Sentenza — n. 32084/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità delle odierne ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 12 settembre 2019 dal Tribunale di Alessandria in relazione a fattispecie di truffa ai danni dello Stato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32084/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta inammissibile il motivo di ricorso riguardante l'omessa motivazione sulla richiesta conversione della pena con pena pecuniaria o libertà controllata. Infatti, anche a prescindere dal fatto che tale richiesta non risulta nemmeno illustrata nello svolgimento dei motivi di appello ma è unicamente contenuta nell'articolazione delle conclusioni, non vi è spazio nel caso di specie per la materiale concessione dei profili di conversione per come richiesti dall'appellante. Infatti, risultando la pena irrogata superiore ad anni uno, non vi è normativamente spazio per la concessione né della conversione in pena pecuniaria né della libertà controllata come richiesto dall'appellante in conseguenza del disposto del primo comma dell'articolo 53 della legge 689/81.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARMANO MARIA ANTONIETTA nato a ALESSANDRIA il 31/08/1951 ZAMBELLI LOREDANA nato a ALESSANDRIA il 22/01/1972 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Il difensore degli imputati, Avv. Stefania Sandri, ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità delle odierne ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 12 settembre 2019 dal Tribunale di Alessandria in relazione a fattispecie di truffa ai danni dello Stato.
2. Propongono ricorso per cassazione le imputate ARMANO e ZAMBELLI articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di inutilizzabilità della deposizione del teste BELLINGERI Andrea. Le ricorrenti affermano in sostanza che il BELLINGERI, che ha materialmente ricevuto i pagamenti della Cassa Integrazione esito degli artifizi e raggiri contestati alle imputate, non poteva considerarsi terzo disinteressato e anzi poteva considerarsi concorrente del medesimo reato perché "se lui non avesse prestato attività lavorativa non si sarebbe consumata alcuna truffa".
Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe insufficiente perché si sarebbe in presenza di una azione positivamente posta in essere anche dal soggetto poi escusso come teste per conseguire il beneficio illecito. In ragione di tale situazione, risulterebbero inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni del BELLINGERI ai sensi dell'articolo 63 comma 1 codice di procedura penale. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputata ARMANO Maria Antonietta non essendo stata valutata l'esclusione della recidiva, il modico valore del contributo versato all'Inps, l'irrilevanza della decisione di non rendere dichiarazioni in conseguenza di problemi di emotività e salute, l'irrilevanza delle precedenti condanne dalla stessa riportate. 2.3.
Violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena inflitta ai sensi della legge 689/1981 lamentando le ricorrenti una omessa motivazione sul punto pur in presenza di uno specifico motivo di appello.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Valentina Manuali - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso sono inammissibili.
2. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni BELLINGERI, deve rilevarsi la relativa doglianza risulta manifestamente infondata alla luce della corretta considerazione dei giudici territoriali che evidenziano che non risulta provato un effettivo concorso dell'illecito da parte del teste non potendosi ritenere a tale stregua il mero svolgimento di attività lavorativa e non risultando in atti iniziative e diversi contributi causali imputabili specificamente al BELLINGERI. Quanto ai profili di valutazione della prova, deve rilevarsi come entrambi i giudici territoriali abbiano specificamente evidenziato come le dichiarazioni del teste fossero ampiamente riscontrate dagli elementi documentali in atti e dalla stessa testimonianza GOBBO il cui contenuto era radicalmente diverso rispetto alle dichiarazioni rese davanti al giudice civile.
3. Quanto alle contestazioni in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche all'imputata ARMANO, la Corte territoriale ha esaurientemente evidenziato come gli elementi dedotti in appello e poi riproposti in sede di ricorso non costituiscano profili da cui desumere la sussistenza di elementi che possano fondare un trattamento sanzionatorio più mite. Al proposito, deve ribadirsi il principio di diritto per cui le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.
A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. Tale motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).
4. Risulta inammissibile il motivo di ricorso riguardante l'omessa motivazione sulla richiesta conversione della pena con pena pecuniaria o libertà controllata. Infatti, anche a prescindere dal fatto che tale richiesta non risulta nemmeno illustrata nello svolgimento dei motivi di appello ma è unicamente contenuta nell'articolazione delle conclusioni, non vi è spazio nel caso di specie per la materiale concessione dei profili di conversione per come richiesti dall'appellante. Infatti, risultando la pena irrogata superiore ad anni uno, non vi è normativamente spazio per la concessione né della conversione in pena pecuniaria né della libertà controllata come richiesto dall'appellante in conseguenza del disposto del primo comma dell'articolo 53 della legge 689/81.
5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.5.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in,