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Sentenza — n. 32085/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32085/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32085/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 maggio 2019 dal Tribunale di Enna in relazione a fattispecie di truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, CAMMARATA Salvatore, articolando i seguenti motivi enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione degli articoli 640 bis-483,47-76 d.p.r. 445/222 in relazione al regolamento CE n. 1782/2003 e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in relazione capi 3-4-6-7-9 della rubrica e vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente afferma che, per le domande presentate nelle annualità 2006- 2013, risulterebbe sufficiente il mero requisito fattuale dell'assoggettamento dei fondi al pascolo dovendosi ritenere valida anche la stipulazione meramente verbale dei titoli relativi ai terreni.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 32085/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, il ricorrente muove da una valutazione parcellizzata del disposto dell'articolo 9 comma secondo del decreto del ministero delle politiche 2( alimentari e forestali del 23 marzo 2015 richiamato espressamente nella motivazione del provvedimento impugnato che prevedeva l'efficacia sanante della mancata opposizione dei proprietari del terreno in caso di conduzione da parte di terzi richiedenti i benefici oggetto di imputazione. Tale disposizione prevedeva infatti che i proprietari dovessero essere previamente avvertiti della possibilità di presentare opposizione in relazione a tale richiesta.

Parole chiave

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surrogazione delle Comunità truffa all'assistenza sociale diritto successorio rurale contributo per rimboschimento compensativo fondo espropriato fondo agricolo

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA SALVATORE nato a ENNA il 25/01/1994 avverso l'ordinanza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 maggio 2019 dal Tribunale di Enna in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, CAMMARATA Salvatore, articolando i seguenti motivi enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione degli articoli 640 bis-483,47-76 d.p.r. 445/222 in relazione al regolamento CE n. 1782/2003 e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in relazione capi 3-4-6-7-9 della rubrica e vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità. Il ricorrente afferma che, per le domande presentate nelle annualità 2006- 2013, risulterebbe sufficiente il mero requisito fattuale dell'assoggettamento dei fondi al pascolo dovendosi ritenere valida anche la stipulazione meramente verbale dei titoli relativi ai terreni.

Ciò risulterebbe anche provato dal successivo provvedimento che, con efficacia sanante, riconnetteva il diritto al contributo alla mera conduzione dei fondi. Inoltre, i giudici del merito avrebbero dovuto attribuire una presunzione di veridicità alle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive in assenza di opposizione da parte di gran parte dei proprietari. Per quanto riguarda in particolare i terreni precedentemente concessi al padre dell'imputato, avrebbe dovuto considerarsi che l'azienda agricola condotta dall'imputato risulta essere "costola dell'azienda agricola "La Rinascita" di proprietà dei genitori del ricorrente medesimo con la conseguenza che poteva ritenersi avvenuta una cessione di quote di società agricola attraverso la quale si sarebbe realizzato un trasferimento di titoli per successione anticipata ex art. 3 del D.M. 5 agosto 2004 in relazione all'articolo 46 del regolamento CE 1782/2003.

Vi sarebbe poi un travisamento degli atti perché dalla nota 15 novembre 2016 dell'Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Caltanissetta risulterebbero concessi alla società dell'imputato gli stessi terreni che la sentenza ritiene non essere oggetto di concessione da parte dei proprietari.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Valentina Manuali - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e reiterativo di questioni già esaminate e correttamente valutate dai giudici d'appello.

2. In particolare, il ricorrente muove da una valutazione parcellizzata del disposto dell'articolo 9 comma secondo del decreto del ministero delle politiche 2( alimentari e forestali del 23 marzo 2015 richiamato espressamente nella motivazione del provvedimento impugnato che prevedeva l'efficacia sanante della mancata opposizione dei proprietari del terreno in caso di conduzione da parte di terzi richiedenti i benefici oggetto di imputazione. Tale disposizione prevedeva infatti che i proprietari dovessero essere previamente avvertiti della possibilità di presentare opposizione in relazione a tale richiesta.

Mancando in atti alcuna prova dell'adempimento di tali oneri di informazione, non vi sarebbe la possibilità di individuare la causa sanante dell'originaria regolarità della domanda proposta dalla ricorrente. 2.1. La difesa del CAMMARATA nemmeno si confronta con tale dato normativo unicamente contestando che non era imputabile al ricorrente l'inadempienza delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, trattandosi di fattispecie eccezionale in quanto sanante una situazione illegittima precedente, non è rilevante il fatto che vi siano inadempienza degli uffici pubblici ma piuttosto che non sia avvenuto quel particolare procedimento che rendeva possibile la sanatoria medesima. 2.2.

Inoltre, manca in atti anche la prova, testimoniale o in altre modalità, del fatto che i proprietari avessero formalmente concesso i terreni per lo sfruttamento all'imputato risultando anzi, per gran parte dei terreni, la prova contraria. 2.3. Nemmeno il riferimento fatto dal ricorrente ad una successione nella posizione contrattuale della azienda del padre risulta essere risolutivo posto che manca in atti alcun riferimento all'esistenza di documenti versati nel fascicolo processuale che attenessero alle modalità e all'estensione della successione tra la società del ricorrente e quella del padre.

3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis4 in Roma, il 11