione che dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2, c.p..

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni, di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974). La giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire che, in tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria (Sez. 7, n. 8757 del 7/11/2014, dep. 2015, Bontempi, Rv. 262669, in una fattispecie in cui è stata ritenuta integrata l'aggravante in oggetto nella condotta dell'imputato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio, per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice, che si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale;

Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153, che ha ritenuto configurata l'aggravante de qua nel caso dell'agente che si era introdotto in un locale attraverso non il normale ingresso ma una finestra). Nel caso in esame, l'imputato, sfruttando il legame che lo univa ad una coppia che abitava nello stesso palazzo della persona offesa, si è introdotto nell'abitazione di quest'ultima offesa con la scusa di andare in bagno e ha poi sottratto dei beni. Tale condotta può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 625, comma 1 n. 2, c,p., concretizzando un'attività diretta a superare con espedienti ed accorgimenti la naturale custodia e protezione delle cose da parte della persona offesa, proprietaria dei beni.

Ciò precisato, deve aggiungersi che non può aderirsi alla prospettazione del ricorrente, secondo cui vi sarebbe stata una duplicazione della rilevanza attribuita alla frode, già valorizzata al fine di ritenere integrato il furto in abitazione anziché quello semplice. La tesi del ricorrente muove da un presupposto erroneo, ossia quello di ritenere che l'inganno sia elemento costitutivo del furto in abitazione, che, invece, si connota e distingue dal furto semplice per il luogo in cui avviene la sottrazione mentre le modalità, con cui avviene l'introduzione nell'abitazione, rilevano solo sotto il profilo circostanziale.

Giova precisare che la massima riportata in sentenza e nel ricorso (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, Rv. 279110), che fa riferimento alla condotta di chi si impossessa di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno, attiene comunque a un furto in abitazione aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, comnna 1 n. 2, c.p., così che non può costituire espressione della tesi del ricorrente, secondo cui il furto in abitazione è integrato anche dall'inganno. 1.3 Il terzo motivo, avente ad oggetto l'aggravante del nesso teleologico, è manifestamente infondato.

Questa Corte (Sez. 5, n. 34504 del 12/10/2020, Rv. 280122) ha già avuto modo di affermare che la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. La simultaneità delle condotte - su cui fa leva la tesi del ricorrente - non è ostativa all'applicazione dell'aggravante de qua, per la cui sussistenza è necessario accertare solo che l'un reato sia stato finalizzato a commettere un altro.

2. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza del 12 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Domenico Gallo a . R_ DEPOS